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Taccio1
Taccio1
-
Inserito il 30/07/2006 alle: 18:29:18
Pare che l'amministratore voglia mettere una barra sopra il cancello condominiale che da sulla strada condominiale dove metto il camper. A parte il fatto che il Regolamento di Condominio consente la sosta del mio mezzo, art 54 CDS. Cmq, visto che mi accingo a diffidare il tonto dall'effettuare l'ennesime stupidagine, che articolo del codice della strada vieta di porre limiti di altezza ai mezzi autorizzati al transito? A parte la Costituzione che puo' essere chiamata in merito, mi pare che era il 185 del cds, ho cercato un po' tra le mie cose sicuro di trovarla ma non l'ho trovata. Che mi dite? Ciao. Il Taccio
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O Nonno
-
Inserito il 30/07/2006 alle: 19:38:20
quote:Originally posted by Taccio1
Pare che l'amministratore voglia mettere una barra sopra il cancello condominiale che da sulla strada condominiale dove metto il camper. A parte il fatto che il Regolamento di Condominio consente la sosta del mio mezzo, art 54 CDS. Cmq, visto che mi accingo a diffidare il tonto dall'effettuare l'ennesime stupidagine, che articolo del codice della strada vieta di porre limiti di altezza ai mezzi autorizzati al transito? A parte la Costituzione che puo' essere chiamata in merito, mi pare che era il 185 del cds, ho cercato un po' tra le mie cose sicuro di trovarla ma non l'ho trovata. Che mi dite? Ciao. Il Taccio >
> Contrariamente a quanto sostengono i soliti talebani, l’area condominiale è privata non è pubblica non è adibita a pubblico passaggio quindi il codice della strada non è applicabile. Solo un'area (concetto più generale rispetto a quello di strada) privata, aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato ed indiscriminato di persone, viene equiparata ad un area pubblica; è altresì vero che quando la circolazione all'interno di tali aree è consentita a particolari categorie di persone, individuate ed autorizzate dal proprietario, non si può parlare di area pubblica. Se c’è il cancello e chi entra ha la chiave o il telecomando e l’area accede alla strada pubblica tramite un passo carrabile si parla di area privata e non di strada pubblica o con pubblico acesso.. Ciò premesso m meno che il tipo d’uso (esempio durata della sosta) o il tipo di veicolo non siano discriminati all’interno del Regolamento di condominio, e che gli spazi siano occupati come gli altri altri condomini quindi in misura prevista dal regolamento, l’occupazione di spazio condominiale con l’autocaravan anziché con autovettura costituisce l’uso della cosa comune che il condominio non può impedire al singolo condomino. Non si deve ricorrere al codice della strada per questo in quanto il regolamento di condominio potrebbe vietare, ad esempio, la sosta a veicoli diversi da motocicli ed autovetture usate dalla generalità dei condomini, ad esempio per far fruirie lo spazio condominiale da quanti più condomini possibile evitando la sosta di mezzi ingombranti non solo in proiezione a terra ma ad esempio alla vista interna esterna. L'autocaravan camper) è considerato un autoveicolo a tutti gli effetti Giudice di pace di Foligno, 6 marzo 1997, n. 15 È legittima la sosta degli autocaravan all'interno delle aree condominiali di parcheggio. Per il Codice della strada, infatti, l'autocaravan (camper) è considerato un autoveicolo a tutti gli effetti equiparabile alle altre vetture. Quando i camper non vengano adibiti ad alloggio di persone e non ingombrino al di fuori delle aree di sosta, è da considerare illegittima una delibera assembleare che ne vieti la sosta nel parcheggio condominiale. Okkio cito un GDP solo perché è conforme alla Cassazione. MA leggi la sentenza della cassazione che non fa alcun riferimento al codice della strada ma alle norme del codice civile in tema di condominio. Parcheggio roulotte in area condominiale Sentenza Cass. civ., sez. II, 26 settembre 1998, n. 9649 COMUNIONE E CONDOMINIO 1998 Parti comuni: in genere Un'area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli dei condomini può essere da costoro utilizzata per parcheggiarvi delle roulottes (se nel regolamento condominiale non sono in proposito previsti particolari divieti o limitazioni), trattandosi di un uso particolare dalle cosa comune che non ne altera la destinazione e non limita l'uso paritetico da parte degli altri condomini, per "pari uso" dovendosi intendere non l'uso identico in concreto (atteso che l'identità spaziale e temporale delle utilizzazioni concorrenti comporterebbe il sostanziale divieto per ogni condomino di fare qualsiasi uso particolare della cosa comune), bensì l'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio; ne consegue che deve ritenersi nulla perchè lesiva del diritto di ciascun condominio all'uso della cosa comune la delibera con la quale l'assemblea, senza l'unanimità di tutti i partecipanti al condominio, vieti il suddetto uso particolare (parcheggio di roulottes) delle aree comuni. Ente giudicante Cass. civ., sez. II, 26 settembre 1998, n. 9649 Parti in causa Cond. Bosco Verde c. Nussio e altro Riviste Mass., 1998 Rif. ai codici CC art. 1102 CC art. 1117 CC art. 1138 Per quanto sopra puoi fare una diffida all’amministratore, dopo aver letto il regolamento di condominio, perché l’installazione di quella barra non è prevista dal regolamento e ti impedirebbe di fruire della sosta al pari di altri cosa che non è vietata dal regolamento.
Taccio1
Taccio1
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Inserito il 30/07/2006 alle: 20:14:43
Innanzi tutto ti ringrazio. Ho girato un po' in rete e ho trovato cose relative alle barre orizzontali che impediscono l'accesso ai camper nei parcheggi, ma ovviamente siamo nell'ambito del CDS. Come dici tu puntero' sul mio diritto riconosciuto dal RG di poter parcheggiare il mio autoveicolo ricreativo all'interno di un area dove ho diritto, se non mi viene riconosciuto tale diritto vuol dire che sono soggetto ad una discriminazione, come tale avra', se e' il caso, un suo seguito. Grazie ancora. Ciao. Il Taccio
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 31/07/2006 alle: 10:33:35
Attenzione ad una cosa estremamente importante: sia in un regolamento condominiale di tipo assembleare che in uno notarile, comunque per approvare qualunque articolo che limiti disciplando il godimento della cosa comune, quindi sia il parcheggio del camper ma anche l'installazione di una barra limitatrice di altezza, occorre l'unanimità dei voti. Se perciò la barra è stata votata all'unanimità non puoi fare nulla.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O Nonno
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Inserito il 31/07/2006 alle: 14:58:01
quote:Originally posted by andperf
Attenzione ad una cosa estremamente importante: sia in un regolamento condominiale di tipo assembleare che in uno notarile, comunque per approvare qualunque articolo che limiti disciplando il godimento della cosa comune, quindi sia il parcheggio del camper ma anche l'installazione di una barra limitatrice di altezza, occorre l'unanimità dei voti. Se perciò la barra è stata votata all'unanimità non puoi fare nulla. >
> E' quello che dice la cassazione. Ma occorre vedere se taccio è proprietario o inquilino, perché se è proprietario non credo abbia votato quindi l'unanimità dov'è. Bye.
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