Inserito il 21/06/2006 alle: 23:22:11
TE LA SEI VOLUTA IVANOP ECCOLA LEGGI ATTENTAMENTE I PASSI DA ME EVIDENZIATI, SONO PESANTISSIMI PER LA PRETESA CONDIZIONE DI SOSTA DELL'AUTOCARAVAN PER TURISMO. I TURISTI HANNO LO SCOPO DI SOGGIORNARE = CAMPEGGIARE!
Questa è una delle sentenza che detrminano ulteriori dubbi sui camperisti SOSTANTI non CAMPEGGIANTI non il contrario come vuoi sostenere.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 555/1998 proposto da Enrico RONCETTI, rappresentato e difesa dagli avv.ti Maria Di Paolo, Giulia Renzetti, ed elettivamente domiciliato in Perugia, presso lo studio dell’avv. Antonio Coaccioli, via Vincioli n. 3;
C O N T R O
Il Comune di Stroncone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
E nei confronti
della Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Stroncone di cui all’atto prot. n. 3525 dell’8 giugno 1998, con cui si nega l’autorizzazione per l’utilizzazione di un’area, sita in Stroncone, di cui il ricorrente ha la disponibilità, come parcheggio di camper, in quanto tale utilizzazione sarebbe contrastante con la normativa urbanistica del Comune di Stroncone;
nonché, per quanto occorrer possa
b) delle deliberazioni consiliari, di estremi sconosciuti, con cui è stata, rispettivamente, adottata ed approvata la variante al Programma di fabbricazione del Comune di Stroncone, limitatamente all’art. 13 delle N.T.A., là dove, inserendo l’area de qua nella zona destinata a protezione del verde si subordina qualsiasi intervento sulla medesima alla sola iniziativa pubblica e, comunque, nella parte in cui tale norma possa essere interpretata nel senso di impedire agli interessati la realizzazione di un parcheggio sull’area suindicata.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 15 dicembre 1999, la relazione del cons. Annibale Ferrari e udite le parti come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
F A T T O E D I R I T T O
1. Con istanza del 7 aprile 1998, l’attuale ricorrente si è rivolto al Sindaco di Stroncone, esponendo di avere la disponibilità di un terreno nella località “I Prati”, frequentata da turisti nella stagione estiva, e di avere intenzione di utilizzare tale area come “parcheggio per camper” (s’intende, a pagamento). Chiedeva pertanto l’autorizzazione comunale, sia pure a titolo tuzioristico, esprimendo per parte sua l’avviso che non occorresse alcuna autorizzazione, dato che l’utilizzazione in parola non comporta né l’installazione di alcuna attrezzatura, né alcuna modifica dello stato dei luoghi, né alcuna custodia. .
2. Con lettera dell’8 giugno 1998, il Sindaco di Stroncone ha risposto rigettando l’istanza.
Il provvedimento è motivato con la considerazione che il terreno è urbanisticamente vincolato a “verde pubblico”; che, a norma dell’art. 185 del codice della strada e del relativo regolamento, le aree riservate alla sosta ed al parcheggio di camper devono essere dotate di impianti igienico – sanitari idonei, oltre ad un’adeguata sistemazione dell’area non riducibile al mero allaccio al sistema fognario; che per realizzare le opere necessarie, occorre il rilascio di un’apposita concessione edilizia; che l’attuale destinazione urbanistica dell’area non consente il rilascio di alcuna concessione edilizia.
3..L’interessato ricorre a questo Tribunale, deducendo, in buona sostanza, che la sua domanda è stata mal interpretata dal Comune, non essendo mai stata sua intenzione eseguire opere né chiedere la relativa concessione.
Egli sostiene inoltre che le disposizioni citate dal Comune non sono pertinenti, perché riguardano i “campeggi” e le “aree attrezzate” per la sosta delle autocaravan, mentre il suo è un semplice parcheggio.
Il Comune resiste al ricorso.
4. Il Collegio ritiene necessario definire, innanzi tutto, l’attività che il ricorrente intende esercitare e per la quale ha chiesto, di sua iniziativa, l’autorizzazione comunale.
Stando alla descrizione che ne dà lo stesso interessato, si tratta di una vera e propria attività economica, esercitata continuativamente ed abitualmente (sia pure, per ragioni obiettive, limitatamente ad una stagione), e consiste nel consentire, a pagamento, la permanenza di un certo numero di camper e caravan su un terreno, recintato e munito di cancello, di cui egli ha la disponibilità.Il ricorrente deduce che egli si limita a mettere a disposizione dei terzi il nudo terreno, sprovvisto di impianti o servizi di alcun genere; nega, pertanto, che siano applicabili le disposizioni concernenti i campeggi oppure quelle concernenti le “aree attrezzate” per la sosta delle autocaravan.
5. Il Collegio ritiene, al contrario, che l’assenza di impianti, servizi igienici e quant’altro non è sufficiente per escludere che si tratti di un sia pur rudimentale campeggio, o comunque di una struttura soggetta alla disciplina dell’art. 185 codice della strada.
Allo stesso modo, un soggetto che offra continuativamente, abitualmente e a pagamento, ospitalità ad un certo numero di viaggiatori, non può sostenere di non essere soggetto alla disciplina degli esercizi ricettivi, solo perché non offre alcuno di quei servizi collaterali che sono tipici degli alberghi e delle locande.
Considerate le circostanze, si può ritenere, con sufficiente certezza, che gli ospiti del ricorrente sistemano i loro camper e caravan sul suo terreno con l’intento di soggiornarvi, utilizzando quei mezzi come alloggio, in conformità alla loro natura. Il terreno in questione si trova infatti in una località elevata e panoramica, a circa 1000 metri di altezza, ben nota per offrire un piacevole soggiorno, durante l’estate, a chiunque ami vivere all’aria aperta fuggendo il caldo e i disagi della città.
E’ vero che al conducente di un’autocaravan non è vietato far sostare il veicolo anche al di fuori degli spazi appositamente attrezzati.
Ed è vero pure che il proprietario di un terreno incolto non può essere sanzionato per il solo fatto di tollerare che occasionalmente vi vengano fatte sostare delle autocaravan.
Ma il caso in esame è diverso. Come ampiamente descritto nel doc. 4 allegato al ricorso, il terreno non è di proprietà del ricorrente né è da lui coltivato; egli lo prende in affitto limitatamente alla stagione estiva, con il preciso ed unico scopo di gestirvi il parcheggio (o campeggio). E se lo spazio in questione, come dedotto dal ricorrente, è recintato e munito di cancello, è lecito pensare (poiché non è usuale in Umbria che i campi di grano vengano così recintati) che la recinzione sia stata approntata in funzione del campeggio (o parcheggio) al duplice scopo di proteggere la privacy e la sicurezza degli ospiti, e di agevolare il compito di chi deve riscuotere i pedaggi.
Vi è, dunque, una sia pur embrionale organizzazione, per un’attività speculativa (non si vuol dire imprenditoriale) nella quale il ricorrente investe (quanto meno) il denaro dell’affitto del terreno, con lo scopo di remunerarsene con i pedaggi, e se possibile di lucrare un utile.
6. Il ricorrente deduce di aver ottenuto nella competente sede giurisdizionale il riconoscimento che la sua attività non configura la “rimessa di autoveicoli e vetture”, soggetta a licenza di pubblica sicurezza.
Ma questo elemento non è rilevante nel presente giudizio, giacchè qui non si discute se occorra o meno la licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 86, t.u.l.p.s., bensì solo se l’utilizzazione di quel terreno come spazio di sosta per le autocaravan, con quelle caratteristiche e modalità che si sono sopra descritte (continuità, abitualità, utilizzo delle caravan come abitazione mobile, etc.), comporti l’assoggettamento alla disciplina di cui all’art. 185, comma 7, del decreto legislativo n. 285/92 (codice della strada) e dell’art. 378 del relativo regolamento.
Ad avviso del Collegio, la risposta dev’essere affermativa.
Quella disciplina si applica, infatti, alle aree (anche di proprietà privata) “riservate”, ossia continuativamente e programmaticamente adibite, dal proprietario o gestore, alla sosta delle autocaravan; e questo è il caso.
Si potrebbe prospettare una interpretazione restrittiva dell’art. 185, comma 7, al fine di escludere quelle aree nelle quali le autocaravan sono semplicemente “depositate” nei lunghi periodi durante i quali non sono utilizzate. Ma, anche a voler ritenere (come pare ragionevole) che l’art. 185, comma 7, si riferisca solo alle aree sulle quali le autocaravan sostano mentre sono utilizzate come abitazione mobile, non si potrà negare che quest’ultima è l’ipotesi che si verifica nella fattispecie.
7 Con queste considerazioni il Collegio si limita ad affermare l’applicabilità delle disposizioni citate dal Comune. Rimane estranea alla materia del contendere la questione delle sanzioni eventualmente applicabili, allo stato non adottate né, a quanto sembra, preannunciate. Il problema delle compatibilità urbanistica verrà in rilievo, se e quando verranno adottati o richiesti provvedimenti inerenti a quest’ultima materia.
8. In conclusione, il ricorso va respinto. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 1999 con l'intervento dei signori:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere, estensore
Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE