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id="Comic Sans MS">id="purple">quote:Risposta al messaggio di supertelegattone inserito in data 01/08/2011 11:05:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Guardando GOOGLE MAPS mi sembra che la strada in questione sia una STRADA EXTRAURBANA. Di conseguenza il limite di 70 Km/h è fuori legge e quindi ricorribile in caso di contravvenzione (sull'argomento esistono alcune sentenze della Corte di Cassazione).id="size4"> Il CdS art. 142 comma 1 recita: 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane localiid="size4">, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.id="blue"> Il limite dei 70 Km/h è possibile solo sulle strade URBANE che abbiano adeguate caratteristiche.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 01/08/2011 15:40:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Art. 6, comma 4, lett. b) del cds Art. 116, lett. e) del regolamento al cds Art. 343 (in particolare il comma 2) del regolamento al cds Poi ci saranno altre prescrizioni, che al momento non ricordo!
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 01/08/2011 17:06:45 Art. 6, comma 4, lett. b) del cds >> b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; id="blue"> Appunto! Era ciò a cui si era appigliato una amministrazione comunale del Pesarese. Peccato che in cassazione perse il ricorso! Le "esigenze" o le caratteristiche della strada devono essere BEN DOCUMENTATE E DIMOSTRATE!
quote: Art. 116, lett. e) del regolamento al cds >> e) il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50), che indica la velocità massima in chilometri orari alla quale i veicoli possono procedere sul tratto di strada interessato dal segnale, ferme restando le norme di comportamento di cui all'articolo 142 del codice o degli eventuali limiti inferiori imposti a determinate categorie di veicoli;id="blue"> Qualcuno dovrà pure averla determinata questa velocità indicata nel cartello. Se la velocità scelta è illegittima, anche il cartello è illegittimo. Quindi in caso di contravvenzione... RICORSO!
quote: Art. 343 (in particolare il comma 2) del regolamento al cds >> Il titolo di detto Art. del Regolamento è "Limitazioni temporanee di velocità." Nel caso di Ferrara dette limitazioni sono TEMPORANEE?
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 01/08/2011 17:38:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Avresti dovuto evidenziare anche altro della frase rendendola completa! Art. 142, comma 2. 2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al comma 1id="blue">, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportunaid="size4"> la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasportiid="blue">. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari.id="size4"> Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. Appunto! A) occorre vedere quali siano le reali motivazioni che hanno indotto a stabilire un limite differente da quello del comma 1. B) occorre verificare che siano state seguite le DIRETTIVE del Ministro delle Infrastrutture (se manca la specifica direttiva e/o autorizzazione il provvedimento è nullo). C) se mancano le oggettive cause la strada deve essere riportata ai limiti previsti dal comma 1. Non si scappa!
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 01/08/2011 17:38:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie per averlo ricordato. Mi ero fermato alla citazione dell'art. 142 (ma del solo primo comma) da parte del Prof Calosci, tralasciando il resto.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 01/08/2011 18:54:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Come vedi ho integrato evidenziando altre parti del comma 2 che parlano sempre di cause che rendano OPPORTUNA una modifica dei limiti e anche il ripristino dei limiti previsti dal comma 1 quando dette cause cessano di esistere!
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 01/08/2011 17:46:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E che significa? io ho indicato la norma che permette la fissazione di limiti diversi da quelli da te indicati, che poi il provvedimento sia opportunamente ed adeguatamente motivato è un'altra cosa ed è tutto da vedere. Ma questo non è possibile saperlo se non lo si legge... però mi sembra che rispetto al tuo primo post ci sia stata una correzione di rotta...
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 02/08/2011 01:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nessuna correzione di rotta! Il provvedimento di limitazione della velocità deve essere accompagnato da una specifica delibera dell'ente proprietario che ha un numero di protocollo e una data. In detta delibera devono essere inserite le motivazioni tecniche (redatte da apposita commissione tecnica) rispettose delle Direttive impartite dal Ministro. 90 volte su 100 le motivazioni sono campate per aria! Ricordo quando presi una contravvenzione nell'entroterra pesarese (foto a 89 Km/h - già sottratta della tolleranza - in strada extraurbana con limite 50 Km/h) che uno dei mie avvocati mi disse aspetta che controllo se tutto è in regola. Non era in regola e vinsi il ricorso insieme a qualche migliaio di altri malcapitati automobilisti! Ora su quel tratto vige il classico limite dei 90 Km/h!!
quote:Guardando GOOGLE MAPS mi sembra che la strada in questione sia una STRADA EXTRAURBANA. Di conseguenza il limite di 70 Km/h è fuori legge e quindi ricorribile in caso di contravvenzione (sull'argomento esistono alcune sentenze della Corte di Cassazione). Il CdS art. 142 comma 1 recita: 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. Il limite dei 70 Km/h è possibile solo sulle strade URBANE che abbiano adeguate caratteristiche.>> mica si parlava di eventuali motivi per limiti diversi...