Il giorno 24 marzo Panzer ha scritto:
intervento
da incorniciare.In risposta al messaggio di TheDevil del 28/03/2019 alle 19:19:19Le leggi devono essere rispettate, e sopratutto conosciute, non è istruttivo salire in cattedra e continuare a pubblicare copia e incolla, lo sa fare meglio la mia ultima nipotina, bisogna avere l’umiltà di chiedere lumi a chi è veramente sul campo, lei ha molto da studiare...
Il giorno 24 marzo Panzer ha scritto: Un intervento da incorniciare. ============================== Di fronte ad un intervento con una sostanziale richiesta di omerta' io scelgo di incorniciare un'immagine:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione Allegato A - Regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione (art. 1, comma 1). 15.3. OPERAZIONI DI EROGAZIONE 1. Salvo che in caso di rifornimento self-service, le operazioni di erogazione di GPL devono essere effettuate dal personale addetto che deve osservare le seguenti prescrizioni: - accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti; - prestare attenzione affinche' la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo. 2. Durante l'esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare le seguenti prescrizioni: - posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata di mano; - rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione; - rispettare e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.). 3. E' consentita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto conformi alle norme vigenti applicabili; e' tuttavia vietato rifornire il medesimo veicolo con piu' carburanti contemporaneamente. 3-bis. E' ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL, conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento UNECE 122. E', altresi', ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL, conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122. Prima dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione verifica l'ammissibilita' del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui sopra sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo. 15.7. SEGNALETICA DI SICUREZZA 1. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n.493. Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema ed una planimetria dell'impianto. 2. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti: - il comportamento da tenere in caso di emergenza; - le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essa adeguatamente segnalata. 3. In prossimita' degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica deve indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti. In particolare, con riferimento al divieto di rifornire recipienti mobili di cui al punto 15.3.2, deve essere esposto un cartello recante la seguente dicitura: E' vietato riempire bombole di GPL. Chiunque riempie bombole e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro (D.Lgs. n.128/2006 - art. 18, comma 5). L'utente che abbia autorizzato il riempimento di bombole di GPL e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 4.000 euro (D.Lgs. n.128/2006 - art. 18, comma 6).
In risposta al messaggio di Panzer del 28/03/2019 alle 19:46:27Michele non immagini quanto ti capisco ma lascia perdre , non è da tè
Le leggi devono essere rispettate, e sopratutto conosciute, non è istruttivo salire in cattedra e continuare a pubblicare copia e incolla, lo sa fare meglio la mia ultima nipotina, bisogna avere l’umiltà di chiedere lumia chi è veramente sul campo, lei ha molto da studiare... ritengo che pubblicare la foto di due grandi della nostra epoca non ci azzecchi nulla con le banalità di cui stiamo discutendo qui. Le le consiglio di prendere. Informazioni dirette prima di continuare a pubblicare stupidaggini. cordialmente. michele
In risposta al messaggio di TheDevil del 28/03/2019 alle 19:19:19Grazie pe aver richiamato per l'ennesima volta la norma e, soprattutto, per aver evidenziato le parti più sensibili.
Il giorno 24 marzo Panzer ha scritto: Un intervento da incorniciare. ============================== Di fronte ad un intervento con una sostanziale richiesta di omerta' io scelgo di incorniciare un'immagine:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione Allegato A - Regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione (art. 1, comma 1). 15.3. OPERAZIONI DI EROGAZIONE 1. Salvo che in caso di rifornimento self-service, le operazioni di erogazione di GPL devono essere effettuate dal personale addetto che deve osservare le seguenti prescrizioni: - accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti; - prestare attenzione affinche' la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo. 2. Durante l'esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare le seguenti prescrizioni: - posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata di mano; - rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione; - rispettare e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.). 3. E' consentita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto conformi alle norme vigenti applicabili; e' tuttavia vietato rifornire il medesimo veicolo con piu' carburanti contemporaneamente. 3-bis. E' ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL, conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento UNECE 122. E', altresi', ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL, conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122. Prima dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione verifica l'ammissibilita' del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui sopra sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo. 15.7. SEGNALETICA DI SICUREZZA 1. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n.493. Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema ed una planimetria dell'impianto. 2. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti: - il comportamento da tenere in caso di emergenza; - le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essa adeguatamente segnalata. 3. In prossimita' degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica deve indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti. In particolare, con riferimento al divieto di rifornire recipienti mobili di cui al punto 15.3.2, deve essere esposto un cartello recante la seguente dicitura: E' vietato riempire bombole di GPL. Chiunque riempie bombole e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro (D.Lgs. n.128/2006 - art. 18, comma 5). L'utente che abbia autorizzato il riempimento di bombole di GPL e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 4.000 euro (D.Lgs. n.128/2006 - art. 18, comma 6).
In risposta al messaggio di himmer80 del 30/03/2019 alle 13:35:18Secondo me, hai preso troppo sul serio un’accozzaglia di copia incolla fatte da persone che vivono solo per esibirsi e mettere in vista la loro conoscenza, io sono più diffidente, leggo dei sapientoni ...poi mi informo direttamente... come disse un grande, non ti curar di loro ma guarda e passa, il forum va preso per quello che è, a volte ridicolo, a volte serio, purtroppo personaggi “strani” hanno la ciarlantina per indirizzare le scelte dei partecipanti.
ma quindi con il nuovo DM del 18 aprile 2018 tutti i camper stranieri di altri paesi UE ed essendo in regola con le normative UE per l'utilizzo di queste ricaricabili quando vengono in vacanza da noi non potranno piùfare rifornimento GPL presso i distributori stradali perchè non hanno la trascrizione dell'impianto gpl sul libretto ? per me potrebbe nascere un bel conflitto di norme visto che l'italia non è la prima volta che viene punita dalla UE a pagare ammende per avere fatto la pipi fuori dal vaso ps..ad ogni modo io già mi sono portato avanti e monto un cinebasto con certificazione CE costo di 150 euro e vado a gasolio , la mia ricaricabile Gaslow ho già trovato da venderla tolto il dente tolto il pensiero , mi spiace ma non vado a pagare un pozzo di soldi ... su quel DM fatto con i piedi per fare spende soldi e prendere per il chiulo ci manca solo il timbro del papa da me non avranno un euro per principio
In risposta al messaggio di Panzer del 31/03/2019 alle 10:10:28
Secondo me, hai preso troppo sul serio un’accozzaglia di copia incolla fatte da persone che vivono solo per esibirsi e mettere in vista la loro conoscenza, io sono più diffidente, leggo dei sapientoni ...poi mi informodirettamente... come disse un grande, non ti curar di loro ma guarda e passa, il forum va preso per quello che è, a volte ridicolo, a volte serio, purtroppo personaggi “strani” hanno la ciarlantina per indirizzare le scelte dei partecipanti. Sempre secondo me, non avrei venduto la Gaslow, sai perché? Qui dentro sono moltissimi gli utilizzatori di bombole RICARICABILI OMOLOGATE CEE, ma visto la aggressività con cui si tratta l’argomento, preferiscono non partecipare a tread di inutilità totale. Qui la sicurezza è sempre in secondo piano, qui tra pesi, tra bombole, tra,tra tra...solo chiacchiere e distintivo. meglio una coppia di alugas istallate a regola d’arte, o togli e metti,cambia, chiudi, ecc ecc, per non parlare del propano puro.... meglio un veicolo strasicuro con telaio adeguato, pneumatici, freni, sospensioni che viaggia con un peso di 3700 kg,per altro nelle tolleranze, o un cesso ambulante con telaio alleggerito, freni sottodimensionati, sospensioni inaffidabili...e tutto da verificare se è nei pesi... la sicurezza si misura prima con il buon senso, NON CON I COMIZI, LETTERE APERTE. Bellissima l’ Harley meglio non pesarla... Michele
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