In risposta al messaggio di MarkusVIII del 27/02/2018 alle 13:00:30
Buongiorno :) avrei una domanda da porvi. Praticamente nel mese di aprile vorrei noleggiare un camper da 7 posti per andare in Basilicata. Solo che siamo 4 adulti e 2 bimbi da 4 anni e 2 bimbi da 7 anni. Chiaramente so che a norma di legge sono in difetto. Sapete dirmi se chi viaggia in camper e molto soggetto a controlli su peso, numero di persone a bordo ecc... Grazie in anticipo per le risposte :) Marco :)
Art. 169 cds che forse conosci già. Come ti hanno detto l'assicurazione non risponde.
Art. 169. (indice C.d.S.) Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore 443 . Normativa collegata Art 371 regolamento cds Art. 126 bis cds Art. 216 cds 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 440 Comma sostituito dal comma 9-bis dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi modificato dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 441 Comma aggiunto dal comma 9-bis dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 442 Comma aggiunto dal comma 9-bis dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 443 Articolo modificato dall'art. 86, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 206 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici 444 . 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00. 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. [art. 126 bis - decurtazione punti 4] 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. [art. 126 bis - decurtazione punti 2] 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. [art. 126 bis - decurtazione punti 1] Art. 170. (indice C.d.S.) Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote 445 . Normativa collegata Art. 126 bis cds Art. 214 cds Art. 216 cds Art. 219 bis cds circ 5718 del 13.08.2015 legge 115 Giurisprudenza Cassazione Civile, sez. II - Sentenza n. 23085 del 30.10.2009 Cassazione Civile, sez. III - Sentenza n. 12270 del 27.05.2009 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio 444 Comma sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150 445 Articolo modificato dall'art. 87, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 207 con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. 1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque 446 . 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni. 447 . 3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo 448 . 4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli. 5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00 449 . [art. 126 bis - decurtazione punti 1] 6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161,00 a euro 646,00 450 . 7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni 451 .
Ezio

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