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Molto importante, direi definitiva, per i principi che vi si affermano.quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 15/04/2015 16:23:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Posto che fara' scuola,ma la sentenza del Tar,ha effetto nel solo Comune,o e' richiamabile anche altrove?Regione Toscana,Italia? Non conosco il funzionamento di quanto espresso. Grazie per aver postato il tutto.Molto interessante ed utile. EtaBeta
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 15/04/2015 21:20:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Le sentenze del Tar e ancora di più quelle del Consiglio di Stato fanno giurisprudenza nel campo appunto della giustizia amministrativa. Se si legge attentamente la sentenza e si ha un pò di dimestichezza nelle procedure amministrative se ne comprende meglio la portata, chè "limita " fortemente il potere di ordinanza contingibile e urgente dei sindaci. Questo appare rilevante soprattutto se riferito non al fatto specifico che riguarda i camper , ma a fatti per i quali un eccesso di potere può causare danni , anche economici. E i danni si pagano...e i sindaci ne terranno conto. Insomma , anche per rimanere nel tema della sentenza, un sindaco che non tenesse conto della giurisprudenza potrebbe essere chiamato a rispondere di danno erariale , che , nel nostro caso, non sarà stato inferiore ad una decina di migliaia di euro.
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 16/04/2015 00:10:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E grazie per il chiarimento. Vedremo il succedersi delle cose.In Italia,non so altrove,siamo bravissimi ad emanare Leggi,Disposizioni,Circolari,ecc,fatto salvo poi l'applicarle,interpretarle(in entrambi i sensi)ecc. Penso sarebbe molto meglio poche ma certe,Leggi e regole.Con l'applicazione anche di Buon senso,che pero' non viene fornito sempre,ma come optional,anche in questo caso,in entrambe le fazioni. Ritengo giusto il modo di relazionarsi della Associazione.Carta alla mano,ha chiesto l'applicazione di Leggi e Norme dello Stato. Chi sbaglia,è giusto che paghi.Chiunque sia.Le Legge,dicono,è uguale per tutti,e nessuno si deve sentire al di sopra di essa.Ma singolarmente diventa difficile,specie a posteriori,riuscire a dimostrare le proprie ragioni,salvo costi spropositati.Le Associazioni dovrebbero servire giusto per queste funzioni. Ciao Eta Beta
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 17/04/2015 12:41:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si deve essere attenti a valutare in quanto i sindaci o i dirigenti dei comuni, non potendo ( non sono scemi!) emanare ordinanze che esse stesse violino norme precise del Cds, si appellano a motivi igienico-sanitari e di sicurezza pubblica. Ebbene è proprio su questi elementi che la sentenza interviene, ritenendo finalmente non illimitati o legibus solutis i poteri di ordinanza, ma restringendone la capacità in tempi determinati e con motivazioni cogenti ( anche per l'aspetto igienico sanitario). Ma attenzione, perchè questo vale per i divieti generici e genericamente motivati di accesso , di transito e di sosta. Se pensiamo furbescamente che con le sentenze del Tar o altro ci sarà consentito di invadere i lungomare d'Italia e i centri di alcune località e "campeggiare" sostenendo di non farlo...beh i sindaci troveranno il modo per impedirlo. E la ragione sarebbe dalla loro parte
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 17/04/2015 16:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il tar si pronuncia nel merito dei quesiti proposti. Di fatto sul 185Cds si è pronunciato il sindaco perchè non potendo impedire nè il transito nè la sosta ai camper ai sensi del CDS, ha emanato una ordinanza facendo appello a motivi diversi, igienico sanitari ecc