In risposta al messaggio di angler del 24/09/2016 alle 10:59:04
Gentile signora Camomilla 72, le rispondo per ultimo, le invio la mia solidarietà, nonché esprimo il disappunto per le idee confuse e contrastanti di alcuni partecipanti alla discussione, purtroppo il mondo và così....leregole se sono chiare e comprensibili sono rispettate perché comprese, ma se si genera confusione nella loro applicazione, la dinamica della democrazia si inceppa....così si è legittimato e digerito chi ha taroccato i T-RED semafori truffa, per vedere successivamente condannati gli amministratori locali, con leggina ad hoc, salvati dal restituire i denari truffati, a noi collettività, come vede memoria corta di tanti..lei ha fatto bene ad avvertire noi tutti con il suo argomento, le rinnovo il mio ringraziamento, non senza ricordale che, dalle mie parti si dice che: a lavare il somaro, si perde tempo e anche il sapone. massimo54
Caro Massimo,
http://www.lanazione.it/comment...
In risposta al messaggio di angler del 24/09/2016 alle 12:08:09
Salve rispondo, poiché non mi piace parlare di me stesso, chiedo tolleranza in anticipo, ti preciso che ho una laurea in legge, una specializzazione in diritto della circolazione stradale, e sono la bestia nera di tuttii vigili incapaci e prepotenti, non risentirtene, ma il mondo è pieno di persone che pensano male l'uno dell'altro, mi riferisco alla solita diatriba camperisti-automobilisti, io personalmente se trovo un cartello su un trespolo lo prendo e lo lancio nel primo fosso che trovo. Io non difendo le ragioni dei prepotenti che si nascondono dietro una divisa, dai facciamoci una risata alla faccia di quei dementi amministratori, ...anche toscani, che vietano il parcheggio ai camper.....perché deturpano il paesaggio....ma ricordiamoci che viviamo anche di solidarietà tra noi e la signora Camomilla 72 la merita tutta. Chissà se ci vieteranno anche di passeggiare perché siamo brutti, calvi e ciccioni con una ordinanza ad hoc.... massimo54
Avvocato, lei ha sicuramente i titoli per affrontare una discussione tecnico giuridica sulla sosta dei camper, cosa che mi piacerebbe fare con lei nella sezione leggi di questo forum. Qui stiamo parlando d'altro.
In risposta al messaggio di Grinza del 24/09/2016 alle 12:08:16
Un sacco di pagine di discussioni vediamo se riesco a ricapitolare -1 area camper -1 parcheggio a pagamento -1 parcheggio libero Marta, se non sbaglio, sosta col camper nel parcheggio libero dove al momento che si é fermatanon c'era nessun divieto. Al ritorno trova un cartello di divieto posticcio è una bella multa. Ora potremo dirne tante peró ha subito un torto e, peccato non ha fatto la foto prima e dopo, (io mi sono abituato a farle sempre) ha tutto il diritto di fare ricorso. É cosí? Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe
Guarda Grinza che io l'ho detto in uno dei primi interventi che quel cartello ambulante era truffaldino, però i più si sono soffermati al fatto che contestavo pure le tariffe esose, in quanto 5 euro per parcheggiare1ora mi sembrano eccessivi così come è ingannevole le prime 8 ore in AA sempre a 5 euro , praticamente la tariffa del parcheggio, quando è risaputo che a meno che non vai a mettere le gambe sotto il tavolo Monteriggioni lo giri , guarda caso, in 1ora . In sostanza il comune non potendo far cassa in altro modo lo fa sfruttando il parcheggio e nel caso di Marta lo ha fatto pure con l'inganno. Bruno
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 21/09/2016 alle 21:38:38
Siamo stati a Monteriggioni, bellissimo paesino in provincia di Siena. Il Comune ha realizzato una bella area attrezzata a pagamento, ma é anche possibile parcheggiare nel parcheggio più a monte se si vuole sostare perun breve lasso di tempo, al modico prezzo di € 5 all'ora. Dov'é il problema? Vicino all'area attrezzata c'é un allettante parcheggio libero, dove se si trova posto e si sta entro gli spazi delineati, si potrebbe parcheggiare. Ebbene, basta un trespolo amovibile, con un bel cartello di divieto di sosta ed il rettangolino bianco con il simbolo del camper per guastare la giornata: contravvenzione assicurata! Di vizi di legittimità ce ne sono, ma conviene fare ricorso? Quindi si paga! E se quel cartello venisse esposto alla bisogna, proprio per farti la contravvenzione? Abusi a non finire! Quindi, state in campana! Marta
ad agosto ho trascorso due notti nella bella area sosta di Monteriggioni (ben collegata a siena con le corriere). Nel parcheggio libero all' ingresso della area c'era un bel divieto di sosta camper che però al mattino vedevo gettato a terra .
In risposta al messaggio di salvatore del 25/09/2016 alle 17:39:23
A completamento di questa -. a mio parere, interessante - discussione - , riporto alcune norme che riguardano la sosta degli autoveicoli in generale e i camper in particolare. Art.7 Codice della Strada 8. Qualora il comuneassuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 area pedonale e zona a traffico limitato, nonché per quelle definite A dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Art. 185 Codice della Strada. 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. Ognuno si faccia il proprio giudizio. Ricordo solo che si tratta di norme nazionali che prevalgono sulle norme locali. Ogni deroga, se prevista, deve essere assunta con provvedimento motivato. Ogni provvedimento e' suscettibile di ricorso.
Riguardo al puno 3 questo vale se il parcheggio è pubblico e gestito dal pubblico , al contrario se è gestito da privati non si applica
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 21/09/2016 alle 21:38:38
Siamo stati a Monteriggioni, bellissimo paesino in provincia di Siena. Il Comune ha realizzato una bella area attrezzata a pagamento, ma é anche possibile parcheggiare nel parcheggio più a monte se si vuole sostare perun breve lasso di tempo, al modico prezzo di € 5 all'ora. Dov'é il problema? Vicino all'area attrezzata c'é un allettante parcheggio libero, dove se si trova posto e si sta entro gli spazi delineati, si potrebbe parcheggiare. Ebbene, basta un trespolo amovibile, con un bel cartello di divieto di sosta ed il rettangolino bianco con il simbolo del camper per guastare la giornata: contravvenzione assicurata! Di vizi di legittimità ce ne sono, ma conviene fare ricorso? Quindi si paga! E se quel cartello venisse esposto alla bisogna, proprio per farti la contravvenzione? Abusi a non finire! Quindi, state in campana! Marta
Ti ringrazio Marta per l'utilissima segnalazione.
In risposta al messaggio di salvatore del 25/09/2016 alle 17:39:23
A completamento di questa -. a mio parere, interessante - discussione - , riporto alcune norme che riguardano la sosta degli autoveicoli in generale e i camper in particolare. Art.7 Codice della Strada 8. Qualora il comuneassuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 area pedonale e zona a traffico limitato, nonché per quelle definite A dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Art. 185 Codice della Strada. 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. Ognuno si faccia il proprio giudizio. Ricordo solo che si tratta di norme nazionali che prevalgono sulle norme locali. Ogni deroga, se prevista, deve essere assunta con provvedimento motivato. Ogni provvedimento e' suscettibile di ricorso.
Qui a Milano esistono intere vaste zone dove possono parcheggiare soltanto i residenti. Anche in tali zone ci sono parcheggi destinati ai non residenti però esclusivamente a pagamento. All'interno dell'Area C (ma si tratta di una ZTL che gode della deroga esplicita prevista dalla norma da te citata) non trovi un buco che non sia a pagamento (due euro all'ora).
In risposta al messaggio di chorus del 26/09/2016 alle 12:12:40
Qui a Milano esistono intere vaste zone dove possono parcheggiare soltanto i residenti. Anche in tali zone ci sono parcheggi destinati ai non residenti però esclusivamente a pagamento. All'interno dell'Area C (ma si trattadi una ZTL che gode della deroga esplicita prevista dalla norma da te citata) non trovi un buco che non sia a pagamento (due euro all'ora). Mi chiedo come possano disapplicare la norma da te citata (art. 7, comma 8, cds) senza commettere un abuso. Evidentemente ci sono altre norme che glielo consentono. Ahimè l'ordinamento giuridico italiano conta decine di migliaia di norme, ed il codice della strada è una di queste. Peraltro, se vogliamo dirla sino in fondo, il cds, essendo un decreto legislativo, è un atto normativo avente forza di legge, che deriva da una legge delega. Dunque in caso di conflitto di leggi non so proprio chi vince.
Cioa chorus.
In risposta al messaggio di Marino2 del 26/09/2016 alle 18:48:14
Allora se capita a Torino quando vietano il parcheggio notturno per pulizia strade, di cartelli sui trespoli ne trova a decine, mancano però i fossi
messaggio anche per il sig.Mirton,
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/09/2016 alle 16:48:10
Signor Giudice mi oppongo, l'Avvocato si arrampica sugli specchi La Suprema Corte, in una recente sentenza (Cass. sent. n. 5663/15 del 20.03.15), si è pronunciata in tal proposito: l’automobilista, che di certo nonpuò prevedere l’installazione di un cartello di divieto di sosta momentaneo, ha il dovere di controllare periodicamente che il posto in cui ha parcheggiato l’auto continui a essere un’area di sosta consentita. E proprio perché, come stabilito dalla legge, il termine minimo tra l’installazione della segnaletica temporanea e la sua entrata in vigore è di 48 ore, l’automobilista ha il giusto preavviso per spostare l’auto da quella che sarà zona a rischio multa. GIUDICE DI PACE DI PALERMO VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11561/12 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da Barba Monica, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Delle Vedove, Con ricorso depositato il 01/10/12, l’odierno opponente impugnava il verbale di contestazione n. H2070767/2012 (protocollo 159515/2012), elevato dal Comando di Polizia Municipale di Palermo il 22/05/12, per la violazione degli artt. 7 co. 1, 14 e 159 C.d.s. (“lasciava il veicolo in sosta senza osservare il divieto imposto dal segnale stradale (cartello mobile) di rimozione forzata del veicolo“), eccependo che il cartello mobile di sosta vietata veniva collocato in violazione dell’art. 6 co. 4 lett. f) del C.d.s., ed in tal senso produceva originale dell’avviso di violazione, ove si evince che detto divieto discendeva dall’O.D. n. 549 del 21.05.12. Orbene, la succitata normativa dispone al riguardo che “ l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza….vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”. L'obbligo delle 48 ore precedenti l'inizio del divieto è imposto dunque all'ente proprietario della strada e va a tutela di chi può avere parcheggiato il veicolo prima dell'apposizione fisica del divieto, proprio in ragione della temporaneità od occasionalità del divieto (che è motivato da ragioni tecniche o di pulizia delle strade). Di contro, per l’utente della strada i segnali devono essere rispettati fin dalla percezione della prescrizione imposta ovvero, fin dal momento in cui il divieto è collocato in loco e l'utente della strada ne ha conoscenza diretta. Alla luce di quanto rilevato, e come documentalmente provato, ex art. 2697 c.c., dall’opponente, l’impugnato verbale risulta emesso in violazione dell’art. 6 co. 4 lett. f) del C.d.s., e – in ultima analisi – dell’art. 1 della legge 689/81, disposizione che regolamenta il principio di legalità in subiecta materia. Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 co. 4 c.p.c, nell’importo di € 50,86. P. Q. M. Visti gli artt. 22 e 23 della L. 689/81 ; Accoglie l’opposizione proposta da Barba Monica, come sopra rappresentata e difesa, in data 01/10/12, in quanto giuridicamente fondata. Annulla conseguentemente il verbale di contestazione n. H2070767/2012 (protocollo 159515/2012), elevato dal Comando di Polizia Municipale di Palermo il 22/05/12. Condanna il Comune di Palermo alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 50,86, in favore dell’opponente, Sig.ra Barba Monica. Cosi’ deciso in Palermo il 14/10/2012. Il Giudice di Pace Dott. Vincenzo VITALE Servo per Amikeco by IPA
In risposta al messaggio di mapalib del 27/09/2016 alle 18:45:16
Volendo esprimere una estensione di questo dispositivo di sentenza ai casi in generale, sembrerebbe quindi che l'autorità competente deve apporre i segnali, ancorché temporanei, almeno 48 ore prima dell'esigenza. Mi sembra poi che, oltre alla segnaletica necessaria, sia prescritta l'apposizione di informazioni relative agli estremi dell'ordinanza, con indicazione del periodo di validità della specifica prescrizione.
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 27/09/2016 alle 19:31:45
Volendo esprimere una estensione di questo dispositivo di sentenza ai casi in generale, sembrerebbe quindi che l'autorità competente deve apporre i segnali, ancorché temporanei, almeno 48 ore prima dell'esigenza. Mi sembrapoi che, oltre alla segnaletica necessaria, sia prescritta l'apposizione di informazioni relative agli estremi dell'ordinanza, con indicazione del periodo di validità della specifica prescrizione. Per ultimo, se la prescrizione fosse permanente, dovrebbe mutuare tutte le caratteristiche precedenti, ad eccezione della fine del divieto. Si suppone quindi che il segnale, da installazione temporanea, prima o poi dovrebbe diventare definitiva, con le regole previste dal CdS. Ovviamente, nel mio caso, ammesso che il segnale fosse comparso durante la mia sosta, avrebbe dovuto darmi le 48 ore di preavviso, cosa che non é minimamente avvenuta! Marta
Ciao Marta.