quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/02/2011 17:37:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'unica speranza è vedere se attraverso la ford si può reimmatricolare 40 qli
quote:Risposta al messaggio di simomiki inserito in data 28/02/2011 08:56:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...i posti omologati devono essere con cinture di sicurezza a tre punti e fronte marcia... fino a qualche tempo fa si poteva omologare anche se non erano fronte marcia, ora non più...
76/115/CEE
che, però, «si applica agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli che sono destinate alle persone adulte che occupano i sedili rivolti verso l'avanti» (art. 1). La direttiva, limitata alla categoria M1 (art. 2), è stata poi estesa dalla81/575/CEE
a «qualsiasi veicolo a motore delle categorie M ed N» (nuovo art. 2). La direttiva90/629/CEE
introduceva ulteriori modifiche. In particolare, prevedeva la possibilità di cinture con due ancoraggi per i posti laterali «qualora esista un passaggio tra un sedile e la fiancata più vicina del veicolo per consentire l'accesso dei passeggeri alle altre parti dello stesso» (art. 4.3.3). Inoltre affermava che «Per gli strapuntini e per i sedili dei veicoli non compresi nei punti da 4.3.1 a 4.3.5 non sono prescritti ancoraggi. Tuttavia, se il veicolo è munito di ancoraggi per tali sedili, detti ancoraggi devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. In questo caso, sono sufficienti due ancoraggi inferiori» (art. 4.3.7). Mi pare di capire che i sedili «compresi nei punti da 4.3.1 a 4.3.5» erano comunque sedili fronte marcia e si distingueva tra anteriori e posteriori, laterali e centrali e che quindi, secondo quella direttiva, i sedili contro marcia o longitudinali potevano, ma non dovevano, essere munite di cinture a due ancoraggi. Finalmente, la direttiva96/38/CE
ha modificato la 76/115/CEE considerando anche i sedili contro marcia: «La presente direttiva si applica agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore destinate alle persone adulte che occupano i sedili rivolti verso l'avanti o verso l'indietro» (nuovo art. 1). Il nuovo art. 4.3.2 dice: «Il numero minimo di ancoraggi per ciascun posto a sedere rivolto in avanti o all'indietro è quello specificato nell'appendice 1». Purtroppo il link che ho appena dato non mostra la tabella contenuta nell'appendice 1, che si può comunque leggere in inglesequi
a pag. 16 e si vede che per i posti rivolti all'indietro (rear facing) sono previsti due punti d'ancoraggio (come nel Challenger di GinoSerGina). La successiva direttiva2005/41/CE
, l'ultima di cui sia a conoscenza, ha introdotto ulteriori modifiche riguardo ad altri aspetti. Se mesitalia può integrare/aggiornare/correggere... grazie.qui
in lingua italiana.