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Codice di immatricolazione camper

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ivoo
ivoo
24/06/2022 6
Inserito il 28/06/2022 alle: 14:58:43
buongiorno a tutti, fresco di iscrizione nel forum mi perdonerete qualora non fossi nella sezione idonea. vengo al punto, posseggo un camper autoroller versilia del 1988 2500 aspirato ben funzionante ma con un problema di cui no riesco a venirne a capo: sul libretto di circolazione è riportato il codice della targhetta della cellula abitativa e non quello stampigliato sul telaio, da alcune informazioni sparse mi è stato detto che un tempo in taluni casi si usava questa prassi. peccato che sia in fase di revisione e da parte di alcune forze dell'ordine da me contattate mi vien risposto che questa situazione non è a norma, con ventilata possibilita di fermo del veicolo in caso di controllo. spulciando il forum ho letto un post di "nanonet" del 10/11/2019 nel quale asseriva la correttezza della procedura. ora chiedo se sia possibile rivendicare una legge in merito in quanto da quasi un anno non mi riesce di risolvere questa situazione.  
Grazie.
ezio59
ezio59
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25/02/2007 7764
Inserito il 28/06/2022 alle: 15:37:50
In risposta al messaggio di ivoo del 28/06/2022 alle 14:58:43

buongiorno a tutti, fresco di iscrizione nel forum mi perdonerete qualora non fossi nella sezione idonea. vengo al punto, posseggo un camper autoroller versilia del 1988 2500 aspirato ben funzionante ma con un problema di
cui no riesco a venirne a capo: sul libretto di circolazione è riportato il codice della targhetta della cellula abitativa e non quello stampigliato sul telaio, da alcune informazioni sparse mi è stato detto che un tempo in taluni casi si usava questa prassi. peccato che sia in fase di revisione e da parte di alcune forze dell'ordine da me contattate mi vien risposto che questa situazione non è a norma, con ventilata possibilita di fermo del veicolo in caso di controllo. spulciando il forum ho letto un post di nanonet del 10/11/2019 nel quale asseriva la correttezza della procedura. ora chiedo se sia possibile rivendicare una legge in merito in quanto da quasi un anno non mi riesce di risolvere questa situazione.   Grazie.
Art. 74 identificazione di un veicolo
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illegibbile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalita' di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalita' di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; e' fatta salva la facolta' per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei trasporti.
6. Chiunque contraffa', asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 2.728 a € 10.913)). (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
(4)
-----------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
-----------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
-----------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
-----------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
-----------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
-----------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.
-----------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.
-----------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
-----------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Ezio Servo per Amikeco by IPA

Modificato da ezio59 il 28/06/2022 alle 15:42:26
ivoo
ivoo
24/06/2022 6
Inserito il 28/06/2022 alle: 18:57:59
grazie ezio , perdonami la mia scarsa dimestichezza nell'interpretare la legge, mi sembra di capire che il codice identificativo del veicolo valga solo quello stampigliato sul telaio e non quello stampigliato sulla targhetta rivettata applicata sulla cellula abitativa dalla casa costruttrice. se cosi fosse non sarei l'unico in queste condizioni. correggimi dove sbaglio.
grazie
ezio59
ezio59
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25/02/2007 7764
Inserito il 28/06/2022 alle: 20:35:08
In risposta al messaggio di ivoo del 28/06/2022 alle 18:57:59

grazie ezio , perdonami la mia scarsa dimestichezza nell'interpretare la legge, mi sembra di capire che il codice identificativo del veicolo valga solo quello stampigliato sul telaio e non quello stampigliato sulla targhetta
rivettata applicata sulla cellula abitativa dalla casa costruttrice. se cosi fosse non sarei l'unico in queste condizioni. correggimi dove sbaglio. grazie
In effetti sulla carta di circolazione è indicato il numero del telaio della parte meccanica che è indelebile e sarebbe non modificabile. Di fatto viene modificato sui mezzi rubati. La targhetta è posta sulla cellula ma non identifica di fatto il veicolo nella parte meccanica. Le due cose sono complementari e obbligatorie. Non ho capito se sulla tua cdc manca l'indicazione del telaio, se è così non dovrebbero farti problemi a inserirlo. Però dovresti chiedere a una motorizzazione. 
Ezio Servo per Amikeco by IPA
masivo
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24/08/2008 11236
Inserito il 28/06/2022 alle: 21:23:09
In risposta al messaggio di ivoo del 28/06/2022 alle 14:58:43

buongiorno a tutti, fresco di iscrizione nel forum mi perdonerete qualora non fossi nella sezione idonea. vengo al punto, posseggo un camper autoroller versilia del 1988 2500 aspirato ben funzionante ma con un problema di
cui no riesco a venirne a capo: sul libretto di circolazione è riportato il codice della targhetta della cellula abitativa e non quello stampigliato sul telaio, da alcune informazioni sparse mi è stato detto che un tempo in taluni casi si usava questa prassi. peccato che sia in fase di revisione e da parte di alcune forze dell'ordine da me contattate mi vien risposto che questa situazione non è a norma, con ventilata possibilita di fermo del veicolo in caso di controllo. spulciando il forum ho letto un post di nanonet del 10/11/2019 nel quale asseriva la correttezza della procedura. ora chiedo se sia possibile rivendicare una legge in merito in quanto da quasi un anno non mi riesce di risolvere questa situazione.   Grazie.
Non ho capito, quindi chiedo:
Nel telaio-motore, esiste un altra targhetta con diversa codificazione, numero, e questa non sta scritta sul libretto?
La targhetta cellula dove si trova, su che voce è riportata a libretto, cioè cosa scrivono di quel numero-codice ?
Voglio dire, come si distingue nominalmente, la targhetta cellula, e se esiste, da quella motore?

Un paio di foto: targhetta e dettaglio del libretto, aiuterebbero.

Scusa ma chiamandomi Ivo anche io, forse mi sono permesso troppe domande. laugh...indiscrete. 
Ivo
IZ4DJI
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12/11/2006 50694
Inserito il 28/06/2022 alle: 23:24:22
Se il mezzo è così dalla nascita, suppongo che tutti quelli del periodo e di quella marca, abbiano questo problema.
Vista la veneranda età del mezzo, forse un consiglio si potrebbe avere dal RIVARS ASI che sicuramente conosce il problema.

Alla fine penso che la strada poi sarà quella di recarsi in motorizzazione e chiedere a loro, probabilmente servirà un collaudo, con poi aggiunta del numero di telaio sulla CDC. Sta a vedere se per fare cio sia richiesta una dichiarazione del fabbricante, cosa penso difficile da avere perchè se non sbaglio quella ditta non esiste piu.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it


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ezio59
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25/02/2007 7764
Inserito il 29/06/2022 alle: 08:53:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/06/2022 alle 23:24:22

Se il mezzo è così dalla nascita, suppongo che tutti quelli del periodo e di quella marca, abbiano questo problema. Vista la veneranda età del mezzo, forse un consiglio si potrebbe avere dal RIVARS ASI che sicuramente
conosce il problema. Alla fine penso che la strada poi sarà quella di recarsi in motorizzazione e chiedere a loro, probabilmente servirà un collaudo, con poi aggiunta del numero di telaio sulla CDC. Sta a vedere se per fare cio sia richiesta una dichiarazione del fabbricante, cosa penso difficile da avere perchè se non sbaglio quella ditta non esiste piu.
Giusto! Che io sappia però il numero di telaio è presente da sempre sui mezzi e riportato sulla carta di circolazione. Rimembranze di quando ero alla radiomobile 112 negli anni 80. 
Ezio Servo per Amikeco by IPA
masivo
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24/08/2008 11236
Inserito il 29/06/2022 alle: 09:07:24
In risposta al messaggio di ezio59 del 29/06/2022 alle 08:53:44

Giusto! Che io sappia però il numero di telaio è presente da sempre sui mezzi e riportato sulla carta di circolazione. Rimembranze di quando ero alla radiomobile 112 negli anni 80. 
Difatti il mio dubbio è che sia un caso unico, o pochissimi casi...errore, dimenticanza, ecc....
La CDC riguarda telaio e meccanica, non centra niente ciò che ci carichi sopra.
Ivo
ivoo
ivoo
24/06/2022 6
Inserito il 29/06/2022 alle: 10:33:27
Rispondo raccontando come stanno i fatti: sulla CDC alla voce telaio è riportato un codice alfanumerico ( zcrr5kl....) stampigliato su una targhetta rivettata sulla parte esterna della cellula lato passeggero. in un forum ho trovato altri veicoli in questa situazione in un altro si asserisce che questa prassi è o era in uso quando la casa costruttrice (autoroller e altre) lo faceva se apportava modifiche al telaio. il codice stampigliato sul telaio non è riportato in nessuna casella del CDC. da notare che la stampigliatura originale sul telaio ora è solo parzialmente leggibile, cio nonostante l'agenzia contattata riferisce che l'ingegnere della motorizzazione sostiene a spada tratta che il documento è valido cosi com'è. peccato che sia l'unico addetto ai lavori che sostiene questo, come già detto le forze dell'ordine e revisori veicoli non sono d'accordo. contattato un vertice della RIVARS mi riferisce di non aver mai sentito un caso simile e che comunque per la pratica di iscrizione come camper storico serve il codice del TELAIO. credo che mi recherò personalmente alla motorizzazione ( magari di altra provincia) nel tentativo di poter ripunzonare il codice telaio e riportarlo poi sulla CDC.P6290014.jpgP6290012.jpgP6290013.jpgP6290011.jpg
IZ4DJI
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12/11/2006 50694
Inserito il 29/06/2022 alle: 10:49:40
Ora è tutto piu chiaro.
Suppongo un errore di qualcuno all atto della immatricolazione del mezzo, fu dato il codice della targhetta della cellula anzichè il numero di telaio, mi sembra la ipotesi piu probabile.

Secondo me, la procedura corretta, come hai detto, è quella della ripunzonatura del numero di telaio, in quanto è deteriorato, e questa è una prima mossa che andrebbe comunque fatta, e si fa usualmente in questi casi.

Poi, seconda mossa, secondo me va fatto riportare questo numero di telaio sulla CDC, non so se rifacendo CDC nuova o con una etichetta, ma questo lo sanno loro.

Penso che a questo punto l unico vero problema sia l Ingegnere che si è impuntato dicendo che la situazione è regolare, e quindi si ostina a non fare la pratica.  Sentire da altra motorizzazione mi sembra la cosa giusta, oppure farsi rilasciare da quell ingegnere una dichiarazione firmata di cio che afferma. Penso che non la rilascerebbe e a quel punto dovrebbe fare la pratica come richiesto.
 
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it


masivo
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24/08/2008 11236
Inserito il 29/06/2022 alle: 11:33:54
E' evidente che la targhetta Roller, non centra niente con i dati da riportare sulla CDC.
Qualcuno ha pensato riportasse i dati del telaio, e non ha fatto verifiche, certo che anche Roller ci ha messo del suo, mettendo quella inutile  targhetta.

Io non mi preoccuperei troppo della ripunzonatura sul telaio, si legge abbastanza bene, va pulita, quasi tutti i mezzi riportano i dati nella targhetta del vano motore, proprio per le difficoltà di lettura sul telaio, ed è sulla targhetta vano motore, che fanno le verifiche.

Poi ovvio, si dovranno fare tutte le operazioni necessarie, per portare quel codice-telaio sulla CDC.
Ivo
ivoo
ivoo
24/06/2022 6
Inserito il 29/06/2022 alle: 11:42:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/06/2022 alle 10:49:40

Ora è tutto piu chiaro. Suppongo un errore di qualcuno all atto della immatricolazione del mezzo, fu dato il codice della targhetta della cellula anzichè il numero di telaio, mi sembra la ipotesi piu probabile. Secondo
me, la procedura corretta, come hai detto, è quella della ripunzonatura del numero di telaio, in quanto è deteriorato, e questa è una prima mossa che andrebbe comunque fatta, e si fa usualmente in questi casi. Poi, seconda mossa, secondo me va fatto riportare questo numero di telaio sulla CDC, non so se rifacendo CDC nuova o con una etichetta, ma questo lo sanno loro. Penso che a questo punto l unico vero problema sia l Ingegnere che si è impuntato dicendo che la situazione è regolare, e quindi si ostina a non fare la pratica.  Sentire da altra motorizzazione mi sembra la cosa giusta, oppure farsi rilasciare da quell ingegnere una dichiarazione firmata di cio che afferma. Penso che non la rilascerebbe e a quel punto dovrebbe fare la pratica come richiesto.  
IZ4DJI mi hai letto nella mente.
IZ4DJI
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12/11/2006 50694
Inserito il 29/06/2022 alle: 11:53:52
In risposta al messaggio di masivo del 29/06/2022 alle 11:33:54

E' evidente che la targhetta Roller, non centra niente con i dati da riportare sulla CDC. Qualcuno ha pensato riportasse i dati del telaio, e non ha fatto verifiche, certo che anche Roller ci ha messo del suo, mettendo quella
inutile  targhetta. Io non mi preoccuperei troppo della ripunzonatura sul telaio, si legge abbastanza bene, va pulita, quasi tutti i mezzi riportano i dati nella targhetta del vano motore, proprio per le difficoltà di lettura sul telaio, ed è sulla targhetta vano motore, che fanno le verifiche. Poi ovvio, si dovranno fare tutte le operazioni necessarie, per portare quel codice-telaio sulla CDC.
Che io sappia tutti i produttori di camper mettono una targhetta o etichetta che riporta i dati della cellula con un suo codice (che serve per ordinare qualsiasi ricambio della cellula).

2022_06_29_09_46_221.jpg

ho sottomano quella del mio precedente camper, che come si vede riporta il numero seriale HYMER (WHY...) ma in questo caso anche il numero di telaio (ZFA...)

Riguardo al numero telaio punzonato sul telaio, se si è deteriorato, non passa la revisione, perchè è unicamente quello che fa fede e che viene controllato. Che poi nelle officine private possano per comodità leggerlo sulla targhetta, se lo fanno è un loro comportamento scorretto perchè sostituire una targhetta con due rivetti, sarebbe un gioco da ragazzi per il piu scalcinato ladro di veicoli.
Nelle revisioni in MTC ti assicuro che l inge controlla unicamente quello sul telaio, e se illeggibile boccia la revisione richiedendo la ripunzonatura prima di rimettere il veicolo su strada.
L ultima volta che sono andato in MTC per la revisione del rimorchio, ben due rimorchi porta barca, che erano li per la revisione, sono stati bocciati per il numero di telaio stampigliato, rovinato dalla ruggine.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

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12/11/2006 50694
Inserito il 29/06/2022 alle: 11:55:09
In risposta al messaggio di ivoo del 29/06/2022 alle 11:42:38

IZ4DJI mi hai letto nella mente.

winkyeslaugh
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Tommaso IZ4DJI

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ivoo
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24/06/2022 6
Inserito il 29/06/2022 alle: 12:00:21
salvo imprevisti domani sento la motorizzazione e vediamo cosa diranno.
ringrazio per i messaggi tempestivi
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4244
Inserito il 29/06/2022 alle: 17:17:17
  
Ivoo ha scritto:
... l'ingegnere della motorizzazione sostiene a spada tratta che il documento è valido cosi com'è.
  
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Concordo, secondo i miei lìmiti di conoscenza della normativa.

Nello specifico:
FIAT AUTO SpA e' il costruttore dell'autotelaio (o, comunque, del veicolo "incompleto");
ROLLER Calenzano e' il costruttore del veicolo completo.

La Direttiva 76/114/CEE (in vigore fino al 31-10-2014) dispone che:
1.1.Ogni veicolo deve essere munito di una targhetta e delle iscrizioni descritte ai punti successivi. La targhetta e le iscrizioni vengono apposte dal costruttore o dal suo mandatario.
2.    TARGHETTA DEL COSTRUTTORE
2.1.In zona visibile e facilmente accessibile su un pezzo che normalmente non viene sostituito durante l'impiego, deve essere apposta, in modo da risultare solidamente fissata, una targhetta del costruttore, il cui modello figura in appendice al presente allegato, contenente le seguenti indicazioni chiaramente leggibili ed indelebili, elencate nel seguente ordine:
2.1.1.Nome del costruttore,
2.1.2.Numero d'omologazione CEE
2.1.3.Numero d'identificazione del veicolo,

[...omissis...]
3.   NUMERO D'IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO
Il numero d'identificazione di un veicolo è costituito da una combinazione strutturata di caratteri, attribuita dal costruttore ad ogni singolo veicolo. La sua funzione è quella di rendere identificabile in modo inequivocabile tramite il costruttore — senza bisogno di altre indicazioni — ogni veicolo per un periodo di 30 anni.
Il numero di identificazione del veicolo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:
3.1.Esso deve essere segnato sulla targhetta del costruttore, nonché sul telaio o sull'intelaiatura o su altra struttura analoga.

[...omissis...]
3.2.Il numero d'identificazione deve inoltre:
3.2.1.essere segnato sul telaio o sull'intelaiatura o sulla struttura analoga, nella metà destra del veicolo;
3.2.2.essere apposto in zona chiaramente visibile ed accessibile, mediante un procedimento quale il martellamento o la punzonatura, in modo da evitare che esso si cancelli o si alteri.


In questo caso la targhetta del costruttore riporta soltanto:
Nome del costruttore,
Numero d'identificazione del veicolo,

perche' tutte le altre informazioni restano invariate rispetto alla targhetta apposta dal precedente costruttore.

Hai verificato che il nuovo VIN non sia punzonato in qualche altra parte del veicolo?

Ritengo che una completa interrogazione del tuo veicolo nell'ANV della Motorizzazione possa portare ad un ufficiale collegamento tra VIN attuale (come riportato sia nella targhetta del costruttore sia nella CdC) e VIN precedente (rimasto punzonato sul telaio).
  
 
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 42
Inserito il 10/07/2022 alle: 18:52:58
Ci sono sviluppi?
​​​​​​Personalmente, prima di pensare di punzonare nuovamente il telaio, cercherei di capire se il velo di ruggine che compare nelle foto rende veramente illeggibile il numero di telaio.
Ho avuto modo di vedere nuove punzonature veramente illeggibili.
ivoo
ivoo
24/06/2022 6
Inserito il 13/07/2022 alle: 12:06:36
Buongiorno, alla luce di ulteriori informazioni, non avendo trovato una seconda stampigliatura sul telaio, revisori che nella loro esperienza non hanno mai visto la doppia stampigliatura, il codice parzialmente visibile non corrisponde al codice della CDC, risulta evidente che qualcuno in passato qualche errore l'ha commesso. Con l'agenzia stiamo pensando di coinvolgere le forze dell'ordine preposte al fine di ottenere una valutazione in merito alla bontà dell'essere del veicolo. Se la strada sarà questa probabilmente il 2022 se ne andrà così. 
francochico
francochico
02/07/2007 1067
Inserito il 13/07/2022 alle: 14:07:59
Il camper è anno 88 quindi ha girato cosi per 34 anni perchè ora ti fai questi problemi ?
Negli anni ha superato tutte le revisioni quindi che problema ti fai.
Certamente sarà stato fermato piu volte dalle forze dell'ordine e nessuno ha opinato niente e il camper gira ancora.
Io problemi non me ne farei.
Anche perchè siamo in italia e rischi di impantanarti tra leggi assurde e funzionari zelanti con il rischio di doverlo buttare.

 
Marlin 59 2.8 tdid
ivoo
ivoo
24/06/2022 6
Inserito il 13/07/2022 alle: 14:36:20
In risposta al messaggio di francochico del 13/07/2022 alle 14:07:59

Il camper è anno 88 quindi ha girato cosi per 34 anni perchè ora ti fai questi problemi ? Negli anni ha superato tutte le revisioni quindi che problema ti fai. Certamente sarà stato fermato piu volte dalle forze dell'ordine
e nessuno ha opinato niente e il camper gira ancora. Io problemi non me ne farei. Anche perchè siamo in italia e rischi di impantanarti tra leggi assurde e funzionari zelanti con il rischio di doverlo buttare.  
Per rispondere a francochico: li camper lo sto usando da 24 anni e non mi ha fermato nessuno, il punto è che ora sono intenzionato alla vendita ma già da tempo sto cercando di sistemare il problema di cui sopra, scoprendo ora quanto sia grave sanzioni a parte. Ovvio che se non risolvo la demolizione non sarà una ipotesi da scartare, supponendo sia possibile in questa situazione. 
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4244
Inserito il 13/07/2022 alle: 15:15:16
  
Ivoo ha scritto:
... risulta evidente che qualcuno in passato qualche errore l'ha commesso.
  
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Hai la possibilita' di farci vedere per intero la CdC del tuo camper?

In alternativa, qualora si tratti del documento originale rilasciato nel 1988, sarebbero sufficienti i numeri della marca operativa e dell' omologazione, oltre alla denominazione completa del veicolo.
  
Mi spiace, e chiedo scusa, per averti portato "fuori strada" con l'errata citazione della normativa riguardante l'identificazione dei veicoli costruiti in singola fase. nel mio precedente intervento.

Dal momento che non si finisce mai di imparare, per i veicoli costruiti in due o piu' fasi (come e' tipicamente un camper) l'identificazione risulta attualmente inserita dal legislatore comunitario nella normativa che disciplina l'omologazione di un veicolo.

Impropriamente, a mio avviso.

Fino al 31 dicembre 2015 e fermo restando l'unico VIN punzonato sul telaio dal costruttore di prima fase, ogni costruttore delle fasi successive aveva la facolta' di inserire un VIN di propria definizione nella quarta riga della propria "targhetta regolamentare".

Dall'1 gennaio 2016 il Regolamento (UE) n.2014/1171 ha migliorato l'intellegibilita' delle disposizioni relative all'identificazione dei veicoli costruiti in piu' fasi nel senso che:
  • Il numero di identificazione del veicolo di base [...] si mantiene per tutte le fasi successive della procedura di omologazione per garantirne la tracciabilita'.
  • Nella seconda e nelle fasi successive, oltre alle targhette regolamentari di cui al Regolamento (UE) n. 19/2011, ogni fabbricante deve apporre sul veicolo una targhetta aggiuntiva [...] Essa indichera', in modo chiaro e indelebile, le informazioni di seguito elencate [...] VIN del veicolo di base [...]
Il citato regolamento risulta adesso abrogato ma le disposizioni sono riportate, con testo sostanzialmente invariato, nell'allegato IX del vigente Regolamento (UE) n. 2018/858.
  
 
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