quote:Risposta al messaggio di comarina inserito in data 02/03/2015 14:18:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao Enzo, ben risentito [:)] Io quando avevo la Mercedes ultraventennale ho sempre pagato il bollo ridotto (da pagare soltanto se si circola) ma in effetti da quest'anno sembra essere cambiato qualcosa. Mi sembra che qui ci sia qualcosa: http://www.quattroruote.it/news/burocrazia/2015/02/04/auto_ultraventennali_la_mappa_delle_esenzioni.html però, leggo che le cose non sono ancora chiare del tutto e potrebbero esserci cambiamenti a breve, tra l'altro cambia da regione a regione. Fossi in te aspetterei un po che si chiarisca bene, tanto se anche paghi con un po di ritardo, l'eventuale mora per un mese o anche due di ritardo è veramente poca cosa. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di comarina inserito in data 03/03/2015 00:14:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il bollo è una tassa e quindi nei controlli su strada non viene richiesto, solo la Agenzia delle Entrate potrebbe vedere che non lo hai pagato e quindi nel tempo richiederlo. E' anche vero che per i veicoli storici sarebbe una tassa di circolazione, e quindi da tenere con se, ma nessuno puo sapere se è storico o no. Quindi, secondo me puoi circolare piu che tranquillo, nell'attesa di capire cosa fare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di Berghem59 inserito in data 30/03/2015 16:19:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> pagato il bollo a gennaio,mezzo di 23 anni,motore ford 2500 aspirato( 60 kw) euro 30 piu' 1,50 per il servizio.(dal tabaccaio),per ora non ho ricevuto avvisi. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
http://it.blastingnews.com/tass...
Se ho capito bene l'esenzione è portata ai trenta anni per tutti i veicoli. Non c'è bisogno della iscrizione al registro ASI. Pensavo anche io di poter essere esentato! Il comme della "legge di stabilità 2015": 666. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; b) i commi 2 e 3 sono abrogati; c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1». L'articolo richiamato: Art. 63. (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. 2. L'esenzione di cui al comma 1 e' altresi' estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine e' ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione e' aggiornata annualmente. 4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!