quote:Risposta al messaggio di vidaloca inserito in data 13/11/2011 21:45:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Concordo con l'AA e con i controlli per multare chi viola la vigente normativa, ma i divieti solo per camper e/o le sbarre limitatrici di altezza (e/o altri "trucchi" attuati dalle amm. comunali anti-camperiste) sono ILLEGITTIMI. Ivanoid="blue">
http://www.campertrentino.it/cc...
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Occorre inviarne due (una al Sindaco di Civitavecchia ed una al Sindaco di Tarquinia) perche' 3 sbarre insistono sul territorio Civitavecchiese (RM) in localita' la Frasca, ed una su territorio del comune di Tarquinia (VT) in localita' Sant'Agostino. Per conoscenza troverete l'indirizzo dell'associazione che per la politica di questo sito non e' possibile nominare, ma che e' citata nel link della fonte in verde subito sopra o scrivetemi in indirizzo c'e anche l'associazione produttori caravan e camper id="red"> *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* TESTO ISTANZA - DA INVIARE id="red"> Al Sindaco del Comune di Civitavecchia Piazzale del Pincio,1-00053 Civitavecchia (RM) (sindaco.moscherini@comune.civitavecchia.rm.it) Al sindaco del Comune di Tarquinia Piazza Matteotti 7- 01016 Tarquinia (VT)(pec@pec.comune.tarquinia.vt.it) e per conoscenza - All’Associazione Nazionale C*********** C******* Via San Niccolo' 21 50125 Firenze ( info@c********c*********.it) - all'associazione produttori caravan e camper Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128 Torino Oggetto: Istanza per sbarre limitatrici di altezza alla circolazione stradale dei veicoli in violazione di legge ...l... sottoscritto Codice fiscale residente in INVIA LA PRESENTE ISTANZA affinché la S.V. attivi il Comando di Polizia Municipale per un sopralluogo teso a verbalizzare l’insistenza di 4 sbarre limitatrici alla circolazione stradale dei veicoli, in evidente violazione del Codice della Strada e, quindi, soggetta alla relativa rimozione, perché nella strada non sussistono altezze inferiori ai 2,5 metri che ne giustifichino tecnicamente l’installazione. 3 sbarre poste agli ingressi della Frasca nel Comune di Civitavecchia una lato pescicoltura, e due subito dopo la via di accesso al campeggio (una a destra e una a sinistra) 1 sbarra posta all' ingresso della Frasca lato Villette, in localita' Sant'Agostino, nel comune di Tarquinia (VT La presente istanza è inviata perché dette sbarre limitatrici hanno impedito e impediscono la fruizione del territorio come, invece, consentito dal Codice della Strada. Confido nel suo tempestivo intervento per far applicare quanto previsto dalla legge nazionale. Si coglie l’occasione per ricordare che il Codice della Strada è una fonte di rango primario, come tale, vincolato, oltre che alla Costituzione, alle fonti di diritto internazionale e del diritto comunitario, che non può essere superato da una Ordinanza e/o atto amministrativo locale. Inoltre, si coglie altresì l’occasione per ricordare che un ostacolo artificiosamente realizzato, installato trasversalmente alla sede stradale, limitando la circolazione stradale, compromette la sicurezza stradale e viola: - il comma 6 dell’articolo 180 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada in quanto la sbarra metallica posta a metri 2 dal suolo (esatta dizione: dissuasore di sosta) non è corredata dell’autorizzazione del Ministero competente. Alcuni sindaci asseriscono che quanto installato non richiede l’approvazione Ministeriale perché deve considerarsi limitatore di sagoma/portale metallico e non dissuasore di sosta. In parole povere. attribuendo al dissuasore di sosta una definizione di tipo strutturale (portale metallico, limitatore di sagoma), ma è un evidente tentativo di aggirare proprio quanto previsto dall’art. 180 dal Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada; - l’articolo 118 del Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada qualora nella strada e/o parcheggio non vi siano altezze inferiori ai due metri che ne giustifichino tecnicamente l’installazione; - l’articolo 185 del Codice della Strada perchè finalizzato, non già a soddisfare esigenze tecniche per la sicurezza della circolazione stradale ma volto ad impedire la circolazione stradale delle autocaravan. E’ oltremodo evidente come l‘installazione di un dissuasore di sosta all’entrata dei parcheggi ha il solo scopo di superare con un’ordinanza sindacale la legge nazionale (articolo 185 del Codice della Strada), impedendo alle famiglie in autocaravan di fruire degli stalli di sosta alla pari delle altre famiglie giunte in analogo territorio in autovettura; - gli articoli 23 e 24 della Legge n. 104/1992 nonchè quanto previsto nel D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 perché limita la circolazione e/o la sosta a chi utilizza l’autocaravan quale ausilio protesico. Si ricorda inoltre: - la lettera prot. 5606, datata 31 ottobre 1996, dell’Ispettorato Regionale Circolazione e Sicurezza Stradale di Trento/Ministero Lavori Pubblici che diffida i sindaci per la difforme installazione di sagome limitatrici perché l’articolo 185 del Codice della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale e demanda al Comando Carabinieri, alla Polizia Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l’avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze. In detta lettera si precisa “ ...Con la citata nota il Comando Stazione Carabinieri di Bezzecca ha anche segnalato la presenza di sbarre limitatrici di sagoma all’imbocco del parcheggio adiacente al cimitero di Pieve di Ledro. L’articolo 185 del Codice della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale. Per quanto sopra si DIFFIDA i Comuni in indirizzo al rispetto del Codice della Strada o del Regolamento significando che per ogni eventuale danno a persona o cosa provocato agli utenti della strada saranno responsabili sia civilmente che penalmente codeste Amministrazioni Comunali. In ogni caso di mancato adeguamento al disposto di Legge questo Ispettorato pur con rammarico deve evidenziare quanto specificatamente espresso dall’art. 45 del CdS ai commi 2, 3, 4 e 7. DEMANDA al Comando Carabinieri, alla Polizia Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l’avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze.”; - la lettera prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, datata 5 marzo 1997, dell’Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale/Ministero Lavori Pubblici di Roma ove si ribadisce che a norma del 1° comma dell’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, per “strada” s’intende l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, pertanto, non è la proprietà l’elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì l’uso pubblico, anche di fatto, dell’area aperta alla circolazione. Riguardo alle barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire l’accesso d’alcuni veicoli, la responsabilità per il verificarsi d’eventuali inconvenienti od incidenti, riconducibili alla presenza di ostacoli artificiosamente realizzati, ricade sull’amministrazione comunale; - la Sentenza n. 32773, depositata il 3 settembre 2001, della Terza Sessione Penale della Corte di Cassazione ricorda che il tenore letterale dell’art. 24 della legge 104/92 non lascia dubbi sulla responsabilità penale di progettare e costruire con barriere che impediscono l’accesso ai disabili nonché impedire o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc…. A norma della Legge n. 241/1990, chiede che le notizie inerenti all’attività conseguente la presente istanza siano inviate a: Sig. indirizzo: posta elettronica: telefax: telefono: In attesa di un cortese riscontro, invia cordiali saluti. Luogo : data : In fedequote:Risposta al messaggio di Massimilianocivitavecchia inserito in data 14/11/2011 08:15:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> scusa ma questa stringa bisogna mettere il ns nome e indirizzo? [b]chiede che le notizie inerenti all’attività conseguente la presente istanza siano inviate a:[/b]id="red">
quote:Risposta al messaggio di ferroduro inserito in data 14/11/2011 18:03:08 (> si, in quel punto l'esponente chiede di essere informato sugli sviluppi della propria istanza io comunque ho inviato tutto per posta A/R ma anticipando via mail, in qualunque modo decidiate di scrivere basta che scriviate mi permetto di citare una discussione storica del nostro sito qui da soli e senza aiuto abbiamo fatto molto[^]Visualizza messaggio in nuova finestra
)>
https://forum.camperonline.it/t...
purtoppo e' stata bloccata e non si puo' chiedere l'intervento dei vari componenti della discussione ma credo che con un po di passaparola si possa fare qualche cosa del genere grazie a tutti bisogna essere tanti e bisogna farsi sentire da tutta Italia grazie ancoraquote:Risposta al messaggio di monalisa inserito in data 14/11/2011 18:05:02 (> Se ne discute anche inVisualizza messaggio in nuova finestra
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https://forum.camperonline.it/#...
Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di Massimilianocivitavecchia inserito in data 15/11/2011 08:24:31 (> Non conosco gli indirizzi email dell'Ass. Produttori Camper (APC-ANFIA) e da quanto ne so la si puo' contattare solo tramite il loro sito web daVisualizza messaggio in nuova finestra
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http://www.associazioneprodutto...
, ma purtroppo da un po' di tempo pare non funzioni piu' ... Altri indirizzi email si possono trovare sul sito ANFIA inhttp://www.anfia.it/index.php?m...
Ivanoid="blue">http://www.civonline.it/index.p...
certo non ci immaginavamo di risolvere tutto cosi' facilmente con un "abbiamo sbagliato le rimuoviamo subito", di fatto rimarra traccia del tentativo gentile di richiederne la rimozione poiche' illegittime. Dobbiamo essere in tanti e farci sentire con l'unico metodo che conosciamo, scrivere. ho visto oggi che in altri forum si parla della nostra faccenda, in particolare su un forum di abbassionati alla nautica si preoccupano per il proliferare di questi dissuasori per camper poiche di intralcio alla circolazione di barche e gommoni su rimorchi con altezza superiore ai 2mt/2,50mt e non e' raro. Anche da loro lettere ai comuni sono attese nei prossimi giorni. Purtroppo ci si sente piccoli a competere con simili interlocutori, ma l'appoggio delle associazioni del settore ci fa' sentire piu' forti e sono certo che non tarderanno ad arrivare risvolti positivi importanti alla nostra vicenda e' solo questione di tempoquote:Risposta al messaggio di Massimilianocivitavecchia inserito in data 16/11/2011 16:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:(!][:(!][:(!] Ivano PS: se la legalita' viene disattesa (le barre limitatrici di altezza sono ILLEGITTIME e pure PERICOLOSE nel caso dovessero intervenire veicoli di soccorso quali p.e. ambulanze o VV.FF.) e le "carte da bollo" di denuncia pare servano a poco che si fa ? si usa il "flessibile" ? [:D]id="blue">
http://www.centumcellae.it/poli...
quote:Risposta al messaggio di cchei inserito in data 22/11/2011 10:57:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si deve (cosi' come previsto e dovuto) provvedere a sanzionare SINGOLARMENTE chi viola la vigente normativa e NON invece vietare a tutti preventivamente ed ILLEGITTIMAMENTE "punendo" cosi' anche chi si comporta a norma e civilmente E considerato che come scrivi la situazione era CHIARAMENTE visibile , lo era anche per le FF.OO. che avrebbero quindi dovuto intervenire per l'appunto sanzionando chi violava la legge e/o si comportava incivilmente. Per (NB) esempio: normalmente si multa SINGOLARMENTE chi sosta dove non permesso (p.e. in doppia/tripla fila, sui marciapiedi, ...) oppure si vieta la sosta a TUTTI i veicoli a causa del fatto che qualcuno sosta dove non permesso ? oppure normalmente si multa SINGOLARMENTE chi supera la velocita' consentita oppure si vieta la circolazione a TUTTI i veicoli a causa del fatto che qualcuno supera i limiti permessi ? Ivanoid="blue">