quote:Risposta al messaggio di 2assi inserito in data 28/01/2015 23:04:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sono d'accordo, anche se non credo che l'automobile non sia soggetta a norme speciali di comunione. Giuridicamente siamo di fronte ad una comunione (artt. 1100 e seguenti del codice civile), ovvero proprietà di un bene che spetta a più persone. Esiste anche un articolo del codice civile che regola lo scioglimento della comunione (1111), ma credo che la procedura prevista sia lunga e onerosa. Se, come hai detto, il cointestatario non accetta il trasferimento a suo nome della tua quota di proprietà, proponigli di vendere il bene a terzi, magari trova tu un compratore. Per invogliare questa persona ad acquistare la tua quota di proprietà potresti: (i) ridurre il prezzo fino magari ad azzerarlo (ii) accollarti tutti gli oneri del trasferimento. Ma mi rendo conto che qui siamo sul piano negoziale che, a quanto leggo, hai già intrapreso. Ciao! PS attenzione che i partecipanti alla comunione hanno l'obbligo di contribuire alle spese necessarie per la conservazione del bene e alludo in particolare al bollo e all'assicurazione.
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 03/02/2015 10:46:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Interessante, ma se l'altro comunista non lo volesse? In altre e più chiare parole, ma non si tratta di un normalissima compravendita? Grazie