https://iltirreno.gelocal.it/pi...
In risposta al messaggio di salito del 08/04/2019 alle 00:17:10Soggiornare lo trovo meno limitativo che campeggiare. Credo che possa equivalere a dimorare per un certo tempo in un luogo. Se mi fermo e sto nel camper per mangiare o per riposare non soggiorno e non campeggio. Se pernotto soggorno. Se mi femo ed apro tendalino tavoli e quant'altro sto campeggiando. Se parcheggio per visitare o per passeggiare sono un M1
hai scritto .Inserito il 07/04/2019 alle: 21:42:27Assolutamente. ...lungi da me voler insinuare ciò. ...vedo difficile, visto il periodo che stiamo attraversando, che i comuni o le province mandino in giro durante i Week end le guardie. dimmi quali sono le amene localita...
In risposta al messaggio di Mirton del 29/04/2019 alle 23:40:43Dunque, se pianto una tenda in una aiuola e ci dormo dentro campeggio, se invece parcheggio il camper a ridosso di questa aiuola, dormo, mi lavo, mangio, ecc. non campeggio, giusto?
Soggiornare lo trovo meno limitativo che campeggiare. Credo che possa equivalere a dimorare per un certo tempo in un luogo. Se mi fermo e sto nel camper per mangiare o per riposare non soggiorno e non campeggio. Se pernottosoggorno. Se mi femo ed apro tendalino tavoli e quant'altro sto campeggiando. Se parcheggio per visitare o per passeggiare sono un M1 Ma non ho letto la legge e neppure tutti gli interventi.
In risposta al messaggio di chorus del 30/04/2019 alle 11:17:44Mah!
Dunque, se pianto una tenda in una aiuola e ci dormo dentro campeggio, se invece parcheggio il camper a ridosso di questa aiuola, dormo, mi lavo, mangio, ecc. non campeggio, giusto? Per me non c'è alcuna differenza, sempre di campeggio trattasi!
http://www.coordinamentocamperi...
In risposta al messaggio di Mirton del 30/04/2019 alle 12:41:24Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e "caratteristici della vita di campeggio" (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo.
Mah!
In risposta al messaggio di giorgioste del 30/04/2019 alle 12:46:39E' interessante se nel luogo ove si vuole campeggiare (fermarsi con il camper e dimorarvi all'interno) non esiste una legge regionale che vieta il campeggio.
Se non è già stata citata, mi sembra interessante
In risposta al messaggio di chorus del 30/04/2019 alle 12:49:24Esatto! Credo sia esplicitato ciò che sinteticamente avevo scritto.
Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e caratteristici della vita di campeggio (come li denomina il ricorrente). Ciòche rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo. Non sono parole mie, ma un copia/incolla ripreso da un precedente post.
In risposta al messaggio di chorus del 30/04/2019 alle 12:59:49Lo so... ma anche in quel documento si distingue la sosta dal campeggio
E' interessante se nel luogo ove si vuole campeggiare (fermarsi con il camper e dimorarvi all'interno) non esiste una legge regionale che vieta il campeggio. In Piemonte, così come in altre regioni, la faccenda è diversa, e ne stiamo parlando da 18 pagine.
In risposta al messaggio di giorgioste del 30/04/2019 alle 14:48:03Ma la fonte normativa di quel documento è il codice della strada che concerne la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. E infatti il documento parla di autocaravan, non di coloro che vivono al suo interno.
Lo so... ma anche in quel documento si distingue la sosta dal campeggio E il “punto” è quello
In risposta al messaggio di chorus del 30/04/2019 alle 17:14:14Hai (in parte) ragione e mi devo (parzialmente) ricredere.
Ma la fonte normativa di quel documento è il codice della strada che concerne la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. E infatti il documento parla di autocaravan, non di coloro che vivono al suointerno. Qui si sta parlando di una legge regionale che regolamenta il turismo espresso nella forma di campeggio libero. La competenza legislativa regionale in materia di turismo è data dalla nostra Costituzione. Il camper non campeggia, lo fanno i suoi occupanti.
In risposta al messaggio di chorus del 07/04/2019 alle 17:32:18Ciao! Abbiamo accennato pochi giorni fa alle passate e vivaci discussioni sul "quadro normativo" e devo dire che questa legge regionale, per così dire, smuove abbastanza le acque. Francamente mi interessa poco, perché faccio chilometri soprattutto all'estero, anche in Olanda (che consente solo campeggi e una sorta di garden sharing), ma soprattutto in Francia e lì è tutta un'altra cosa.
Questa Legge Regionale è di una chiarezza lampante: ezio59 ti ha ben spiegato che cosa si intende per soggiorno.
In risposta al messaggio di ezio59 del 06/04/2019 alle 10:12:54io nel bellunese ho la famiglia ci vado in camper 2 volte l'anno faccio sempre libera, mai avuto un problema, ma perché so esattamente dove nascondermi con il camper in quali aree in quali citta da sappada ad auronzo e per tutto il comelico ci sono posti fantastici nascosti da occhi indiscreti
Questo nel Parco delle Dolomiti Bellunesi, come dal regolamento di cui al sotto citato link: Art. 20 Campeggio,sosta e bivacco 1. Il campeggio, in qualsiasi forma attuato, è consentito esclusivamente nelle aree attrezzatea ciò destinate. 2. Il Direttore può autorizzare, in deroga al comma 1, nelle sole zone C e D, il campeggio temporaneo con uso di tende a gruppi organizzati, in aree vocate poste nelle vicinanze di attrezzature igieniche idonee, laddove necessario. 3. L’autorizzazione definisce tempi, luoghi, modalità e prescrizioni del campeggio temporaneo. 4. Il campeggio ed il bivacco sono ammessi soltanto al di fuori delle zone A fatto salvo quanto previsto dall’Art. 30, comma 7. Il pernottamento temporaneo all’aperto per emergenza è comunque consentito. 5. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00. Qui si è pensato alle tendopoli degli scout ed agli alpinisti. Spero sia simile se non uguale.
www.maxcancer.net
In risposta al messaggio di SergioRM del 05/05/2019 alle 17:25:45Vero che l'art. 5 della legge in parola non definisce il termine soggiorno, ma la prima definizione riportata dal medesimo articolo è il termine "equipaggio".
Ciao! Abbiamo accennato pochi giorni fa alle passate e vivaci discussioni sul quadro normativo e devo dire che questa legge regionale, per così dire, smuove abbastanza le acque. Francamente mi interessa poco, perché facciochilometri soprattutto all'estero, anche in Olanda (che consente solo campeggi e una sorta di garden sharing), ma soprattutto in Francia e lì è tutta un'altra cosa. Comunque non credo che quella legge regionale sia di una chiarezza lampante, per un semplice motivo: non potendo vietare la sosta, vieta un soggiorno che non viene definito, nonostante ci sia un art. 5 dedicato alle definizioni. Mi pare si tratti di una sorta di espediente linguistico che tenta un po' goffamente di aggirare l'ostacolo dell'art. 185 cds. Non a caso, chi si batte da anni contro i cosiddetti comuni anticamper si sta già preparando a intervenire. Detto questo, c'è un altro aspetto della faccenda. Un aspetto già ricordato ma che vorrei sottolineare. Considera solo l'art. 185 cds. Ti fermi, diciamo, a Trani proprio davanti alla cattedrale (non è un esempio casuale: l'ho fatto pochi anni fa e abbiamo mangiato lì in camper nel giorno di Pasqua - ovviamente dopo aver chiesto se c'erano problemi e dopo aver pagato per il parcheggio). Passa un vigile (nel mio caso il vigile non c'era, ma supponiamo che passi), ti chiede che fai lì, rispondi sono in sosta, lui ne prende atto (su ruote, niente deflussi ecc.) e se ne va. Poi però tu (si fa per dire: tu non lo faresti mai, né l'ho mai fatto io), dopo aver finito di mangiare apri la porta della cellula, butti i rifiuti per strada e riparti. Qualche ora dopo quel vigile torna sul posto e vede solo le tracce della tua sosta. Secondo me gli rode un po'... Mica poteva stare lì a controllare per tutta la durata della tua sosta! Ma una semplice sosta può, purtroppo, assumere aspetti alquanto sgradevoli. Andando soprattutto all'estero non so dire quanto siano diffusi comportamenti simili qui da noi, ma qualche sospetto ce l'ho. Un banale, recentissimo, episodio. Ero nell'area di sosta di Grottammare. Noi usiamo il cestino della porta della cellula per i rifiuti non riciclabili, una cassetta per carta, plastica, vetro. Ero uscito dal camper con la cassetta, ero andato verso i cassonetti che stanno all'ingresso dell'area, avevo gettato la carta nel suo cassonetto, il vetro nel suo ecc. Appena finito mi si è avvicinato il gestore dell'area, che conosco bene perché vado lì da anni: Sergio, sei praticamente l'unico che fa la raccolta differenziata come va fatta. Possibile? Mi sembrava un'enorme esagerazione (ad esempio, tu avresti sicuramente fatto più o meno come me). No, no. Gli altri buttano tutto dove capita, sembra quasi che lo facciano per dispetto. Lui si difende come può. Non potendo litigare con tutti o quasi i suoi clienti, non vede. Gli enti locali si difendono... in altro modo. Ho appena letto un libro che consiglio a tutti: I sette peccati capitali dell'economia italiana, di Carlo Cottarelli (Feltrinelli, 2019). Cottarelli insiste molto sulla mancanza di capitale sociale, quello che per i non economisti è senso civico, e ne sottolinea le conseguenze. Ce ne sono, purtroppo, di ben più gravi che qualche contenzioso tra enti locali e associazioni di camperisti. Quanto a me, la soluzione è semplice: in Francia mi fermo dove mi pare, secondo l'esigenza del momento, in Italia solo campeggi e aree di sosta. Come se stessi sempre in Piemonte
In risposta al messaggio di Davnet75 del 08/04/2019 alle 07:29:30alberto presumo che sei di firenze se il piemonte non ti piace ok oggi una persona la pensa come vuole ma augurarle il tav o altre mangerie mi sembra un po fuori delle righe ! vedi io da valligiano doc mi piace vedere la valle bella e quando troppe volte i camperisti a fine we lasciano i pargheggi non ti dico la zozzeria a terra e i bidoni della spazzatura ricolmi noi qui si fa la differenziata ma la maggior parte dei camperisti no! poi c'e il problema del costo dello smaltimento perche un cittadino di un piccolo paese di montagna deve pagare anche per chi e venuto da noi senza laasciare un euro in attivita commerciali anzi troppe volte porta danno ai contadini pestando erba,raccogliendo frutti ecc. era ora che uscisse una legge,chi ti scrive e' un camperista da piu di 40 anni forse uno dei primi in italia con wwt1
Il turismo in realtà è una materia di competenza esclusiva delle Regioni come previsto dal titolo V della Costituzione. Purtroppo si ricorre a norme di questo tipo per cercare di aiutare parte del settore turistico, sicuramentequello più in crisi, tuttavia a discapito di altri, vista l'incapacità o la difficoltà di incentivare con misure strutturali ed a beneficio di tutto il turismo. Il.Piemonte avrebbe sicuramente molto da offrire, ma non viene valorizzato. A titolo esemplificato basta citare l'organizzazione turistica, estiva ed invernale, delle montagne trentine rispetto a quelle piemontesi.
In risposta al messaggio di chorus del 06/05/2019 alle 08:52:20Mica tanto... Tra l'altro, è la stessa legge regionale del Piemonte a richiamare espressamente il codice della strada. Proviamo a leggere l'art. 10:
Vero che l'art. 5 della legge in parola non definisce il termine soggiorno, ma la prima definizione riportata dal medesimo articolo è il termine equipaggio. Ritengo che al legislatore piemontese non interessasse molto definireil termine soggiorno, rimandando alla sua definizione letterale. Siamo noi camperisti che vogliamo tirare in ballo norme che non c'entrano niente con il turismo (vedi codice della strada). Parere personale, come sempre e naturalmente ciao!
https://questure.poliziadistato...
), ma l'obbligo è chiaro e rimane.In risposta al messaggio di SergioRM del 07/05/2019 alle 10:27:18chapeau!
Mica tanto... Tra l'altro, è la stessa legge regionale del Piemonte a richiamare espressamente il codice della strada. Proviamo a leggere l'art. 10: 1. Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobilidi pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8, fatta eccezione per: a) gli spazi all’aperto destinati alla sosta di campeggiatori all’interno delle strutture ricettive agrituristiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia; b) le aree per il turismo itinerante a favore dei mezzi ricreazionali individuati dal d.lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione; c) le aree e gli spazi privati offerti in modalità garden sharing, ai sensi dell’articolo 7, previo consenso del proprietario. 2. Non è ammesso in nessuna forma il campeggio libero. Il comma 2 ci dice, intanto, che il soggiorno che si vuole vietare non è una forma di campeggio libero. Il comma 1 fa riferimento ai precedenti articoli 6 e 8. L'articolo 8 definisce aree per il turismo itinerante, quelle del punto b) del comma 1, che si articolano in: a) aree attrezzate o aree di sosta: aree destinate alla sosta e al pernottamento di turisti itineranti; b) aree camper service [?]: piazzole attrezzate per i turisti itineranti destinate alla sosta breve [?] dei veicoli ricreazionali presso le strutture ricettive all’aperto di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, e in alcune aree di servizio prevalentemente autostradali di cui all’articolo 185 del d.lgs. 285/1992; c) punti sosta: aree destinate a parcheggio dove sono consentiti la sosta e il pernottamento, senza servizi aggiuntivi. Qui francamente viene da sorridere, per l'evidente tentativo di modificare l'art. 185: la sosta diventa breve, diventa una sosta senza pernottamento. Riscrivendo il cds, la regione cambia le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan e le fa diventare aree di servizio prevalentemente autostradali, aree camper service. Come se le aree riservate alla sosta delle autocaravan servissero solo a scaricare (diventerebbero aree di fermata, come definita dall'art. 157 cds). Si ricade nel turismo se si dorme in un'area attrezzata? Si fa turismo se si dorme durante una sosta? Chiaramente no, ma per rendersene conto si deve guardare altrove. Il turismo, infatti, non è disciplinato solo dalle norme sul turismo. L'art. 109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) pone a carico dei gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive - che ormai sono quelle individuate dalle leggi regionali sul turismo - l'obbligo di identificare e registrare i loro ospiti. C'è stata qualche incertezza su alcuni aspetti, con intervento perfino della Corte Costituzionale (v. ma l'obbligo è chiaro e rimane. Esistono aree il cui gestore identifica e registra gli ospiti? Certo, ad es. l'area di Grottammare. Sono quelle che chiamiamo aree di sosta, per distinguerle dalle aree attrezzate, e in cui si può fare quello che dice il loro regolamento, non quello che dice il cds. A Grottammare, ad es., si può aprire il tendalino, si possono occupare come si vuole piazzole 5x7, si può usare un barbeque elettrico ecc. Esistono aree attrezzate cui si può accedere senza essere registrati dal gestore? Assolutamente sì, perché sono un'altra cosa. Succede in aree presidiate, come quella di Orvieto, ma esistono anche aree gratuite (ad es. Lucignano) o con pagamento automatico (ad es. Montefalco) che non sono presidiate. Si può mangiare/dormire nelle aree attrezzate? Assolutamente sì: è quello che facciamo tutti in tutta Italia. Sono quindi strutture ricettive le aree attrezzate? Assolutamente no. Basta pensare che, se lo fossero, tutti i comuni che istituiscono aree in cui non si registrano gli ospiti, o addirittura non presidiate, violerebbero l'art. 109 del TULPS. Conseguenza: è sufficiente mangiare/dormire in camper perché si rientri nel turismo? Chiaramente no, altrimenti l'art. 185 cds sarebbe incostituzionale perché, disciplinando strutture in cui si può mangiare/dormire mentre si sosta, si occuperebbe di una materia di competenza delle regioni (analogo dubbio è stato sollevato a proposito dell'art. 109 del TULPS, ma la Corte Costituzionale ne ha stabilito la manifesta infondatezza con l'ordinanza 262/2005). E che vuol dire soggiorno nel contesto della legge del Piemonte? Non è campeggio, ma non è nemmeno dormire/mangiare in sosta. Se soggiorno vuol dire trattenersi per un tempo più o meno lungo in uno stesso luogo (Treccani) e sosta vuol dire sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo [NB: non necessariamente un tempo breve], con possibilità [NB: non obbligo] di allontanamento da parte del conducente (art. 157 cds), allora quel soggiorno non è altro che una sosta. L'uso del termine soggiorno da parte della Regione Piemonte è solo un espediente linguistico per limitare arbitrariamente possibilità ammesse dal cds. Anche se capisco l'esigenza (l'alternativa sarebbe un controllo h24 sulla sosta, visti certi comportamenti; v. il messaggio di alligator), non ci siamo proprio. Una regione può certo vietare il campeggio libero (il titolo del thread mi sembra corretto), ma non può vietare la sosta libera (nei limiti imposti dall'art. 185 cds). È questa l'unica vera verità? Assolutamente no, non solo perché io non sono nessuno, ma per il semplice motivo che da molto tempo in Italia le leggi sono scritte da cani (ne discute anche Carlo Cottarelli in quel libro I sette peccati capitali nell'economia italiana che citavo nel mio precedente messaggio). Le ambiguità, le incoerenze, le dimenticanze sono tali che alla fine deve intervenire l'interpretazione della Corte Costituzionale (nel senso che ha dichiarato manifestamente infondata l'interpretazione dell'art. 109 TULPS da parte del GIP di Livorno e l'ha corretta). E che vuol dire, ormai, interpretazione? Vuol dire fatica di Sisifo volta a inventare una qualche chiarezza e coerenza in un quadro normativo sempre più contorto, ambiguo e incoerente. Un abbraccio
In risposta al messaggio di SergioRM del 07/05/2019 alle 10:27:18Io non la leggo come te.
Mica tanto... Tra l'altro, è la stessa legge regionale del Piemonte a richiamare espressamente il codice della strada. Proviamo a leggere l'art. 10: 1. Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobilidi pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8, fatta eccezione per: a) gli spazi all’aperto destinati alla sosta di campeggiatori all’interno delle strutture ricettive agrituristiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia; b) le aree per il turismo itinerante a favore dei mezzi ricreazionali individuati dal d.lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione; c) le aree e gli spazi privati offerti in modalità garden sharing, ai sensi dell’articolo 7, previo consenso del proprietario. 2. Non è ammesso in nessuna forma il campeggio libero. Il comma 2 ci dice, intanto, che il soggiorno che si vuole vietare non è una forma di campeggio libero. Il comma 1 fa riferimento ai precedenti articoli 6 e 8. L'articolo 8 definisce aree per il turismo itinerante, quelle del punto b) del comma 1, che si articolano in: a) aree attrezzate o aree di sosta: aree destinate alla sosta e al pernottamento di turisti itineranti; b) aree camper service [?]: piazzole attrezzate per i turisti itineranti destinate alla sosta breve [?] dei veicoli ricreazionali presso le strutture ricettive all’aperto di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, e in alcune aree di servizio prevalentemente autostradali di cui all’articolo 185 del d.lgs. 285/1992; c) punti sosta: aree destinate a parcheggio dove sono consentiti la sosta e il pernottamento, senza servizi aggiuntivi. Qui francamente viene da sorridere, per l'evidente tentativo di modificare l'art. 185: la sosta diventa breve, diventa una sosta senza pernottamento. Riscrivendo il cds, la regione cambia le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan e le fa diventare aree di servizio prevalentemente autostradali, aree camper service. Come se le aree riservate alla sosta delle autocaravan servissero solo a scaricare (diventerebbero aree di fermata, come definita dall'art. 157 cds). Si ricade nel turismo se si dorme in un'area attrezzata? Si fa turismo se si dorme durante una sosta? Chiaramente no, ma per rendersene conto si deve guardare altrove. Il turismo, infatti, non è disciplinato solo dalle norme sul turismo. L'art. 109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) pone a carico dei gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive - che ormai sono quelle individuate dalle leggi regionali sul turismo - l'obbligo di identificare e registrare i loro ospiti. C'è stata qualche incertezza su alcuni aspetti, con intervento perfino della Corte Costituzionale (v. ma l'obbligo è chiaro e rimane. Esistono aree il cui gestore identifica e registra gli ospiti? Certo, ad es. l'area di Grottammare. Sono quelle che chiamiamo aree di sosta, per distinguerle dalle aree attrezzate, e in cui si può fare quello che dice il loro regolamento, non quello che dice il cds. A Grottammare, ad es., si può aprire il tendalino, si possono occupare come si vuole piazzole 5x7, si può usare un barbeque elettrico ecc. Esistono aree attrezzate cui si può accedere senza essere registrati dal gestore? Assolutamente sì, perché sono un'altra cosa. Succede in aree presidiate, come quella di Orvieto, ma esistono anche aree gratuite (ad es. Lucignano) o con pagamento automatico (ad es. Montefalco) che non sono presidiate. Si può mangiare/dormire nelle aree attrezzate? Assolutamente sì: è quello che facciamo tutti in tutta Italia. Sono quindi strutture ricettive le aree attrezzate? Assolutamente no. Basta pensare che, se lo fossero, tutti i comuni che istituiscono aree in cui non si registrano gli ospiti, o addirittura non presidiate, violerebbero l'art. 109 del TULPS. Conseguenza: è sufficiente mangiare/dormire in camper perché si rientri nel turismo? Chiaramente no, altrimenti l'art. 185 cds sarebbe incostituzionale perché, disciplinando strutture in cui si può mangiare/dormire mentre si sosta, si occuperebbe di una materia di competenza delle regioni (analogo dubbio è stato sollevato a proposito dell'art. 109 del TULPS, ma la Corte Costituzionale ne ha stabilito la manifesta infondatezza con l'ordinanza 262/2005). E che vuol dire soggiorno nel contesto della legge del Piemonte? Non è campeggio, ma non è nemmeno dormire/mangiare in sosta. Se soggiorno vuol dire trattenersi per un tempo più o meno lungo in uno stesso luogo (Treccani) e sosta vuol dire sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo [NB: non necessariamente un tempo breve], con possibilità [NB: non obbligo] di allontanamento da parte del conducente (art. 157 cds), allora quel soggiorno non è altro che una sosta. L'uso del termine soggiorno da parte della Regione Piemonte è solo un espediente linguistico per limitare arbitrariamente possibilità ammesse dal cds. Anche se capisco l'esigenza (l'alternativa sarebbe un controllo h24 sulla sosta, visti certi comportamenti; v. il messaggio di alligator), non ci siamo proprio. Una regione può certo vietare il campeggio libero (il titolo del thread mi sembra corretto), ma non può vietare la sosta libera (nei limiti imposti dall'art. 185 cds). È questa l'unica vera verità? Assolutamente no, non solo perché io non sono nessuno, ma per il semplice motivo che da molto tempo in Italia le leggi sono scritte da cani (ne discute anche Carlo Cottarelli in quel libro I sette peccati capitali nell'economia italiana che citavo nel mio precedente messaggio). Le ambiguità, le incoerenze, le dimenticanze sono tali che alla fine deve intervenire l'interpretazione della Corte Costituzionale (nel senso che ha dichiarato manifestamente infondata l'interpretazione dell'art. 109 TULPS da parte del GIP di Livorno e l'ha corretta). E che vuol dire, ormai, interpretazione? Vuol dire fatica di Sisifo volta a inventare una qualche chiarezza e coerenza in un quadro normativo sempre più contorto, ambiguo e incoerente. Un abbraccio
In risposta al messaggio di chorus del 07/05/2019 alle 12:27:47È ovvio che siano possibili interpretazioni diverse. Se però dici:
Io non la leggo come te. Il riferimento al codice della strada, in particolare agli articoli 185 (relativamente alle aree attrezzate per i camper), 47, 54 e 56 (quest'ultimo è rubricato rimorchi, dunque ritengo il legislatoresi voglia riferire alle roulotte), è a parer mio per meglio identificare i mezzi mobili di pernottamento e le aree di riposo già definite da altra norma dell'ordinamento giuridico. Inoltre: - la finalità della norma (art. 1) è quella di promuovere e disciplinare le strutture ricettive all'aria aperta - il suo ambito di applicazione (art 2) riguarda, oltre ai campeggi e ai villaggi, le aree per il turismo itinerante. Tali aree, come espressamente stabilito dalla predetta legge (art. 8), devono essere oggetto di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Da quanto posso capire di diritto amministrativo, la SCIA riguarda un'attività economica .... i semplici parcheggi non sono attività economiche, bensì luoghi pubblici, il più delle volte gratuiti. La legge in parola definisce le aree per il turismo itinerante all'art. 8: io leggo soltanto la presenza di aree gestite a livello imprenditoriale.
In risposta al messaggio di SergioRM del 07/05/2019 alle 12:58:32Provo a ripetere con altre parole ciò che ho scritto prima (ahimè io non scrivo bene...)
È ovvio che siano possibili interpretazioni diverse. Se però dici: La legge in parola definisce le aree per il turismo itinerante all'art. 8: io leggo soltanto la presenza di aree gestite a livello imprenditoriale notoche l'art. 8, secondo comma dice che Rientrano nel turismo ricettivo itinerante le aree, pubbliche o private ecc. Soprattutto nel terzo comma si dice espressamente che ci rientrano quelle chiamate aree di servizio prevalentemente autostradali di cui all’articolo 185 del d.lgs. 285/1992. Aree come quelle di Lucignano o di Montefalco non mi sembrano proprio gestite a livello imprenditoriale. Mi pare un chiaro sconfinamento, un tentativo di fagocitare le aree del cds. Scendendo al quinto comma, una regione non può disciplinare i comportamenti in aree disciplinate dal cds, ma ci può provare... Probabilmente ci sarà un contenzioso (la nota associazione si è già mossa, contestando la mancata definizione di soggiorno e chiedendo di partecipare alla stesura del regolamento di attuazione) e magari... dovremo aspettare la Corte Costituzionale