quote:Originally posted by maanibal I> Non credo sia così; non vedo perché chiamarlo "deposito" se è parcheggio, più o meno lunga sosta ma sempre parcheggio (ti assicuro che esco molto + spesso con la mia caravan che i camper miei vicini di stallo al rimessaggio); inoltre il ragionamento non regge: se fosse vero quello che dici potrebbero sostare solo gli AC che occupano stalli per auto, ma quanti ce ne sono in giro? La faccenda deve essere prevista nel regolamento contrattuale o votata all'unanimità per quello che ne so.
Varie sentenze di cassazione stabiliscono che la regolamentazione del parcheggio in un cortile può esser decisa con una maggioranza pari ad 1/3 dei rappresentanti il condominio, poichè si tratta di decisioni spicciole che servono appunto a regolamentare l'uso della cosa comune. Il deposito di caravan (al contrario delle autocaravan) equivale all'occupazione, se non permanente comunque non momentanea, quale può essere il parcheggio per cui, se tale uso va a limitare i diritti di altri condomini che vogliono fare lo stesso utilizzo (in pratica dovrebbero entrare nel cortile tante caravan per quanti sono i condomini, senza compromettere il parcheggio auto), è comunque proibito (art. 1102 CC). >
quote:Originally posted by Fun 490tk> Desidero aggiungere una cosa importantissima. Il regolamento condominiale non necessita della maggioranza assoluta (che per legge è il 50% + 1 degli aventi diritto al voto), ma della accettazione di tutti i condomini. Il regolamento è un contratto privato che viene sottoscritto da più persone. Chi lo sottoscrive ha l'obbligo di rispettarlo. Dovetti studiare la cosa con i miei avvocati quando comprai l'appartamento dove abito perché l'allora amministratore pretendeva che io sottoscrivessi il regolamento preesistente asserendo che avendo acquistato l'appartamento avevo anche accettato il regolamento sottoscritto dal precedente proprietario. NON È COSÌ. L'appartemento, da contratto notarile, è sempre LIBERO da vincoli di qualunque genere. Potete immaginare che la cosa finì sul tavolo di un tribunale civile che mi diede ragione e condannò i condomini ricorrenti al pagamento delle spese legali. Io non sottoscrissi quel regolamento. In verità provarono a farmene sottoscrivere altri che contenendo regole che ritenevo vessatorie neei miei confronti mi sono sempre rifiutato di sottoscrivere. Quelle regole valgono per chi le ha sottoscritte. Quando riusciranno a fare un regolamento accettabile probabilmente lo sottoscriverò. Cordiali saluti
(....) Dunque se il divieto non deriva dal regolamento condominiale che necessita della maggioranza assoluta per essere eventualmente modificato in tal senso qualora il divieto non sussista, la caravan può essere parcheggiata all'interno degli spazi condominiali. E così fa il sottoscritto (ad esempio) Cià >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Si hai ragione. Intendevo in effetti, che è necessaria l'unanimità dei condomini non la maggioranza assoluta. Cià
[quote]Originally posted by Fun 490tk
Desidero aggiungere una cosa importantissima. Il regolamento condominiale non necessita della maggioranza assoluta (che per legge è il 50% + 1 degli aventi diritto al voto), ma della accettazione di tutti i condomini. Il regolamento è un contratto privato che viene sottoscritto da più persone. Chi lo sottoscrive ha l'obbligo di rispettarlo. Dovetti studiare la cosa con i miei avvocati quando comprai l'appartamento dove abito perché l'allora amministratore pretendeva che io sottoscrivessi il regolamento preesistente asserendo che avendo acquistato l'appartamento avevo anche accettato il regolamento sottoscritto dal precedente proprietario. NON È COSÌ. L'appartemento, da contratto notarile, è sempre LIBERO da vincoli di qualunque genere. Potete immaginare che la cosa finì sul tavolo di un tribunale civile che mi diede ragione e condannò i condomini ricorrenti al pagamento delle spese legali. Io non sottoscrissi quel regolamento. In verità provarono a farmene sottoscrivere altri che contenendo regole che ritenevo vessatorie neei miei confronti mi sono sempre rifiutato di sottoscrivere. Quelle regole valgono per chi le ha sottoscritte. Quando riusciranno a fare un regolamento accettabile probabilmente lo sottoscriverò. Cordiali saluti >
quote:Originally posted by andperf> Concordo in pieno, il regolamento contrattuale impegna ogni acquirente al suo rispetto automaticamente e può essere modificato solo con il consenso di tutti i condomini, anche se alcune sentenze di cassazione, in certi casi, hanno dichiarato legittima la modifica effettuata con la maggioranza del V comma dell'art 1136 CC. Si trattava però di modifiche a cose di ordinaria amministrazione e non importanti dal punto di vista del contratto fra i condomini. La sentenza di cassazione n. 10289 del 17/10/1998 ammette la limitazione delle libertà, nelle aree di parcheggio, anche con consenso non di tutti i condomini, quando si tratti di regolamentazione della sosta atta a permettere a tutti i condomini il godimento del diritto. In poche parole, parlando di roulotte, l'assemblea dei condomini può vietarne la sosta, regolamento a parte, quando nel cortile non ci sia capienza sufficiente alle auto di tutti i condomini o quando l'ingombro invade posti auto adiacenti o, addirittura, quando non ci sia capienza per parcheggi analoghi da parte di tutti gli altri condomini (vedi art. 1102 CC).
Attenzione, perché l'appartamento acquistato non è sempre libero da vincoli riguardanti il regolamento condominiale....è libero quando si tratta di regolamento assembleare, ma se il vecchio proprietario aveva sottoscritto un regolamento condominiale di tipo contrattuale (per il quale è necessaria l'unanimità) allora non c'è nulla da fare e il nuovo proprietario vi deve sottostare. In ogni caso qualunque modifica al regolamento, sia esso assembleare che contrattuale, che limiti la possibilità di un condomino di usufruire degli spazi comuni, purché tale possibilità rientri nele destinazioni d'uso della cosa comune stessa, deve essere approvato all'unanimità. >
quote:Originally posted by andperf> No. Mi spiace, ma non è così. Questa era la tesi dell'amministratore che ha perso la causa. Il regolamento non è legato all'appartamento, ma al locatario che ne sottoscrive l'adesione. Quando acquistai l'appartamento feci inserire, anche se non era legalmente necessaria, la clausola che l'appartamento doveva essere libero da vincoli. Una delle motivazioni che mi ha spinto a non firmare nessun successivo regolamento (sono 15 anni che ci provano a farmene firmare uno) è la clausola con la quale mi imporrebbero di vendere l'appartamento solo a chi accetta per iscritto prima della vendita stessa il regolamento. Siccome non sono fesso non firmerò mai tale clausola. Ripeto. il regolamento in base al codice civile (ora non ho voglia di cercare l'articolo esatto) è ad persnam e non ad appartamenum. Cordialmente
Attenzione, perché l'appartamento acquistato non è sempre libero da vincoli riguardanti il regolamento condominiale....è libero quando si tratta di regolamento assembleare, ma se il vecchio proprietario aveva sottoscritto un regolamento condominiale di tipo contrattuale (per il quale è necessaria l'unanimità) allora non c'è nulla da fare e il nuovo proprietario vi deve sottostare. In ogni caso qualunque modifica al regolamento, sia esso assembleare che contrattuale, che limiti la possibilità di un condomino di usufruire degli spazi comuni, purché tale possibilità rientri nele destinazioni d'uso della cosa comune stessa, deve essere approvato all'unanimità. >
quote:Originally posted by Certosino> In nessun caso c'è anarchia perché ove non presente regolamento condominiale vigono le norme stabilite dal codice civile in materia di condomini. Il regolamento è un contratto tra privati teso a disporre per accordo COMUNE variazioni a quanto stabilito dal codice civile. Come acquirente non sono tenuto ad accettare il regolamento sottoscritto dal precedente proprietario. Non dispongo della sentenza anche perché affidai tutto al mio avvocato. I fatti risalgono al 1991-93. Se ha voglia faccia pure una ricerca negli archivi dei tribunali di Ancona. Siccome sono ingegnere (pur se elettronico) quando arrivò la prima quota condominiale volli di persona controllare la ripartizione millesimale. Effettivamente vi trovai degli errori e li contestai. Non andai in causa, ma siccome riguardava anche altri condomini che si "svegliarono" di fronte ad un pur minimo possibile risparmio (che poi sarebbe diventato consistente in occasione di lavori di rifacimento del prospetto del palazzo) fu dato incarico a studio di geometra esterno iscritto all'albo che alla fine della perizia confermò pienamente i dati e le rilevazioni che avevo calcolato. Passai da 145 millesimi di proprietà a soli 130 e per l'ascensore da 299 a 251. A Genova dicono: "son palanche"! Cordiali saluti
Ci avrei scommesso che il Prof. Calosci una causa l'avesse vinta anche su questo argomento! Penso che se fosse come dice il Prof. Calosci, nei condomini vigerebbe l'Anarchia! Allora perché non dire che non Le andava bene anche la suddivisione delle spese condominali? Mah! Ma se effettivaemte fosse come dice Lei dovrebbe essere anche così cortese da dare tutti gli estermi di questa sentenza, in modo che possa essere citata come un precedente per altre cause simili. Per favore, questa volta, non si trinceri come al solito sotto la ricorrente Sua "banale" scusa che non li trova più. Certo è che potrebbe mandare tutti i sui casi per creare una nuova serie di Perry Mason. Mister Perplesso >