quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 22/07/2011 19:59:43Al momento dell'atto di vendita ricorda che se sono in regime di comunione dei beni debbono sottoscrivere l'atto di vendita tutti e due. Se invece sono in separazione dei beni serve la firma dell'intestatario.>> se non ricordo male solo se sono in regime di comunione dei beni e il camper è stato acquistato dopo il matrimonio. In ogni caso non ci vedo molto di strano nel fatto che chi si sta separando venda un camper... ciao. Marco
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 23/07/2011 12:46:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Giulyano71, tempestivo e preciso; Certamente il parere di un avvocato camperista sarebbe ben accetto, ( gratuito ), ma avere anche risposte da altri che hanno sicuramente avuto le mie stesse problematiche e come le hanno superate sarebbero un bel conforto e un arricchimento per tutti sul COL, non credi? Cordialmete Vincenzo
quote:184. Atti compiuti senza il necessario consenso. Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683. id="blue"> L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso. Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione>>
quote:2683. Beni per i quali è disposta la pubblicità. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto: 1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione; 2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice; 3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilisticoid="blue">>>
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 24/07/2011 18:22:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Anche tu MP [8D] [8D] [8D]
quote:Risposta al messaggio di Pienzo inserito in data 24/07/2011Â 17:24:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Coraggio, attendo con ansia le vostre risposte. Cordialmente Vincenzo [:)]
http://www.abc-delmatrimonio.it...
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 03/08/2011 16:13:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Confermo, il problema di firmare entrambi non riguarda l'acquirente (che può essere anche uno solo dei coniugi) ma i venditori. Sono questi che dovrebbero farlo...
quote:Risposta al messaggio di Pienzo inserito in data 04/08/2011 12:46:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, volevo aggiungere che se vai in una agenzia (come non ho nessun dubbio) non è che si possa fare o meno una cosa o un'altra, ci sono delle prescrizioni: l'agenzia chiedera' al venditore: è sposato? Se si è in comunione dei beni? se si, bene dovete firmare sia marito che moglie, stop. Tu sei a posto perchè queste operazioni avverranno davanti a te. Niente operazioni, niente eurini. Ciao, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 05/08/2011 16:18:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Daniele.