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quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 01/09/2014 22:41:29 (> Grazie, per questa volta ho prenotato la revisione preso un'agenzia della mia città, 75€ e sabato 25 ottobre ritornerò in Italia per farla. [:(] Chiederò all'ingegnere, in quella occasione, se è come hai detto tu, o se posso farla anche in altri paesi europei, poi posterò la risposta. [^] Ciao [:)] VerdianoVisualizza messaggio in nuova finestra
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quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 01/09/2014 22:19:23 (> Perchè uno scherzo [?][?] Tutti i VR sopra le 3,5 t devono fare la revisione ogni anno. [:(] Ciao [:)] VerdianoVisualizza messaggio in nuova finestra
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quote:Originally posted by hirasa ... se il collaudo all'estero è valido anche per l'Italia...>> NO. Sino a nuove diverse disposizioni comunitarie non risulta disciplinato il reciproco "riconoscimento" delle operazioni di revisione effettuate su veicoli dei Paesi della Comunita' in Stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati, come da sottostante circolare MIT. -------------------- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI Unità di gestione motorizzazione e sicurezza trasporto terrestre - MOT3 Prot. n. 1688/M366 Roma, 2 agosto 2001 OGGETTO: Revisione annuale o periodica in Italia di veicoli immatricolati in Stati membri dell'Unione europea. Revisione annuale o periodica di veicoli con targa nazionale in Stati della Comunita'. Sono pervenute richieste di espletamento della revisione, nelle Sedi operative del Dipartimento dei trasporti terrestri, di veicoli con targa rilasciata da un altro Stato (in particolare, della Comunita'); sono parimenti pervenute richieste di "riconoscimento" della revisione effettuata in Stati comunitari su veicoli con targa nazionale. Il Dipartimento dei trasporti terrestri, che ha sinora trattato tali casi singolarmente perche' estremamente sporadici, ritiene ora di dover definire la questione in modo organico. Come noto, con la Direttiva n. 96/96/CE il Consiglio dell'Unione Europea ha proceduto alla elaborazione di un testo unico delle norme concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi. Il primo comma dell'articolo 1 della Direttiva afferma che "in ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato ... sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico in base ... agli allegati I e II"; il secondo comma individua le "categorie di veicoli da controllare, la periodicita' del controllo tecnico e gli elementi da controllare obbligatoriamente ...". Il secondo comma dell'articolo 3 chiarisce altresi' che "ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest'ultimo Stato ... e' stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico ... come se avesse esso stesso rilasciato tale attestato". In base a tale Direttiva, recepita nell'ordinamento nazionale con D.M. 6 agosto 1998 n.408, con circolare D.G. n. 45/98 del 28 maggio 1998 e' stato disposto che i veicoli della categoria M1, gia' immatricolati in uno Stato comunitario per i quali venga richiesto il rilascio di targa nazionale, non sono da sottoporre ad accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione allorche' dalla documentazione risulti la validita' dell'ultimo controllo tecnico; inoltre che, per i termini di scadenza della prima revisione in Italia, deve farsi riferimento all'ultimo controllo tecnico effettuato nello Stato dal quale il veicolo proviene. E' altresi' riconosciuta la validita' della revisione attestata sulle carte di circolazione dei veicoli con targa estera circolanti in Italia. Non risulta invece disciplinato il reciproco "riconoscimento" delle operazioni di revisione effettuate su veicoli dei Paesi della Comunita' in Stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati.id="red"> Ed anzi si precisa che per tale problematica, pur gia' affrontata in ambito comunitario, perdura la mancanza di accordo tra le parti. Non sono state, di conseguenza, ancora definite le modalita' di reciproca informazione sugli operatori autorizzati nei vari Paesi, sulla validazione delle loro operazioni, sugli eventuali accorgimenti antifalsificazione, sulle procedure tese a dirimere eventuali dubbi sulla autenticita' delle operazioni certificate. Vale dunque, in proposito, la normativa nazionale, che prevede che le operazioni di revisione vengano effettuate esclusivamente dagli Uffici periferici del Dipartimento e dagli Autoriparatori autorizzati ex art. 80 CdS, esclusivamente sui veicoli con targa italiana. Tanto premesso, si conferma che gli Uffici periferici del Dipartimento e gli Autoriparatori autorizzati ex art. 80 CdS non debbono dare corso a domande di revisione dei veicoli con targa rilasciata da un altro Stato. Fanno eccezione unicamente i veicoli di cui all'art. 84, comma 2, CdS adibiti a trasporti combinati. A tal fine, l'impresa che movimenta detti veicoli deve produrre istanza all'Ufficio periferico del Dipartimento nel cui ambito di competenza territoriale essa ha sede, evidenziando che il veicolo da sottoporre a revisione e' adibito a trasporto intermodale. L'Ufficio periferico del Dipartimento, dopo aver sottoposto il veicolo a revisione, rilascia una certificazione che ne attesta l'esito. Resta in ogni caso fermo che gli Uffici periferici del Dipartimento non devono effettuare la trascrizione sulla carta di circolazione, dell'esito di revisioni effettuate all'estero su veicoli con targa nazionale. Ove altri Stati ritenessero di procedere a tali operazioni, esse debbono intendersi come esplicanti la loro validita' esclusivamente ai fini della circolazione sul proprio territorio.id="red"> E' fatta salva la procedura di revisione in Italia (riservata esclusivamente agli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri) di veicoli con targhe rilasciate dalla Confederazione elvetica (circolare D.G. n. 108/92 del 25 giugno 1992), in relazione alla quale si fa tuttavia riserva di ulteriori precisazioni. E' abrogata la circolare prot. n. 898/C4 del 2 aprile 2001. IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE dott. ing. Ciro Espositoid="size1">
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 07/09/2014 19:30:19 (> Grazie, risolto il dilemma, ritorno in Italia faccio la revisione e riparto. [;)] Ciao. [:)] VerdianoVisualizza messaggio in nuova finestra
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