Inserito il 05/05/2006 alle: 09:56:20
Violazione dell'art. 185 codice della strada: la posizione del Ministero delle infrastrutture e trasporti
15/03/2006
Con il nuovo codice della strada, il legislatore ha inteso dettare una disciplina volta a regolamentare la circolazione delle autocaravan. A tal fine ha fornito ai pubblici amministratori alcuni criteri normativi di riferimento, sufficientemente precisi, per gestire la circolazione e la presenza sul proprio territorio di questa particolare categoria di veicoli.
Principi fondamentali sono divenuti in tal senso la parificazione delle autocaravan agli altri veicoli o la distinzione netta tra il concetto di sosta e quello di campeggio.
L'esistenza di una disciplina giuridica in questo settore non ha impedito tuttavia, e non impedisce anche oggi, ad alcuni pubblici amministratori, contrari alla presenza sul proprio territorio dei camperisti, di impedire o limitare di fatto la loro libera circolazione. Lo strumento tramite il quale i pubblici amministratori possono realizzare un simile intento è fornito d'altra parte - e paradossalmente - proprio dal codice della strada che agli artt. 6 e 7 (per il contenuto delle due disposizioni vedi rispettivamente le note 5 e 6) riconosce agli enti proprietari delle strade un potere normativo in materia di circolazione.
Secondo tali disposizioni, qualsiasi limitazione dovrebbe essere rigidamente motivata sulla base di effettive necessità legate alla circolazione o ad esigenze strutturali delle strade, in quanto una deroga ai principi generali dettati dal codice potrebbe avere solo carattere eccezionale.
Nella prassi accade invece che queste regole generali siano assolutamente disattese dai pubblici amministratori che emanano ordinanze limitative della circolazione dei camperisti prive di motivazione, o con una motivazione insufficiente. Emanano ordinanze prive di fase istruttoria, che nel migliore dei casi, risulterà sommaria e non esauriente oppure generica nei riferimenti di legge e in violazione proprio di quel codice della strada che richiamano nelle premesse. In tal modo elevando un muro impenetrabile davanti a chi si propone di valutare la condotta dell'amministratore medesimo.
Altra prassi illegittima tenuta da alcuni pubblici amministratori è quella di reiterare le proprie ordinanze o di attivarle con efficacia semestrale o annuale. In tali ipotesi, anche in caso di condanna, possono mantenere in vigore la nuova ordinanza e il relativo divieto alle autocaravan. A ciò si deve aggiungere che per la famiglia in autocaravan che viola tale ordinanza è difficile conoscere ed utilizzare le precedenti sentenze.
Alcuni sindaci sono arrivati persino al punto di invitare i contravvenzionati ad evitare il ricorso al giudice di pace ed intraprendere la strada del ricorso al T.A.R. Alcune prefetture supportano tale "invito" dichiarando che la magistratura ordinaria non è competente a giudicare il tema.
Le precedenti considerazioni ci conducono quindi ad una semplice conclusione: i principi che avevano ispirato la legge Fausti - poi trasfusi nel codice della strada - e tesi alla promozione della circolazione delle autocaravan, nella prassi sono stati e sono anche attualmente frequentemente disattesi in modo illegittimo. Troppi pubblici amministratori con la loro condotta hanno dimostrato di voler intraprendere una crociata personale nei confronti dei camperisti.
La necessità di modificare questo inaccettabile stato di cose e di proporre delle soluzioni è stata posta dal Senatore Crema che con una interrogazione parlamentare ha richiesto di attivare la procedura prevista ai sensi dell'art. 45 del codice della strada, ogni qual volta che gli enti proprietari delle strade non provvedano alla rimozione dei cartelli stradali illegittimi e lesivi nei confronti delle autocaravan.
Si riporta di seguito la risposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione VIII
Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 409201 del Senatore Giovanni Crema.
In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si precisa quanto segue.
Occorre preliminarmente richiamare le disposizioni contenute nel codice della strada circa i provvedimenti che i comuni e gli enti proprietari delle strade possono assumere al fine di disciplinare la circolazione stradale delle autocaravan.
L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, comma 1, lett. m del codice della strada).
Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del codice, le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art.185 comma 1).
La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 comma 2).
L'autocaravan, dotata di serbatoi di raccolta delle acque reflue, è autonoma rispetto al territorio e nessun problema di igiene pubblica può essere attribuito a chi le utilizza anche al di fuori di un campeggio. Come in tutti i settori può esistere un comportamento in violazione di legge, che però, non può essere generalizzato ad una categoria.
Ripetutamente si ricevono continue comunicazioni dove i comuni e gli enti proprietari delle strade, accomunando erroneamente l'autocaravan (autoveicolo) alla tenda (priva di qualsiasi autonomia riguardo alla raccolta dei bisogni fisiologici), ne vieta la sosta e la circolazione stradale.
Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan anche in transito. (Art. 214 del d.P.R. n. 610 - 16 settembre 1996, modifiche al Regolamento d'esecuzione del codice della strada).
I comuni e gli enti proprietari delle strade possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 (art.7 comma 1 lett. h) ma il loro allestimento non comporta l'obbligo per le autocaravan a sostarvi in quanto trattasi di infrastrutture utili ad accogliere un segmento del turismo itinerante.
Al riguardo, si fa presente che il Ministero delle infrastrutture e trasporti è sempre stato sensibile ed attento alla problematica in oggetto.
Infatti, avendo preso atto di una serie di provvedimenti adottati da comuni e gli enti proprietari delle strade, che risultavano penalizzanti per questa categoria di autoveicoli, questo Ministero ha emanato la Direttiva 20 ottobre 2000 nella quale, tra l'altro, si è voluto specificamente richiamare l'attenzione sull'illegittimità di numerose ordinanze aventi per oggetto la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan.
La maggior parte delle segnalazioni pervenute in via formale ed in via informale, riguardano l'esclusione delle autocaravan alla sosta nei parcheggi, e questo Ministero provvede regolarmente a richiamare - quando ne viene a conoscenza - i comuni e gli enti proprietari delle strade, rei di apporre segnaletica illegittima di limitazione inerente detta esclusione.
E opportuno evidenziare che tale attività provvedimentale viene espletata da questo Dicastero in forma esclusivamente epistolare - diffida, richieste di delucidazioni, supplementi di istruttoria ecc. -. Difatti, l'applicazione della procedura prevista ai sensi dell'art. 45, comma 3 del codice della strada trova le seguenti difficoltà operative e normative:
1. l'impossibilità da parte dell'Ufficio scrivente di evadere l'elevato numero di segnalazioni di provvedimenti illegittimi emanati dai comuni e gli enti proprietari delle strade in tutto il territorio;
2. l'impossibilità per carenza finanziaria di anticipare le spese per l'attuazione della procedura in esame - art. 45, comma 4 -;
3. la continua attività emissiva e i ritardi da parte dei comuni e gli enti proprietari delle strade nel trasmettere la documentazione richiesta per l'espletamento della procedura istruttoria;
4. la persistente convinzione da parte degli comuni e gli enti proprietari delle strade di poter intervenire con proprie disposizioni - anche non conformi a quelle contemplate dal codice della strada - alla regolamentazione della circolazione stradale, a seguito degli effetti del decentramento amministrativo - legge costituzionale n. 3 del 2001 -;
5. la mancanza nella maggior parte dei casi della situazione "di grave pericolo per la sicurezza", come candido sine qua non per l'espletamento della procedura in esame.
E senza dubbio allarmante il fatto che i comuni e gli enti proprietari delle strade, nonostante le frequenti indicazioni sulla corretta modalità da adottare in materia di sosta e di circolazione delle autocaravan, non provvedono in tal senso.
Pertanto, nonostante vi sia la volontà di procedere ai sensi dell'art. 45, non vi sono quasi mai le condizioni di fatto e di diritto tali da rendere fattibile quanto disposto dall'articolo in questione.
A tal fine, si auspica che il legislatore provveda in tempi brevi - nella fase di riordino e modifica del codice della strada - ad intervenire con mirati interventi normativi, in modo tale da rendere operativo e soprattutto efficace l'iter procedimentale esaminato. Per quanto concerne l'opportunità di predisporre un tavolo di lavoro con Ecoo la normativa a beneficio di turtti
la partecipazione di tutti i rappresentanti dei soggetti interessati, al fine di disporre una eventuale modifica normativa che disciplini in modo inequivocabile la circolazione stradale delle autocaravan, e che contestualmente tenga conto delle reali esigenze dei comuni e gli enti proprietari delle strade, l'Ufficio scrivente, nonostante ritenga adeguata l'iniziativa, fa presente che non è competenza amministrativa l'eventuale predisposizione di tale tavolo di lavoro, e che pertanto tale decisione spetti all'autorità politica.
Fonte: "Il Vigile Urbano" n. 1, gennaio 2006.
Ciao cionni