https://goo.gl/maps/CEQfE
--------------------- [Marco] ทำเครื่องหมายquote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 25/02/2015 15:37:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Balilla,mi spieghi come hai fatto a fare quel percorso su google ?
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 25/02/2015 19:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E' uscito in automatico come seconda opzione[:)] --------------------- [Marco] ทำเครื่องหมาย
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 25/02/2015 19:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao,marcoalderotti.Approfitto della tua intromissione per salutarti e dirti che io ho fatto un'altra scelta....Per andare in Grecia ho cliccato:percorso più conveniente...e mi ha dato:A NUOTO! A parte gli scherzi non credo che per andare in Grecia con quell'itinerario sia molto conveniente in termini di tempo ed impazzimentivari (es.Albania con assicurazione relativa).Normalmente si passa da Belgrado,Macedonia e si arriva in Grecia sul mare di Tessalonica e la Calcidica...O sbaglio,marco? Ci si vede in Grecia o sei ancora per l'Olanda? Scusate per la divagazione e buoni km a tutti. P.S.In ogni caso,facendo"cerca" la cosa è stata ampiamente dibattuta. galelo
quote:Risposta al messaggio di galelo inserito in data 27/02/2015 18:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Tutti i gusti sono gusti ! La qualificazione dell’auto al seguito del passeggero come cosa o come bagaglio non consegnato (o consegnato, a seconda che le condizioni generali di contratto del vettore prevedano o meno l’affidamento al passeggero della vettura e di quanto ivi lasciato dal viaggiatore) dà luogo ad una differente tutela giuridica per l’utente-consumatore. Infatti, se si accetta l’equiparazione auto-cosa il vettore è responsabile della perdita o dell’avaria (sul significato di tali termini v. A. ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, 2004, 250) dalla ricezione alla riconsegna del veicolo e per colpa presunta, vale a dire che il passeggero che agisce per il risarcimento del danno subito dovrà solamente provare l’esistenza del contratto di trasporto e del danno, mentre spetterà al vettore, per liberarsi da ogni addebito di responsabilità, provare la causa del danno e, nel caso in cui la stessa non risieda in un pericolo eccettuato tipico (eventi che esonerano di per sé il vettore da ogni responsabilità, ex art. 422, comma 2, cod. nav.), fornire la prova che in relazione ad essa vi è l’assenza di colpa sua e di colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti. Inoltre, in tale ipotesi il passeggero-caricatore può ottenere un risarcimento massimo di 103,29 euro (pari alle vecchie 200.000 lire), a meno che prima dell’imbarco dell’auto non renda al vettore la c.d. “dichiarazione di valore” del veicolo, in modo da poter essere risarcito fino al valore dichiarato e superare così il limite legale. Gian Franco
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 28/02/2015 23:47:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Esatto! Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
quote:mi spieghi come hai fatto a fare quel percorso su google>> Google map come primo intinerario da: il traghetto, poi ci sono le varie opzioni con autostrada o senza,ma questo è un'altro discorso. Franco