quote:> Una curiosita'. Dove si trova il piu' vicino ISIS (impianto di smaltimento igienico-sanitario, ex art. 378 Reg.) a disposizione degli autocaravan in sosta nella "zona" citata?Originally posted by maxime
... in tale zonaid="red"> (siamo fuori dal mondo!) ... ... perché dice che, la scorsa settimana, c'erano oltre 200 camper posteggiati (ovviamente in tutta la zonaid="red">, ...>
quote:> Sono numerosi gli utenti del forum che, da almeno cinque anni, hanno maturato la tua stessa recente conclusione ed hanno provato a far vedere un quadro obiettivo della situazione (normativa e giurisprudenziale). Alcuni, nel frattempo, hanno anche lasciato la partecipazione attiva alle discussioni, "stanchi" di lèggere sempre le stesse controdeduzioni da parte di camperisti "inculcati non al dovere del rispetto ma al diritto dell'articolo ... del CdS", come acutamente sintetizza Salito. Dove il diritto viene preteso in base ad una "interpretazione ministeriale" dell'art. 185 espressa in discordanza con la Corte di Cassazione.Originally posted by maxime
... è proprio la conclusione a cui sono arrivato io, purtroppo [V].>
quote:> Ma non ci pròvano affatto, perche' non c'e' alcuna ragionevole motivazione per convincere la Corte di Cassazione a modificare la propria definizione.Originally posted by TheDevil
Dal 1996 non c'e' stato ne' un camperista "battagliero" ne' un'associazione "protettiva" (degli interessi dei camperisti) che abbia minimamente rischiato di portare qualche ricorso in Cassazione per vedere di far modificare questa definizione. Poiche' non si puo' ragionevolmente controbattere la definizione di "campeggio" formulata dalla Corte di Cassazione, ...Originally posted by maxime
... mi sembra strano che, in tutti questi anni, nessuno ... abbia provato a fare qualche passo verso la Cassazione, cercando di smontare questo concetto del campeggiare dato con con le sentenze del 1992 e del 1996. Speriamo che questa discussione serva a dargli una mossa !>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 15/07/2012 15:30:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il più vicino è al rifugio Cantore 4 Km. andare e a tornare, poi sono presenti in tutte le località sulle pendici del monte, Castel Del Piano, Arcidosso, Santa Fiora, Piancastagnaio, Abbadia San salvatore in tutte queste località è presente il Carico sacarico, all' incirca da li possono essere dai 10 ai 15 Km massimo. Ciao.
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 15/07/2012 18:25:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tolto quello del Cantore, per gli altri, c'è solo una piccola differenza che bisogna scendere e poi risalire dai 1.400 mt ai 600 mt circa in 10 km ! per una strada stretta e, come puoi immaginare con discrete pendenze ! Riguardo al pensiero della Cassazione sul campeggio, forse perché sono di parte, concordo in parte anche sulle affermazioni del solerte dirigenente Ministeriale che afferma: " Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento ad una ben precisa condotta, ossia, quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per l’autocarvan, vale quanto previsto all’art. 185 del CDS, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo “ come riportato nella circolare ministeriale del 2 aprile 2007 alla pagina 4 tante volte richiamata. Lo so che è molto forzata come specificazione ma è la sola a cui ci possiamo "attaccarci" per salvarci dato che è scritta da un dirigente del ministero dei trasporti che è l'organo istituzionale che ha redatto il CDS e quindi sa cosa voleva dire e fare ! Massimo.
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 15/07/2012 19:02:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:" Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento ad una ben precisa condotta, ossia, quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suoloid="red">[1]id="red"> e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per l’autocarvan, vale quanto previsto all’art. 185 del CDS, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo “ [2]id="red">>> [1]id="red"> Questa fattispecie è abuso edilizio;
quote:La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza n.12128/2000 indica per la prima volta la roulotte ad uso abitativo come abuso edilizio.id="red"> Il Testo Unico in Materia Edilizia (D.P.R. 380/2001) considere l'installazione della roulotte alla stregua di un prefabbricato: Art. 3 (L)Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) ... e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Ed ancora: URBANISTICA E EDILIZIA - Campeggio - Trasformazione di strutture mobili (camper e roulotte) in vere e proprie unità abitative permanenti - Lottizzazione abusiva - Configurabilità. La trasformazione di strutture mobili (camper e roulotte) in vere e proprie unità abitative permanenti può far ravvisare in concreto una condotta lottizzatoria (in specie quando l'attività di campeggio assuma dimensioni consistenti e si componga anche di edifici di servizio che denotano una stabilità di realizzazione e producono un impatto rilevante sul territorio). Sicché, costituiscono lottizzazione quegli interventi che mutano le caratteristiche dell'insediamento e/o del territorio in misura tale da far sorgere una non prevista esigenza di misure di urbanizzazione oppure da richiedere misure di urbanizzazione di entità maggiore o diversa rispetto a quelle previste. Presidente E. Lupo, Relatore L. Marini. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 31/01/2008 (Ud.17/12/2007), Sentenza n. 4974.id="red"> TAR Campania - Napoli, Sezione IV - Sentenza 5 maggio 2003 n. 4435 Urbanistica - opera precaria - natura - qualificazione in termini di vera e propria costruzione edilizia - la non facile e rapida rimovibilità dell'opera precaria - incidenza urbanistica dell’opera - roulotte all’interno di un suolo privato - situazione di stabilità e definitività della installazione. Il deposito di una roulotte all’interno di un suolo privato debba qualificarsi quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione (T.A.R. Catanzaro n. 530 del 27 aprile 1999; T.A.R. Genova n. 202 del 3 maggio 1999 "Tutti gli interventi edilizi suscettibili di produrre una significativa trasformazione urbanistica dell'area su cui insistono sono soggetti a concessione di costruzione; pertanto, anche la sistemazione stabile di una roulotte, con relativi preingressi costituiti da verande in telaio sostenute da strutture in ferro e pedane lignee allacciate alla civica conduttura dell'acqua e fornite di energia elettrica, necessita del previo rilascio del detto titolo")id="red">. In particolare, la non facile e rapida rimovibilità dell'opera ovvero il tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo e la durata nel tempo del manufatto stesso costituiscono chiare manifestazioni della incidenza urbanistica dell’opera id="red">che, in tali condizioni, necessita di concessione edilizia (T.A.R. Aquila n. 583 del 29 luglio 2000; T.A.R. Genova n. 202 del 3 maggio 1999).id="red"> >> [2]id="red"> Sul punto ha già detto TheDevil. Non esiste questa questione perché l'occupazione di spazi esterni è realizzabile con attrezzi trasportati in qualsiasi veicolo e si applicano le disposizioni indicate da TheDevil che il funzionario dovrebbe ben conoscere. L'art. 185 comma due poi non dice affatto quanto indicato dal funzionario, è una estensione mutuata da precedenti orientamenti espressi in vecchi documenti di una nota associazione, ma che non hanno alcun fondamento nella norma richiamata che si occupa del veicolo, il quale potrebbe essere in sosta regolare in base all'art. 185 e ciò nonostante il proprietario potrebbe aver occupato spazi esterni. Quindi le due cose (sosta del veicolo e occupazione esterna) sono del tutto slegate. Salvo non sia il tendalino con anche le aste di sostengo che poggiano per terra. (ma anche senza aste, solo con il tendalino, sarebbe comunque campeggio). E' anzi sorprendente come un funzionario ministeriale che dovrebbe appunto conoscere la norma, si confonda su questi due punti in questo modo. Chi conosce la norma e un minimo di diritto non può che ricavarne che il funzionario sia incorso in un grossolano errore con la giurisprudenza di Cassazione che lo smentisce in maniera diretta, con la valenza che hanno le sentenze e le massime di Cassazione (nomofilachia).
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 15/07/2012 20:13:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non ti dovrebbe sfuggire che i camionisti hanno una norma di copertura che li esclude dal divieto di campeggio e ovviamente la sosta di un TIR avviene ove gli è consentito di sostare. Regolamento (CEE) n. 561/2006. Art. 8 comma 8 del regolamento; dispone espressamente: 8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sostaid="red">.
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 15/07/2012 20:24:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E quindi?...il Reg. CEE mica parla di aree soggette al CdS...potrebbe anche fare riferimento ad aree diverse, no?...e cmq il problema con le autocaravan vi era già con il vecchio CdS (quindi da più di 20 anni) mentre per gli autocarri non ho mai sentito che qualcuno lo abbia posto...
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 15/07/2012 20:43:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ai fini del campeggio, come attendamento e come azione di campeggiare il tema è sempre stato presente prima e dopo la Fausti. La Fausti e l'art. 185 CDS hanno semplicemente indicato che la sosta dell'autocaravan non è atto che configura la costituzione di un attendamento. Ma non si sono mai espresse, le due normative, nell'indicare che l'equipaggio potesse utilizzare la parte abitativa del mezzo e soggiornarvi a bordo. L'uso di questa configura l'azione di campeggiare delle persone. Il mezzo o costituisce un attendamento o è in sosta ma non "campeggia" mai. Per tornare al tema nella parte finale del comma 8 prima citato è detto che "sia in sosta"...id="red">
quote:Regolamento (CEE) n. 561/2006. Art. 8 comma 8 del regolamento; dispone espressamente: 8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.>> Il che a mio avviso esclude la possibilità che essa avvenga in aree diverse dal CDS ove l'azione di soggiorno a bordo equivale anche per il camionista all'azione di campeggiare poiché la sosta avviene sulla strada. Altrimenti suppongo che i camperisti-camionisti utilizzerebbero il camion per andare sull'Amiata anziché il camper. Se ho bene inteso le indicazioni di TheDevil, la collocazione di un veicolo fuori dalla strada configura sempre "costituzione di campeggio-attendamento" se destinato ad alloggio (autocaravan, caravan e veicoli di cui alla lettera "AD art. 203 del regolamento) mentre per gli altri autoveicoli la loro collocazione da sola non basta a configurare l'attendamento. Quindi per potersi contestare l'infrazione al divieto di campeggio si deve contestare la loro destinazione di fatto ad alloggio con la prova dell'occupazione da parte delle persone a tale fine. Se ho ben compreso come sopra, condivido questo assunto. Questo vale a mio avviso anche per il camionista fuori dalla strada. La sosta è pertanto un termine che riferito ad un veicolo lo trova necessariamente collocato sulla strada ove vige il CDS. La regola per il camionista mi pare sia del tutto coerente con quella del campeggio.
quote:> Sul punto citato ti ho espresso la mia opinioneOriginally posted by bruno b
... spesso tra le indicazioni che la stradale emana ci viene consigliato in caso di stanchezza di fermarsi e dormire qualche ora. Se lo faccio in camper vengo multato perché ho evitato di causare un incidente? In auto invece è consentito.id="green">>
qui
, nella primavera del 2007. E c'e' anche la citazione della sentenza 2718/1992 della Corte di Cassazione.quote:> [1]id="red"> Certamente; il CdS e' un atto normativo della Repubblica italiana ed e' fatto òbbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservareid="green">. [2]id="red"> Sta proprio qui il fraintendimento di una parte dei camperisti sul significato del comma 2 nell'art. 185 CdS. Ritengo che lo sviluppo della discussione ti abbia gia' fornito qualche utile spunto di riflessione (e, magari, di ripensamento) ma te ne riespongo gli aspetti essenziali. Contrariamente alla tua affermazione, nel secondo comma dell'art. 185 CdS il legislatore non fornisce alcuna indicazione sull'"uso dei nostri mezzi" ma si lìmita ad indicare quali sìano le tre condizioni che evitano la contestazione della situazione di campeggio per un autocaravan che si trovi in sosta sulla sede stradale: - se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, - se l'autoveicolo non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, - se l'autoveicolo non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo, senza alcun mìnimo riferimento al comportamento del conducente e delle persone trasportate, cui si rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 169 CdS. La presenza di: - piedini di stazionamento sotto il veicolo, - zeppe/cunei sotto le ruote, - finestre a compasso aperte, - tendalino disteso, - etc. (e senza toccare la discussa condizione del "deflusso") trasforma, anche per il legislatore del CdS, un autocaravan da autoveicolo in sosta sulla sede stradale a mezzo mobile di pernottamento, assoggettabile ad un eventuale "divieto di campeggio" disposto localmente a prescindere dal comportamento delle persone all'interno/esterno dell'autocaravan. E fin qui siamo nell'àmbito delle disposizioni del CdS (che attengono esclusivamente al veicolo). Di contro, a prescindere che l'autocaravan sia collocato in sosta sulla sede stradale nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 CdS (senza piedini, zeppe/cunei, finestre aperte, tendalino disteso, etc.), un eventuale "divieto di campeggio" disposto localmente si àpplica alle persone che svolgono l'azione di vivere in qualunque veicolo in sosta, ossia adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente.id="green"> Le opinioni dei dirigenti ministeriali, diffusamente sostenute da una parte dei camperisti, ricevono dalle competenti autorita' il riscontro che Maxime ha testimoniatoOriginally posted by romarossi
... fa testo ciò che il codice della strada precisa in data successiva? [1]id="red"> Dando per giunta una interpretazione diversa negli articoli 185 ed altri, inerenti l'uso dei nostri mezzi? [2]id="red">>
qui
. La constatazione di dirigenti ministeriali che si esprimono in contrasto con la Corte di Cassazione non e' un fatto isolato, cfr. questoarticolo
.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 16/07/2012 11:32:43 (> Cioè semplificando la legge (cds) afferma abbastanza precisamente in quali casi è campeggio e in quali casi non lo è, però se il Comune mette un divieto di campeggio allora è campeggio in tutti i casi! Molto italiano, devo dire. [xx(] Gianluca & C.Visualizza messaggio in nuova finestra
)>
Last Navarre & Beau Isabeau
quote:> Ritengo che tu abbia semplificato troppo. Mi sono permesso di inserire una minima integrazione, sulla quale confido di ricevere il tuo obiettivo consenso.Originally posted by navarre
Cioè semplificando, la legge (cds) afferma abbastanza precisamente in quali casi [la sosta di un autocaravan sulla sede stradale]id="red"> è campeggio e in quali casi non lo è ...>
quote:Risposta al messaggio di sottoognicielo inserito in data 16/07/2012 14:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non sono mai stato nella località oggetto della discussione, dunque prendo atto dei comportamenti degli automobilisti o, meglio, di coloro che vanno a fare una scampagnata o un pic nic dalla mattina alla sera. Parliamo invece di noi camperisti: quando smetteremo di equiparare il camper ad una autovettura? Lo ha detto anche la "solerte vigilessa" come tu l'hai definita: cari camperisti non occupate lo spazio attorno al camper con tavolini e sedie, mettetevi lontano dal camper, così non campeggiate!
https://forum.camperonline.it/#...
Riguardo poi alle tante parole sull’intepretazione del campeggiare e sull’essere turisti/viaggiatori/visitatori/… , che dire se non : - la tesi che non si puo’ dormire/mangiare in camper al di fuori di camping e AA sostenuta da un camperista e’ a parer mio un controsenso (sarebbe come se un pescatore sostenesse che il pescatore non puo’ usare il verme per questa o quall’altra motivazione … [:D]) , pur considerando che ci sono dei camperisti che vanno sempre e solo in camping e/o in AA e quindi nulla gliene frega di fare sosta libera (ma quindi a costoro che cappero gliene frega se qualcun altro fa ANCHE sosta libera… mha, misteri della mente umana…) - se dovesse essere che non si puo’ dormire/mangiare in camper in “sosta libera” cio’ deve valere OVUNQUE e per TUTTE le localita’ (anche dove non esistono problemi di spazio e non si arreca alcun distrurbo a chicchessia, p.e. i tanti luoghi esistenti in Sardegna) ovvero TUTTI i camperisti dovrebbero andare sempre e solo in camping e/o in AA - e poi ci sarebbe anche da ragionare (cosa che a volte purtroppo non si fa) su dei “dettagli” gia’ discussi tante volte tra cui p.e. il fatto che se non fosse possibile dormire/mangiare in camper nei parcheggi pubblici non dovrebbe esserlo nemmeno nelle AA in quanto pubbliche pertinenze pubbliche al pari dei parcheggi, oppure che senso ha l’obbligo dell’essistenza dei camper service nelle aree di servizio autostradali se poi chi usa il camper parte da casa e deve per forza andare (o viceversa) solo in camping e/o in AA che sono provviste di CS , etcetcetc … - interpretazione per interpretazione (p.e. da una parte il CdS e le relative prese di posizione dei Ministeri competenti e dall’altra quella della sentenza di cassazione anche se nulla hanno a che vedere con il CdS) e’ possibile che qualcuno stia commettendo errori ? se cosi’ e’ ci sarebbe sa stabilire con ESATTEZZZA chi (e io da camperista faccio ovviamente il “tifo” per il CdS e per relative le prese di posizione dei Ministeri competenti) - riguardo al “provare” a cercare una nuova sentenza di cassazione con giudizio diverso a quello della 2718/1992 , solo per dire che aver a che fare con la “giustizia” (che in teoria dovrebbe esser uguale per tutti ma in pratica per chi e’ ricco e si puo’ permettere uno stuolo di avvocati e’ piu’ “facile”) non e’ mai una cosa “simpatica” (io ci ho avuto personalmente a che fare quando il direttivo di un Movimento Ambientalista, di cui faccio parte e al tempo ne ero Presidente, fu denunciato dall’amm. comunale per “procurato allarme” per aver diffuso ai cittadini durante una pubblica assemblea dei documenti emessi dagli uffici di controllo della Provincia che indicavano la pericolosita’ della discarica rsu contro cui “combattevamo” … vabbe’ la storia sarebbe molto lunga da raccontare ma per far riassumere brevemente dopo anni-anni-anni la denuncia fu ritirata, la discarica rsu fu chiusa cosi’ come fu chiusa la scuola materna che si trovava ad una distanza inferiore da quella consentita dalla legge dalla discarica, ovviamente la discarica era stata fatta dopo la scuola). Ovvero per il camper non so se vale la pena (e chi lo farebbe) “impegolarsi” in “avventure” simili per arrivare fino in cassazione… Per concludere, dovesse prender piede la tesi che con il camper si puo’ dormire/mangiare solo ed esclusivamente in camping e/o in AA (con conseguenti divieti OVUNQUE al di fuori di esse, ovvero se “ci vogliono far fuori tutti…”) c’e’ da chiedersi a cosa servirebbe avere il camper in quanto idoneamente e perfettamente equipaggiato per rendersi autonomo ed indipendente per alcuni giorni da necessita’ igienico/sanitarie ed altro. Per quanto mi riguarda, per quanto posso continuero’ a “battermi” per la liberta’ di poter gironzolare in camper (nel rispetto dell’art. 185 CdS e soprattutto civilmente) e se/quando mai cosi’ non dovesse piu’ essere di certo lo vendero’ (non me lo ha ordinato il medico) sostituendolo magari con una caravan e risparmiando cosi’ un sacco di soldini sull’acquisto del mezzo e inoltre e soprattutto avendo la possibilita’ di circolare con l’auto al seguito ovunque senza trovare divieti. Ivanoid="blue">