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C.C. N.
del
Città di Castelfranco Veneto
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Art. 5. Limitazioni generali
I veicoli di cui all’art. 3 possono accedere all’ar
ea di sosta temporanea e permanervi in sosta
per un tempo massimo di quarantotto ore consecutive
e con un intervallo, tra l’uscita e il
successivo ingresso, di tre
giorni al fine di consentire l’uso dell’area a magg
ior utenza.
La violazione di quanto disposto dal comma preceden
te comporta l’irrogazione delle sanzione
amministrative previste dal presente Regolamento e
la rimozione del mezzo a spese del
trasgressore.
Considerata prioritaria e fondamentale la finalità
turistica itinerante
di cui all’art. 1, con
ordinanza sindacale possono essere introdotte delle
limitazioni di accesso per usi non compatibili
con quanto previsto dal presente regolamento.
E’ fatta salva la possibilità di prevedere delle fa
sce orarie in cui è consentito esclusivamente
l’uso dei servizi accessori (carico, scarico, rifor
nimento, ecc.).
Art. 6. Regole di comportamento
La sosta nell’area attrezzata è consentita solo ai
veicoli autocaravan (definiti dall’art. 54 lett.
M) D. Lgs 285/92 “veicoli aventi una speciale carro
zzeria ed attrezzati permanentemente per
essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette
persone al massimo, compreso il conducente”)
esclusivamente per fini turistici.
Nell’area attrezzata di sosta temporanea trovano ap
plicazione le disposizioni dei regolamenti
comunali, salvo quanto diversamente stabilito da no
rme di legge o di regolamento.
In particolare, è fatto divieto di lordare o danneg
giare l’area, abbandonare rifiuti, scaricare i
w.c. dei camper fuori dell’apposito pozzetto, accen
dere fuochi, lavare e stendere panni o giocare
con palloni, esporre bombole, barbecue, ecc., o con
altri attrezzi all’interno dell’area, nonché
commettere ivi qualsiasi atto che possa produrre da
nni a cose e/o persone ovvero comportare
spreco di energia elettrica o acqua potabile.
E’ fatto divieto di campeggio. Ai fini del presente
regolamento si ha campeggio quando, oltre
che con le sole ruote dei veicoli, o altri supporti
di stabilizzazione, l’area viene occupata da altre
attrezzature, siano esse accessorie o meno del veic
olo, quali tende, pedane, piedini, scalette e
simili, ovvero quando il suolo viene occupato da og
getti, utensili o attrezzature o altri materiali (a
titolo di esempio: fornelli, tavoli, sedie, sdraio,
pentole, catini, stendibiancheria, ecc.).
La presenza di cani è consentita a condizione che g
li stessi siano assicurati al guinzaglio o
muniti di idonea museruola e comunque non rechino d
isturbo a terzi.
L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile, all’
interno del vetro parabrezza del
proprio veicolo, il ticket attestante la regolare s
osta per il periodo previsto, non superiore
alle 48 ore. I veicoli presenti all'interno dell'ar
ea camper, che non espongono l’attestazione
di sosta regolare in corso di validità o che ne sia
no sprovvisti, sono soggetti alle sanzioni
previste dal presente Regolamento.
Art. 7. Tariffe
La misura delle tariffe per i servizi offerti nell’
area attrezzata, nonché le modalità di pagamento
delle stesse, sono stabilite dal Comune e di esse è
data idonea e puntuale informativa all’utenza.
Art. 8. Sanzioni per la sosta eccedente il periodo
di pagamento
La sosta prolungata oltre il tempo del pagamento co
mporta l’applicazione, a carico di ogni
veicolo, di una sanzione da Euro 25,00 ad Euro 150,
00 per ogni giorno di sosta successiva a
quella per cui si è pagato o frazione dello stesso
.
Per giorno di sosta successiva si intende quello ch
e inizia dalla prima ora successiva alla
scadenza del periodo di pagamento e, a seguire, pe
r quello che inizia dalla prima ora successiva
alla scadenza delle successive 24 ore, 48 ore e cos
ì via.
C.C. N.
Art. 9. Sanzioni
bilita dalla Legge 23/11/1981, n. 689.
petenti sedi giudiziarie.
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline