quote:> Benvenuto nel forum. L'Ordinanza n. 61/2012 del Comune di Sperlonga forma oggetto della discussione "bloccata"Originally posted by top drive
... sostavo (non campeggiavo) su un terreno di mia proprieta' recintato ...>
https://forum.camperonline.it/#...
. Per l'esame della tua richiesta occorre innanzitutto conoscere la destinazione catastale del tuo terreno.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 06/07/2012 11:55:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per mia grande curiosità mi dici cosa c'entra la destinazione catastale del terreno? Secondo le mie modeste nozioni in materia, il terreno può essere ad uso agricolo oppure ad uso edificabile (che in questo caso assumo la definizione di area edificabile). Ho già detto il mio parere nel topic su Sperlonga; a mio modesto giudizio mi sembra un'ordinanza ben fatta che non lascia alcun dubbio: è possibile lasciare in sosta un camper, beninteso nei luoghi dove questo è consentito o comunque non vietato, ma non è possibile vivere o, meglio, dimorare all'interno del medesimo perchè azione vietata dall'ordinanza. A Sperlonga è possibile dimorare all'interno di un camper soltanto nelle aree a ciò adibite. Grazie per una tua precisazione sulla destinazione catastale del terreno.
quote:Risposta al messaggio di albanese inserito in data 07/07/2012 08:55:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Forse hanno trovato un vigile che fa applicare le normative. Purtroppo o per fortuna le nostre vite sono regolamentate in ogni azione quotidiana da leggi dello Stato, della Regione o del Comune; quindi dire che sul mio terreno ci faccio quello che voglio non ha senso perchè se ci pensi bene anche dopo aver acquistato un terreno edificabile e idealizzato la casa dei tuoi sogni, devi aspettare che una commissione ti confermi la fattibilità "dei tuoi sogni", poi ti dice che il recinto deve essere fatto con legno di abete e non in marmo di Carrara, il tetto deve essere in lose e non in tegole, le finestre devono essere a 3 ante e non a 2 e nemmeno a 8, devi stare a 10 metri dal confine ecc... Si può protestare quanto si vuole ma se c'è una legge, e questa è chiara e non viene considerata illegittima o anti-costituzionale, bisogna rispettarla ovvero se ne pagano le conseguenze. E' un discorso che potrebbe andare avanti all'infinito e forse ognuno rimarrebbe della propria idea ma io credo che se accanto a casa tua ci fosse un terreno in cui il tuo vicino "fà e disfa" ciò che vuole ( ci mette 4 cani, 12 mucche, fà dei falò alti 10 metri, ospita dei gitani ...) è probabile che un giorno potresti stancarti di questa sua anarchia e potresti fare gesti sconsiderati.
quote:Risposta al messaggio di top drive inserito in data 07/07/2012 10:53:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ogni valutazione tecnica e giuridica che riceverai sarà basata sulla lettura del testo normativo a cui i vigili hanno fatto menzione sul verbale di contestazione.
quote:Risposta al messaggio di top drive inserito in data 07/07/2012 10:53:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> mioor un bon taj che di monadis
quote:> Mi permetto rinviarti alla spiegazione nel mio successivo intervento di risposta a top_drive.Originally posted by chorus
Per mia grande curiosità mi dici cosa c'entra la destinazione catastale del terreno?>
quote:> D.P.R. 06-06-2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: [...omissis...] e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: [...omissis...] e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; [...omissis...]id="green"> Art. 10 - Interventi subordinati a permesso di costruire 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; [...omissis...]id="green"> -------------------- p.s.Originally posted by landa
... se volessi decidere di dimorare in un camper, od in una roulotte, non potrei farlo ...Originally posted by pici57
... io a casa mia nel camper ci faccio quello che voglio anche dormire mangiare e campeggiare.Originally posted by portesiruggero
... se il terreno è di mia prorietà, ci pago le tasse e tutto quanto, io ci dormo col camper, ci dormo con la tenda, ci dormo con il solo sacco a pelo, ci metto le piante e tutto quanto permesso senza violare il codice civile. ... nel resto ci faccio quello che voglio, sempre senza violare icodice civile ...Originally posted by albanese
... io sono sul mio terreno e ci faccio quello che voglio ...Originally posted by marinox
... vorrei anche sapere se è possibile che in una mia proprietà io non possa fare il cavolo che voglio senza x questo commettere un qualsiasi reato ...>
@lolialevi
Ti ringrazio per il tuo garbato e puntuale intervento, il cui contenuto e' da me pienamente condiviso.quote:Risposta al messaggio di mandibobo inserito in data 07/07/2012 13:33:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra) come hanno potuto entrare se è recintato?>> [:0] & [;)] & [}:)] Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 07/07/2012 13:45:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La normativa citata, ritengo, ma sono disponibile a mutare opinione, riguarda l'individuazione degli interventi edilizi soggetti o meno alle autorizzazioni o alle previsioni di detta normativa. Il fatto che l'uso temporaneo non sia soggetto a detta disciplina non significa che sia in assoluto autorizzato ma semplicemente che detta normativa lo lascia fuori dalle sue previsioni. Non se ne occupa. Come indicato-sottinteso da Chorus nel citare la sentenza di Cassazione, se anche la soluzione non fosse soggetta alle norme sull'edilizia, non è detto che non possa essere comunque vietata con ordinanza sull'attività di campeggio. Per questi motivi è necessario capire quale sia la contestazione mossa e la fattispecie rilevata, quindi se l'infrazione alla normativa citata da The Devil o l'uso abitativo del mezzo, in presenza di ordinanza che ne vieta l'utilizzo a tali fini al di fuori di strutture ricettive autorizzate. Ovvero la stessa condizione già esaminata e decisa dalla Cassazione citata da Chorus per la quale la Suprema Corte si è espressa indicando l'esclusività delle Regioni a disciplinare la ricezione turistica all'aria aperta, questione questa che non rientra nella competenza Statale e non può dunque essere assorbita in una mera esclusione da competenza espressa nella normativa edilizia.
quote:> Ti ringrazio per il riscontro al mio quesito, che ti ho posto proprio perche' su un terreno a destinazione agricola e' piu' facile - rispetto ad un'area edificabile - individuare un'esigenza meramente temporaneaid="green"> di cui all'art. 3 del DPR 380/2001, quale la ripulitura del terreno da erbacce ed altro, come nel tuo caso. A differenza di quanto sostiene Marshall nel suo intervento, per quanto a mia conoscenza la norma citata e' stata introdotta proprio per evitare "sulla carta" il degrado igienico/ambientale nelle zone periferiche di numerose citta' italiane, provocato dalla presenza di abitanti "senza fissa dimora" (per atavica cultura, per presunta mancanza di disponibilita' economiche, etc.). A mio avviso e' perseguibile la strada dell'opposizione e provo a spiegartene le motivazioni proprio partendo dall'impegno economico. D.Lgs. 267/2000, art. 7-bis "Sanzioni amministrative" 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.id="green"> Legge 689/1981, art. 16 "Pagamento in misura ridotta" 1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 2. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.id="green"> In questo momento ti e' stato chiesto un p.m.r. di 500 euro che pero' corrisponde anche all'importo massimo assoluto della sanzione applicabile alla violazione del divieto di cui al punto 13 dell'Ordinanza n. 61/2012 emanata dal Comune di Sperlonga. Quindi, se vai a presentare opposizione, l'eventuale soccombenza in giudizio ti puo' comportare il maggiore ònere delle spese legali, in parte compensabili dal fatto che il giudice potrebbe comunque determinare un importo della sanzione inferiore al massimo (di sòlito pari al doppio del minimo edittale e, nella fattispecie, 50 euro). Se paghi adesso il p.m.r. oppure se aspetti l'ordinanza-ingiunzione di pagamento (ex art. 18 Legge 689/1981) l'importo della sanzione non cambia. Nel mèrito ritengo perseguibile la strada dell'opposizione perche': - la violazione non ti e' stata contestata immediatamente; - l'esimente dell'esigenza meramente temporaneaid="green"> (dettata da una Legge nazionale) ha, a mio avviso, carattere di prevalenza su un'ordinanza sindacale; - l'ordinanza riguarda "misure atte a contrastare comportamenti lesivi del decoro urbano, della quiete e dell’igiene pubblica", argomento che ha scarsa attinenza con un "terreno agricolo privato"; - va sottoposto alla valutazione di un giudice il nesso che il Comune ha stabilito tra l'ORDINE "che tutti gli spazi del territorio comunale debbano essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore ambientale, artistico e storico al fine di garantirne il decoro e la pulizia"id="blue"> ed il DIVIETO di "dimorare nei camper e/o roulotte su tutto il territorio comunale ad eccezione delle aree adibite ed autorizzate a tale utilizzo"id="blue">. Ti ho manifestato le mie considerazioni come se fossi personalmente toccato da questa situazione e, al tuo posto, lunedi andrei a sentire un legale per valutare la reale fattibilita' di quanto da me considerato. Auspico che Ippocampo2009 si trovi a passare per questo forum e voglia intervenire per correggere/integrare/cassare le mie indicazioni. -------------------- p.s. La presenza di un autocaravan in un terreno privato risulta comunque approfondita in numerose discussioni passate del forum, tra le quali:Originally posted by top drive
... il mio terreno è ad uso agricolo, io stavo ripulendo ho sostato una notte tra sabato e domenica, ...>
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p.s. faceto: al punto 6 dell'ordinanza e' disposto il divieto di "circolare in costume da bagno e/o a dorso nudo"id="blue">. Ho salvato sia la versione pdf (2012-07-05 16:48) sia quella jpg (2012-07-05 17:35) dell'ordinanza per verificare quando si accorgeranno dell'errore nel competente ufficio comunale di Sperlonga.