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SarĂ possibile per noi camperisti usufruirne? BasterĂ la ricevuta del campeggio?ÂIn risposta al messaggio di Motore 71 del 12/05/2020 alle 17:10:35ancora nn è uscita la legge, forse stasera c'è consiglio dei ministri.... per ora si sa che il bonus viene attribuito in base a isee . non ci altre notizie
... SarĂ possibile per noi camperisti usufruirne? BasterĂ la ricevuta del campeggio?Â
In risposta al messaggio di alexia76 del 19/05/2020 alle 18:20:00Penso che valga la data della fattura/ricevuta emessa, e di solito te la fanno (beh, è un parolone) alla fine del soggiorno
Una domanda... nelle note dicono che e' spendibile da 1 luglio al 31.12. Ma quindi se faccio l'ultima settimana di giugno e la prima di luglio il bonus viene scontato dall'intera cifra totale della ricevuta o solo per il valore della settimana dal 1 luglio?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/05/2020 alle 18:32:29Aspettiamo di vedere la pubblicazione allora per avere certezze.
Penso che valga la data della fattura/ricevuta emessa, e di solito te la fanno (beh, è un parolone) alla fine del soggiorno
In risposta al messaggio di alexia76 del 19/05/2020 alle 18:38:10Secondo me perchĂ© aspettano di vedere i dati dei contagi, fra 15g possiamo sapere se la fase 2 è contenuta o ci saranno impennate di contagi.Â
Aspettiamo di vedere la pubblicazione allora per avere certezze. Ma ci sono molti che vanno in ferie anche in giugno: quindi perche' non farlo partire da GIUGNO a DICEMBRE il bonus? Â
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/05/2020 alle 23:43:56Da quello che leggo:
Secondo me bisogna farsi un esame di coscienza: - Mi serve veramente questo bonus? Senza non riesco a andare in vacanza? Non è detto che perchè si ha diritto, lo si debba per forza richiedere se non se ne ha necessitĂassoluta. Poi, non penso che lo stato possa obbligare un imprenditore a dovere per forza accettare questo bonus come pagamento (molto posticipato). Io penso che se veramente fosse così, moltii campeggi non lo accetteranno a costo di perdere il cliente. Con la prospettiva di ricevere i soldi dallo stato forse e a babbo morto secondo me è meglio perdere il cliente.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/05/2020 alle 23:43:56- Mi serve veramente questo bonus? Senza non riesco a andare in vacanza?
Secondo me bisogna farsi un esame di coscienza: - Mi serve veramente questo bonus? Senza non riesco a andare in vacanza? Non è detto che perchè si ha diritto, lo si debba per forza richiedere se non se ne ha necessitĂassoluta. Poi, non penso che lo stato possa obbligare un imprenditore a dovere per forza accettare questo bonus come pagamento (molto posticipato). Io penso che se veramente fosse così, moltii campeggi non lo accetteranno a costo di perdere il cliente. Con la prospettiva di ricevere i soldi dallo stato forse e a babbo morto secondo me è meglio perdere il cliente.
In risposta al messaggio di alexia76 del 21/05/2020 alle 09:05:36beh, se stiamo a guardar bene, anche lo stato ci mette del suo a non favorire il turismo in italia con questa manovra.
Si sta perdendo di vista l'obiettivo pero' con questi discorsi: l'obiettivo e' far preferire all'italiano il suo paese e non il 'mi serve o non mi serve mi conviene o non mi conviene'. Se tanto mi da tanto e non c'e' un incentivo..ma andiamo pure in grecia (per esempio) che e' tanto meglio e spendiamoli la', visto peraltro hanno pure prezzi migliori. Addio incentivamento al turismo in italia fatto per gli italiani, visto forse di stranieri ne verranno pochi. Cmq non e' ancora definitivo e qualcuno ha proposto modifiche slegandolo cioe' da isee ed alzando il valore. Finche' non e' legge... Â
In risposta al messaggio di feynman del 21/05/2020 alle 09:46:26Ma gia' operativo cosi'? Perche' ho letto che deve passare alle camere dove potrebbe subire modifiche nell'importo del credito, slegato poi da isee e da vincolo di spendere tutto in unica soluzione.
Il decreto è stato pubblicato ieri e il bonus vacanze è all'articolo 176: Art. 176 Tax credit vacanze 1. Per il periodo d'imposta 2020 e' riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita',ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonche' dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico ricettiva. 2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, e' attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito e' di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. 3. Il credito di cui al comma 1 e' riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e' indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. 4. Il credito di cui al comma 1 e' fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. 5. Lo sconto di cui al comma 4 e' rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facolta' di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonche' a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalita' applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Â
In risposta al messaggio di alexia76 del 21/05/2020 alle 09:53:08Ieri è stato pubblicato in gazzetta ufficiale quindi è operativo. Se pensi di usarlo devi fare la dichiarazione ISEE che questo anno è comodissima perchè è precompilata.
Ma gia' operativo cosi'? Perche' ho letto che deve passare alle camere dove potrebbe subire modifiche nell'importo del credito, slegato poi da isee e da vincolo di spendere tutto in unica soluzione.