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se ciò sarà possibile, allora chi ha il mezzo dotato di controllo elettronico della stabilità e monta un impianto a metano potrebbe avvalersi della tolleranza del 15% e circolare con una massa a pieno carico di circa 4025 kg[:D] Leggete cosa hanno scritto all'art. 167, comma 3 bisid="red">, del nuovo codice della strada: Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi (1) 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 39 a euro 159, se l'eccedenza non supera 1 t; b) da euro 80 a euro 318, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 159 a euro 639, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 398 a euro 1.596, se l'eccedenza supera le 3 t. (2) 2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2. (3) 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. 3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3. (3) (3) Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27.id="red"> Correggetemi se sbaglio[;)]quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 04/12/2013 11:48:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Forse non hai idea di quanto pesino le bombole per il metano.Peccato che l'Art. che ci riguarda è il 169 NON ABBIAMO NESSUNA TOLLERANZA se non la percentuale di errore accettata per la bilancia che viene usata ne caso di pesatura. Anche la cavolata che i costruttori o i conce ti raccontano( 5%) non è suffragato da nessun art. di legge!! [:(][:(][:(][:(]Ciao. Gianni
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 04/12/2013 12:46:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi scuso se l'ho annoiata.
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 04/12/2013 13:43:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Però il comma 3 bis dell'art 167 è più recente dell'art. 169. quindi dovrebbe avere maggiore valenza, o sbaglio? e comunque la tolleranza del 5% è prevista dal comma 3 dello stesso articolo come puoi ben leggere.
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 04/12/2013 15:32:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ho un normale Ducato 150 cv che comunque purtroppo non monta l'ESP[:(]
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 04/12/2013 14:26:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Un motore diesel trasformato a metano, quando funziona utilizza una percentuale di metano miscelata al gasolio, quindi il punto di ammortamento del costo dell'impianto si sposta decisamente avanti nel tempo. Fatto salvo il discorso ecologico (moltissimi comuni non lo riconoscono equiparato a mezzi a basso impatto ambientale), ed ammesso di comprendere i reali vantaggi della nuova regolamentazione in fase di omologazione (quella che Lei cita), questo tipo di trasformazione generalmente è ritenuta conveniente a grandi flotte di mezzi diesel che circolano abitualmente in zone ristrette e ben rifornite (vedi bus, automezzi della spazzatura ecc). Un camper diesel trasformato a metano probabilmente è il peggior investimento che si possa fare, i motivi sono già ben elencati nel link che ho postato. Ma al di là di tutto, i produttori di meccaniche per camper (Fiat, Ford ecc), hanno tutti in listino un analogo mezzo nato appositamente per viaggiare a metano, ma a parte qualche caso singolare (piccoli furgonati ecc), gli allestitori non ne montano nemmeno uno, prima di metanizzare un camper diesel occorrerebbe chiedersi perchè. Ad esempio, il Fiat Ducato è venduto anche in versione benzina/metano Natural Power: 3000cc 4 cilindri 136cv (100Kw) a 3000rpm, coppia 350Nm da 1500rpm (a metano) Quindi con caratteristiche di potenza e coppia quasi identiche a quelle del suo "fratello" turbodiesel più venduto sui camper: 2300cc 4 cilindri 148cv (109Kw) a 3600rpm, coppia 350Nm da 1500rpm a 2500rpm Perlomeno se con un Ducato metanizzato dalla casa madre posso dedurre che in qualsiasi officina (anche all'estero) ci sappiamo mettere le mani con competenza, nutro alcuni dubbi su un diesel metanizzato "da altri", in caso di problemi, quante officine (anche ufficiali) sarebbero davvero in grado, non dico di metterci le mani, ma anche solo di capirci qualcosa? A meno che Landi Renzo non abbia un numero verde ed un'assistenza capillare come ha Fiat o Ford o altri Non mi ha annoiato, amo parlare di queste cose, mi spiace che si sia risentito. Cordialmente Davide
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 04/12/2013 14:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> "Però il comma 3 bis dell'art 167 è più recente dell'art. 169." Cosa c'entri questo proprio non lo capisco! Comunque il Codice della Strada non è il libro dei sogni e non è applicabile a nostro piacimento ( piacerebbe anche a me che l'Art. fosse il 167) L'informazione che l'Art. è il 169 e non il 167 mi è stata data da un Agente della Polizia Stradale,vedi tu. Ciao. gianni
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 04/12/2013 17:43:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A quei km di ammortamento occorre aggiungere anche quelli percorsi "inutilmente" per raggiungere i distributori lontani dal proprio itinerario, operazione secondo me molto più necessaria e frequente di quanto si creda... a meno che non si usi il camper esclusivamente per andare semopre da Bologna a Rimini e ritornare, in giro per le Dolomiti, anche a causa dei maggiori consumi, la vedo dura farne una cosa conveniente Anch'io sono un "gasato" di vecchia data, tra GPL e metano ne ho provate di tutte, tutt'ora abbiamo una economicissima Pandina Natural Power... Proprio per questo secondo me il Diesel deve fare il Diesel... questi accrocchi sono solo fumo negli occhi, non si risparmia proprio nulla, ci si mette in casa un potenziale problema (e su un camper Dio solo sa quanti ce ne sono potenzialmente in lista di attesa), a livello di emissioni poi chi lo classifica? Dal lato normativo poi una frittata, non è chiara in Italia... nel resto d'Europa poi non ne parliamo... Per chi volesse davvero un camper ecologico, consiglio di acquistare un furgone nato già "metanizzato" dal fabbricante e portarlo ad allestire ad uno di quei bravissimi artigiani (uno scrive anche qui sui forum)... Buona serata Davide
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 04/12/2013 14:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'art.167 riguarda il trasporto di COSE su veicoli a motore Noi col camper non trasportiamo COSE ma persone che ne parla l'art. 169 questo, ahime, non ha tolleranza. È vero però che per non intercorrere in eventuali ricorsi è possibile che le forze dell'ordine diamo un minimo di tolleranza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 04/12/2013 16:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusami se ti sono sembrato brusco, ma più che dell'aspetto economico o ecologico, a me interessava parlare dei fuori pesi che affliggono molti dei nostri camper[}:)]
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 04/12/2013 21:50:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Seguimi se vuoi e correggimi se sbaglio.[8D] A mio avviso stiamo parlando di due casi differenti tra loro. Premetto che l’art. 54 del C.d.S. descrive i veicoli, definendo i camper alla lettera m) in questo modo: Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a)autovetture… b) autobus... m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;id="red"> Quindi le autocaravan per definizione rientrano sia nelle violazioni previste dall’art. 167 (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi ) sia in quelle del 169 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore). Ora, quando un camper o una normale autovettura non dotato di doppia alimentazione e senza ESP, in marcia supera il limite di massa complessiva dei 3500 kg. incorre nelle sanzioni previste dall’art. 167 quando supera la tolleranza del 5%, mentre quando rientra nei limiti della tolleranza del 5% (3675) ma supera i 3500 KG e nel contempo sfora il limite massimo dei passeggeri consentito dalla carta di circolazione, allora incorre nelle sanzioni dell’art. 169. Si potrebbe pensare addirittura a una doppia violazione ma mi sembrerebbe paradossale. Il legislatore ha poi introdotto un caso particolare previsto al comma 3 bis dell’art. 167 che riguarda esclusivamente tutti i veicoli sotto le 10 tonnellate (quindi sia autovetture di cui alla lett. a. dell’art. 54, o gli autobus della lettera b. dello stesso articolo e quindi anche le autocaravan di cui alla lettera m.) dotati di doppia alimentazione (per es. diesel/ metano oppure i normali benzina/metano che troviamo da tempo in commercio) e di ESP. A questi particolari veicoli con tali specifiche caratteristiche, e solo a questi, si applica la tolleranza del 15% come previsto dallo stesso comma 3 bis, quindi si arriva ad una massa totale di 4024 kg che grazie al disposto del comma 8 dello stesso articolo arriva ai 4100 kg, dovendo fare un arrotondamento ai cento chilogrammi superiori.[^][^][^]
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 05/12/2013 15:15:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> una piccola aggiunta a quello detto poc'anzi[8D] Nulla vieta all'indefesso tutore dell'ordine di sanzionare ai sensi dell'art. 169 il fortunato possessore dell'autocaravan dotato di doppia alimentazione con abbinato ESP, quando questo trasporti più passeggeri di quanti previsti nella carta di circolazione.[;)]
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 05/12/2013 14:07:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [;)][:I] Davide
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 07/12/2013 14:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi dispiace contraddirti ma il 3 bis è in vigore dal 25 marzo 2012 ed è stato inserito dall'art. 17, comma 12, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Come fai a dire una cosa del genere, ormai con zio google basta un attimo per controllare[;)]
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 09/12/2013 09:35:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ho appena ricontrollato per scrupolo ed il 3 bis sembra essere ancora comodamente posizionato dopo il 3, quindi è in vigore[8D] Non sono comunque a conoscenza se vi è una circolare interpretativa del ministero delle infr. e dei trasporti in merito che potrebbe dare un'altra interpretazione. Ho provato a cercare ma per il momento non trovo nulla.[:p]