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La misurazione della massa dei veicoli nel CdS

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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4244
Inserito il 19/02/2020 alle: 22:22:22
  
Prima Chorus e poi IlVagabondo hanno segnalato nel forum la disponibilita' on-line della lettera prot.n.300/A/8627/19/108/5/1 del 14-10-2019, con la quale il MinInterno ha dato risposta al quesito formulato da una societa' di autotrasporto riguardo all'art.167 CdS.

Questa lettera ha una insolita particolarita' perche' acclude anche una fotocopia dell'originale quesito come pervenuto negli uffici ministeriali via PEC.

L'annotazione manuale in alto indica che l'esame del quesito e' stato affidato al VQA dott. Protospataro, autore di un noto "prontuario del CdS" di larga diffusione presso gli operatori di polizia stradale.

A fronte del quesito formulato nella conclusione della richiesta avrei risposto nei termini seguenti, dopo la tipica introduzione di una lettera di riscontro:
Si fa riferimento alla Vs. [...]
Riguardo al Vs. quesito si precisa che la circolazione di un veicolo con massa superiore a quella indicata nella Carta di Circolazione, ma entro il limite del 5% rispetto a detta massa, non puo' mai considerarsi
"una regola comportamentale eventualmente ricorrente nel tempo".
Invero, nelle condizioni anzidette, la circolazione del veicolo costituisce comunque violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Peraltro, qualora nelle condizioni anzidette il veicolo risulti utilizzato per il trasporto di merci non-pericolose, la violazione non e' soggetta a sanzione ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.


Meno si scrive (pur con una esauriente risposta), minori sono le occasioni di incorrere in errori.

Per procedere nella terza parte della discussione, mi soffermo su alcune frasi della suddetta lettera (in parte gia' evidenziate da Elletufo ).

------------------------------

Dal PRIMO periodo: ... tolleranza del 5% rispetto alla massa accertata...

Questa espressione evidenzia due errori da parte dell'ufficio ministeriale che l'ha scritta.

Nelle disposizioni concernenti la massa dei veicoli il legislatore non utilizza mai il termine "tolleranza", d'uso comune tra gli utenti della strada.

In alternativa all'espressione "eccedenza di massa [non sanzionabile]", il legislatore utilizza infatti il termine "franchigia" negli artt. 10 e 167.

Il secondo errore consiste nell'indicazione della massa accertata quale base di calcolo per la percentuale del 5%, che e' invece stabilita dal legislatore nella massa indicata nella carta di circolazione ossia la massa autorizzata.

La massa accertata corrisponde notoriamente al risultato della misurazione fornito dallo strumento utilizzato.

Il passaggio sopra citato va quindi corretto in: ... franchigia del 5% rispetto alla massa autorizzata...

------------------------------

Dal PRIMO periodo: ... sui veicoli adibiti al trasporto di cose.
DAL SECONDO periodo: L'art. 167 del Codice della Strada disciplina il trasporto di cose sui veicoli a motore...

In questi due passaggi la lettera del MinInterno specifica che l'art. 167 CdS e' stato previsto dal legislatore per regolamentare la circolazione dei veicoli utilizzati per il trasporto di cose, ossia le merci secondo la terminologia comunitaria.

------------------------------

Dal TERZO periodo: Il legislatore, tuttavia, ha previsto che [...] sia sempre possibile un errore strumentale ovvero una variabilita' del peso degli oggetti trasportati dovuta, essenzialmente, a fattori ambientali.

Anche qui c'e' un errore lessicale inammissibile per un ufficio ministeriale: "peso degli oggetti" invece di "massa delle merci".

Per quante ricerche abbia fatto non sono riuscito a trovare il passaggio normativo nel quale il legislatore abbia effettivamente espresso la previsione di questi due motivi per l'introduzione della "franchigia" nell'art. 167.

A parte che l'errore strumentale si applica sul risultato della misurazione (massa accertata) e non sul valore di massa sottoposto a verifica (massa autorizzata, come invece dispone attualmente il legislatore per il calcolo della "franchigia"), non e' affatto chiaro se l'avverbio di tempo "sempre" sia riferito al solo art. 167 oppure all'intero CdS.

Se la "franchigia" e' prevista come implicita applicazione dell'errore strumentale nella misurazione della massa dei veicoli nell'ambito dell'art. 167, la "franchigia" dovrebbe trovare applicazione anche nelle analoghe misurazioni contemplate in altri articoli del CdS.

E su questo specifico punto aspetto a vedere se e cosa il Ministero rispondera'.

C'e' poi l'altro asserito motivo di introduzione della "franchigia" ossia la variabilita' della massa delle merci trasportate dovuta, essenzialmente, a fattori ambientali.

In relazione a questo motivo la "franchigia" non dovrebbe essere applicata alla generalita' dei veicoli che trasportano merci, come in realta' accade, ma soltanto a quelli con piano di carico scoperto che stanno trasportando merci suscettibili di assorbimento delle precipitazioni atmosferiche.

In alcuni stati esteri con frequenti precipitazioni atmosferiche la disciplina della circolazione stradale attribuisce al conducente del veicolo, se con piano di carico scoperto, la responsabilita' di caricare una quantita' di merce inferiore a quella massima autorizzata alla partenza del trasporto, al fine di tenere conto degli "appesantimenti" durante il percorso e mantenere sempre il veicolo entro il proprio valore di massa autorizzata.

La motivazione dei fattori ambientali per l'applicazione della "franchigia" non regge affatto nei riguardi di tutti i veicoli con piano di carico chiuso.

Non regge neanche nei riguardi dei veicoli che, pur con piano di carico scoperto, trasportano merci per le quali i fattori ambientali sono ininfluenti (a semplice esempio, un container).

------------------------------

Dal TERZO periodo: Per tale ragione e' stata prevista una tolleranza rispetto alla massa accertata...

Nel terzo periodo della lettera viene ripetuto l'errore concettuale gia' espresso nel primo periodo, segno di un radicato convincimento del redattore ministeriale al riguardo.

------------------------------

A questo punto ho completato la raccolta della documentazione per affrontare l'ultima parte della discussione, la piu' difficile, ossia la redazione della lettera al MinInterno con la richiesta di chiarimenti sui punti sin qui evidenziati.

Anche su questa terza parte della discussione sono ben graditi commenti costruttivi di integrazione/correzione a rifinitura delle considerazioni espresse.
  
 
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 153
Inserito il 20/02/2020 alle: 12:22:53

Non riporto per intero le circolari
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
U. di G. MOTORIZZAZIONE
E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
Segreteria Tecnica
Roma, 14 dicembre 1999
Prot. n° 1927/FP3

CIRC. U. di G. n° B86
OGGETTO: Destinazione, ai sensi dell’art. 82 del codice della strada, dei veicoli M1. Trasporto di cose.


Pervengono numerosi ………
………….
Al fine di chiarire i dubbi di cui in pressa si precisa che:
a) la categoria di veicoli per uso promiscuo,

…………..
Tutto ciò premesso si chiarisce che, a seguito del recepimento della Direttiva citata in premessa, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’art.54, comma 1, lett. c), del C.d.S., vengono assorbiti nelle “autovetture” di cui alla lettera a) del medesimo articolo 54, comma 1, e pertanto i trasporti sin’ora effettuati con gli “autoveicoli per trasporto promiscuo” possono ora legittimamente effettuarsi con le “autovetture” con le medesime modalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 164 del C.d.S..



Ho voluto evidenziato in neretto che per il Ministero dei Trasporti é la classe a) autovetture che assorbe la classe scomparsa c) autoveicoli per trasporto promiscuo e che impropriamente chiama categoria.


Un mese e mezzo dopo ….


Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Stradale – Divisione II
 
N.300/A/21415/105/27
Roma, 3 febbraio 2000
 
OGGETTO: Destinazione, ai sensi dell’art. 82 del Codice della Strada, dei veicoli M1. Trasporto di cose.

……………
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Dipartimento dei Trasporti Terrestri con la circolare prot. n. 1927/FP3 del 14 dicembre 1999, nel ribadire l’idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria – i veicoli immatricolati per trasporto di persone – sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’art. 54, comma 1 lett.c), C.d.S..
I veicoli di categoria M1, quindi, possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi con l’obbligo, in questa ipotesi, dell’iscrizione
all’albo degli autotrasportatori.

… ..


Il Ministero dell’Interno, anch’esso chiamando categoria una classe di autoveicoli, ha dato una interpretazione estensiva della circolare del Ministero dei Trasporti estendendo a tutti i veicoli di categoria M1 la possibilità di trasportare cose.

In Sintesi:

Ministero dei Trasporti     solo le a) autovetture      possono trasportare cose.
Ministero dell’Interno       tutti i veicoli M1               possono trasportare cose.
Minus Labor Homini Salus (luigino)
superduke46
superduke46
27/09/2017 1761
Inserito il 20/02/2020 alle: 13:25:06
In risposta al messaggio di Elletufo del 20/02/2020 alle 12:22:53

Non riporto per intero le circolari Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI U. di G. MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE Segreteria Tecnica Roma, 14 dicembre 1999 Prot.
n° 1927/FP3 CIRC. U. di G. n° B86 OGGETTO: Destinazione, ai sensi dell’art. 82 del codice della strada, dei veicoli M1. Trasporto di cose. Pervengono numerosi ……… …………. Al fine di chiarire i dubbi di cui in pressa si precisa che: a) la categoria di veicoli per uso promiscuo, ………….. Tutto ciò premesso si chiarisce che, a seguito del recepimento della Direttiva citata in premessa, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’art.54, comma 1, lett. c), del C.d.S., vengono assorbiti nelle “autovetture” di cui alla lettera a) del medesimo articolo 54, comma 1, e pertanto i trasporti sin’ora effettuati con gli “autoveicoli per trasporto promiscuo” possono ora legittimamente effettuarsi con le “autovetture” con le medesime modalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 164 del C.d.S.. Ho voluto evidenziato in neretto che per il Ministero dei Trasporti é la classe a) autovetture che assorbe la classe scomparsa c) autoveicoli per trasporto promiscuo e che impropriamente chiama categoria. Un mese e mezzo dopo …. Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale Servizio Polizia Stradale – Divisione II   N.300/A/21415/105/27 Roma, 3 febbraio 2000   OGGETTO: Destinazione, ai sensi dell’art. 82 del Codice della Strada, dei veicoli M1. Trasporto di cose. …………… Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Dipartimento dei Trasporti Terrestri con la circolare prot. n. 1927/FP3 del 14 dicembre 1999, nel ribadire l’idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria – i veicoli immatricolati per trasporto di persone – sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’art. 54, comma 1 lett.c), C.d.S.. I veicoli di categoria M1, quindi, possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi con l’obbligo, in questa ipotesi, dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. ….. Il Ministero dell’Interno, anch’esso chiamando categoria una classe di autoveicoli, ha dato una interpretazione estensiva della circolare del Ministero dei Trasporti estendendo a tutti i veicoli di categoria M1 la possibilità di trasportare cose. In Sintesi: Ministero dei Trasporti   solo le a) autovetture     possono trasportare cose. Ministero dell’Interno     tutti i veicoli M1              possono trasportare cose.
Ministero dei Trasporti     solo le a) autovetture      possono trasportare cose.
Ministero dell’Interno       tutti i veicoli M1               possono trasportare cose.

tutto superato dal parere del ministero delle "app"
TheDevil
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23/11/2006 4244
Inserito il 20/02/2020 alle: 21:21:21
  
Elletufo ha scritto:
Non riporto per intero le circolari...
  
===============================
  
... che, per quanto mi riguarda, conosco praticamente a memoria.

Risale al 19/10/2007 la prima volta che ho citato nel forum la circolare MinInterno del 3 febbraio 2000.

Mi spiace pero' di non comprenderne l'attinenza con l'argomento qui discusso.

 
TheDevil
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23/11/2006 4244
Inserito il 20/02/2020 alle: 22:22:22
  
Il 14/02 scorso Roblungh ha scritto:
Io vorrei trovare qualche proprietario di autocaravan che sia stato sanzionato per il troppo peso e scoprire così REALMENTE quale articolo del CdS venga applicato: 167 o 169?
   
==============================
   
Si puo' sempre valutare l'opportunita' di interpellare direttamente il Ministero dell'Interno cui compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati (art. 11 CdS).

Eventualmente in calce alla lettera la cui redazione costituisce l'obiettivo di questa discussione.
 
--------------------
p.s. La dispensa ASAPS, come ho gia' scritto, non copre l'intera casistica delle violazioni nella specifica materia.
Prende in considerazione soltanto i veicoli destinati per costruzione al trasporto delle merci e non contempla invece i veicoli di cat. M1 nell' occasionale adibizione/utilizzo per un analogo trasporto, dal momento che sono progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli.
  
 
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Elletufo
Elletufo
17/07/2012 153
Inserito il 21/02/2020 alle: 20:15:26

Considerazioni
L’art. 167 c.1 recita:
I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.


L’art. 167 c.2 in maniera surrettizia aumenta la massa massima complessiva indicata sulla carta di circolazione dei veicoli del 5 percento con arrotondamento alle centinaia superiori.
Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione,….


Riprendo in parte la sintesi del mio ultimo intervento traendo delle conclusioni:
Ministero dei Trasporti
….vengono assorbiti nelle “autovetture” di cui alla lettera a) del medesimo articolo 54, comma 1, e pertanto i trasporti sin’ora effettuati con gli “autoveicoli per trasporto promiscuo” possono ora legittimamente effettuarsi con le “autovetture” con le medesime modalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 164 del C.d.S..
S intesi
Ministero dei trasporti: solo le a)autovetture possono trasportare legittimamente cose
e concludo io, di conseguenza la massa massima indicata nella Carta di Circolazione é aumentata surrettiziamente del 5 percento;il camper appartenendo ad una classe diversa non può trasportare legittimamente cose e di conseguenza la massa massima indicata nella Carta di Circolazione non é aumentata surrettiziamente del 5 percento


Ministero dell’Interno
fa dire al Ministero dei Trasporti:
Il Ministero dei Trasporti ….., nel ribadire l’idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria – i veicoli immatricolati per trasporto di persone – sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’art. 54, comma 1 lett.c), C.d.S..
trae la seguente conclusione:
I veicoli di categoria M1, quindi, possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose….


Sintesi
Ministero dell’Interno:      tutti i veicoli M1       possono trasportare cose.
Concludo il ragionamento
I camper appartengono alla categoria M1 e di conseguenza la massa massima indicata nella Carta di Circolazione é aumentata surrettiziamente del 5 percento.


Come avviene La misurazione della massa dei veicoli nel CdS?
Non ritengo sia questa la domanda da porsi.


Perchè La misurazione della massa dei veicoli é quella indicata negli articoli del CdS?
Questa é la domanda da porsi.


L’art. 1 non si limita ad enunciare i principi - assiomi o postulati o dogmi -(enunciati evidenti per sé, e che perciò non hanno bisogno di essere dimostrati, posti a fondamento di una teoria deduttiva;), ma indica anche, e soprattutto, gli obiettivi da perseguire a partire dalla riduzione esplicita di vari costi economici, sociali e ambientali ed altri obiettivi che implicitamente vanno a influenzare i suddetti costi.
E si ritorna così al mercato delle regole.


Ps
l’idoneità, dal punto di vista tecnico , dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose,
pone sullo stesso piano l’utilizzo per il trasporto di persone e l’utilizzo per trasporto di cose non rende quest'ultimo occasionale.

La congiunzione "anche" ha la funzione di continuare una enumerazione nel momento in cui esauriti gli elementi che hanno le medesime caratteristiche si inizia con altri elementi dello stesso elenco ma con caratteristiche differenti.

Con questo concludo la mia partecipazione a questo forum essendo chiamato ad altri improrogabili impegni.
Buon Lavoro.

 
Minus Labor Homini Salus (luigino)
TheDevil
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23/11/2006 4244
Inserito il 25/02/2020 alle: 22:22:22
  
Elletufo ha scritto:
L’art. 167 c.2 in maniera surrettizia aumenta la massa massima complessiva indicata sulla carta di circolazione dei veicoli del 5 percento con arrotondamento alle centinaia superiori.
[...omissis...]
Concludo il ragionamento: I camper appartengono alla categoria M1 e di conseguenza la massa massima indicata nella Carta di Circolazione é aumentata surrettiziamente del 5 percento.
   
==============================

Pur riguardando l'art. 167 CdS e gli autocaravan, il ragionamento esposto da Elletufo non ha attinenza con l'argomento della presente discussione che tratta la massa dei veicoli nel CdS a livello generale, al fine di individuare i criteri seguiti in sede di relativa misurazione da parte degli operatori di polizia stradale.

C'e' inoltre da considerare che questo ragionamento e' comunque basato su una ipotesi impropria, perche' mette assieme tra loro elementi incompatibili: il comma 2 dell'art. 167 ed i veicoli di cat. M1.

Infatti il comma 2 dell'art. 167 riguarda i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 10 t.

Invece i veicoli di cat. M1 devono avere, per costruzione, una massa autorizzata non superiore ad 8 t.

Il ragionamento va, quindi, riformulato a partire dal comma 3 dello stesso art. 167 CdS, riguardante i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, e potrebbe essere approfondito in una separata discussione.

Temo peraltro che qualche camperista possa prendere per buono questo ragionamento cosi' com'e'.
  
--------------------
CdS, art. 167 "Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi"
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorche' la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.
  

 
TheDevil
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23/11/2006 4244
Inserito il 28/02/2020 alle: 22:22:22
  
IL TRASPORTO DI COSE NEL CDS/59 (DPR 393/59)
  
Nell'intervento del 19/02 che apre questa pagina ho scritto:
Nelle disposizioni concernenti la massa dei veicoli il legislatore non utilizza mai il termine "tolleranza", d'uso comune tra gli utenti della strada.
In alternativa all'espressione "eccedenza di massa [non sanzionabile]", il legislatore utilizza infatti il termine "franchigia" negli artt. 10 e 167.

   
Ad un controllo "storico" della normativa in materia di trasporto di cose devo procedere ad una rettifica della mia affermazione.

Per indicare l'eccedenza non sanzionabile del 5%, il legislatore ha utilizzato il termine:
- "tolleranza" nell'art.121 del CdS/59 dal 10-06-1976 al 04-03-1982
- "franchigia" dal 05-03-1982 (sia nell'art. 121 del CdS/59 sia nell'art. 167 del CdS vigente).

Nel testo completamente riscritto dell'art. 121 del CdS/59, a far tempo dal 05-03-1982, il comma 8 conferma le conclusioni cui ero gia' pervenuto con la lettura del vigente CdS:
Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del 5 per cento.

Per il legislatore la franchigia del 5% non e' affatto prevista per compensare l'errore strumentale, che e' sempre rimasto fuori dalle sue intenzioni.

Se avesse avuto anche una parziale funzione di assorbimento dell'errore strumentale, la franchigia del 5% si sarebbe dovuta applicare in tutti i casi di misurazione della massa dei veicoli gia' nel CdS/59.

Nel presentare il "nuovo" CdS/59 in un testo pubblicato dalla casa editrice Le Monnier, il Capitano Dott. Gesino Jannoni commenta l'art. 121 come segue:
L'entita' della sanzione penale e' commisurata al pericolo che il sovraccarico dei veicoli comporta per la sicurezza della circolazione e giustamente si vieta il proseguimento del viaggio se il carico non venga prima riportato ai limiti consentiti.

Con il traffico esistente nel 1959 il sovraccarico dei veicoli era gia' considerato pericoloso per la sicurezza della circolazione e si aggiungeva l'avverbio "giustamente" per commentare il divieto di prosecuzione del viaggio in sovraccarico.

Gia' nel passaggio dalla versione originaria (DPR 956/1958) alla versione finale (DPR 393/1959), il CdS/59 presenta la prima "agevolazione" all'autotrasporto.

DPR 956/1958, art.121 "Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi"
1. Sui veicoli a motore, rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati, il trasporto di cose non puo' superare la portata utile [...]
2. In casi particolari nei quali non sia possibile la determinazione del peso esatto, nonche' per cose per loro natura soggette a subire durante il trasporto aumenti di peso per umidita' o pioggia, e' ammessa una differenza di peso fino al cinque per cento della portata.
3. Chiunque circola con un veicolo il cui carico supera la portata utile [...] e' punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. [...]
4. I conducenti sono tenuti altresi' a scaricare immediatamente il carico eccedente.


DPR 393/1959, art.121 "Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi"
1. Sui veicoli a motore, rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati, il trasporto di cose non puo' superare la portata utile [...]
2. Nei casi in cui non sia possibile la determinazione del peso esatto, nonche' per cose per loro natura soggette a subire durante il trasporto aumenti di peso per umidita' o pioggia, e' ammessa una differenza di peso fino al cinque per cento del peso complessivo.
3. Chiunque circola con un veicolo il cui carico supera la portata utile [...] e' punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. [...]
4. Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non avra' provveduto a riportare il carico nei limiti di legge.


In entrambe le versioni la disposizione e' riferita alla portata del veicolo e la prosecuzione del viaggio non e' consentita se prima non viene eliminato l'eventuale carico eccedente rispetto alla portata.

La differenza di peso fino al 5% e' ammessa soltanto in casi particolari ma detta percentuale va calcolata:
- sulla portata nel DPR 956/1958;
- sul peso complessivo (ossia tara+portata) nel DPR 393/1959.

Con questo semplice "ritocco" legislativo c'e' un evidente aumento nella differenza di peso da considerare, ammessa comunque solo in casi particolari!

Con la Legge 313/1976 si introduce nell'art. 121 del CdS/59 l'impianto sanzionatorio che sopravvive sostanzialmente ancora adesso:
- la differenza di peso fino al 5% (soltanto per casi particolari) viene generalizzata in una fascia di eccedenza non sanzionabile del 5% da riconoscere a tutti i veicoli che trasportano cose;
- la prosecuzione del viaggio viene consentita con un sovraccarico del 10% rispetto alla massa complessiva del veicolo (cioe' il doppio dell'eccedenza non sanzionabile).

Infine con la Legge 38/1982 si introduce nell'art. 121 del CdS/59:
- l'arrotondamento per eccesso dei valori di massa complessiva e di tutti quelli ricavati per percentuale su detta massa;
- la previsione di una differente suddivisione dell'eccedenza (al fine di individuazione della sanzione da applicare) per i veicoli di massa complessiva fino a 10 t.
  
 
impiegatodelvolante
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14/01/2010 19086
Inserito il 29/02/2020 alle: 09:00:39
Appunto, solo in casi particolari, con materiale che sia difficile da determinarne il peso, ad esempio gli inerti, 10 metri cubi di sabbia, cambia di parecchio in base a quanta acqua è  presente al suo interno, mentre 10 bancali di forati si sa esattamente quanto pesano.
in un camper, tolti forse qualche indumento, si sa esattamente il peso di ciò  che si è  caricato e sopratutto, come dice il codice, non varia il suo peso durante il trasporto in base alla condizioni meteo
Silvio
enzov1100
enzov1100
-
Inserito il 03/05/2021 alle: 10:47:35

A richiesta di Grinza riguardo il dubbio sull'art. 167 o 169 riporto quello che avevo trovato e che precisa meglio quanto riguarda i camper:

A seguire la risposta avuta dal sito ufficiale della Polizia di Stato in merito al problema della circolazione con veicoli oltre il peso consentito:
 
Circolazione con veicoli oltre il peso consentito
 
Grazie per aver visitato il sito della Polizia di Stato.
 
Ai sensi dell'art.167 c.d.s. il superamento della massa complessiva a pieno carico del veicolo è sanzionato - per i veicoli che abbiano una massa complessiva non superiore alle 10 t - in ragione della percentuale di superamento determinata dall'eccedenza. Alla massa massima viene applicata comunque una franchigia del 5% oltre la quale scattano le sanzioni.
 
Esempio: autocaravan di massa massima a pieno carico di kg 3.500 che circola in realtà con una massa di kg 4.000. La sanzione viene applicata calcolando la differenza tra il peso riscontrato e la massa massima con l'aggiunta della franchigia: kg 4.000- (3.500+5%)= kg 325 = +9,3% della massa massima : pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 36,00 con la decurtazione di un punto dalla patente (art.167, comma 3, c.d.s. ).

 
I say what I think that is what I do. La pratica spesso supera la matematica.

Modificato da enzov1100 il 03/05/2021 alle 11:01:34
Grinza
Grinza
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16/02/2006 52748
Inserito il 03/05/2021 alle: 12:27:38
In risposta al messaggio di enzov1100 del 03/05/2021 alle 10:47:35

A richiesta di Grinza riguardo il dubbio sull'art. 167 o 169 riporto quello che avevo trovato e che precisa meglio quanto riguarda i camper: A seguire la risposta avuta dal sito ufficiale della Polizia di Stato in merito
al problema della circolazione con veicoli oltre il peso consentito:   Circolazione con veicoli oltre il peso consentito   Grazie per aver visitato il sito della Polizia di Stato.   Ai sensi dell'art.167 c.d.s. il superamento della massa complessiva a pieno carico del veicolo è sanzionato - per i veicoli che abbiano una massa complessiva non superiore alle 10 t - in ragione della percentuale di superamento determinata dall'eccedenza. Alla massa massima viene applicata comunque una franchigia del 5% oltre la quale scattano le sanzioni.   Esempio: autocaravan di massa massima a pieno carico di kg 3.500 che circola in realtà con una massa di kg 4.000. La sanzione viene applicata calcolando la differenza tra il peso riscontrato e la massa massima con l'aggiunta della franchigia: kg 4.000- (3.500+5%)= kg 325 = +9,3% della massa massima : pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 36,00 con la decurtazione di un punto dalla patente (art.167, comma 3, c.d.s. ).  
Scusa ma non ho richiesto proprio nulla anche perché il problema fuori peso a me non interessa 
Ho solo fatto notare che in una discussione recente due funzionari di PS presenti qui su COL (forse ce ne sono anche di più) che la sanzione da Applicare è del codice 169 perché il camper non è un mezzo che trasporta solo cose ma persone e cose.
Se questa affermazione (non mia) non è veritiera non l’ho certo detta io.
Nel tuo caso comunque anche se fosse valida la 167 il tuo superamento ‘legale’ del 15% varrebbe solamente in ambito nazionale

Il tutto senza voglia di polemica come hai scritto ma gusto per una informazione, io non so chi ha ragione o a cosa conviene dare ragione ma ho solo riportato quanto recentemente discusso.
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende

Modificato da Grinza il 03/05/2021 alle 12:29:33
enzov1100
enzov1100
-
Inserito il 03/05/2021 alle: 13:56:47

Se non ti interessa non capisco il motivo per cui ci torni sempre sopra...
L'informazione per sentito dire, diventa male informazione.
A me va bene così, la 169 manco parla di pesi, in Francia, Spagna e Germania difficilmente pesano; mi sono fatto comunque tutte le traduzioni, se devo passare dalla Svizzera o dall'Austria, e non è che ci tengo molto, scendo prima la moto e con il peso sono apposto...
La polemica l'avete portata avanti tu e l'altro, sull'altro thread, è un dato di fatto ed io non ho partecipato, basta leggere.
I say what I think that is what I do. La pratica spesso supera la matematica.

Modificato da enzov1100 il 03/05/2021 alle 14:29:11
Grinza
Grinza
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16/02/2006 52748
Inserito il 03/05/2021 alle: 15:06:12
In risposta al messaggio di enzov1100 del 03/05/2021 alle 13:56:47

Se non ti interessa non capisco il motivo per cui ci torni sempre sopra... L'informazione per sentito dire, diventa male informazione. A me va bene così, la 169 manco parla di pesi, in Francia, Spagna e Germania difficilmente
pesano; mi sono fatto comunque tutte le traduzioni, se devo passare dalla Svizzera o dall'Austria, e non è che ci tengo molto, scendo prima la moto e con il peso sono apposto... La polemica l'avete portata avanti tu e l'altro, sull'altro thread, è un dato di fatto ed io non ho partecipato, basta leggere.
Era solo per comunicazione, ho sempre sostenuto che in Italia non pesano e la Svizzera si può evitare, negli altri paesi ti posso dire che in Germania una volta hanno deviato tutti nell’area di servizio, a me hanno visto il Go-box e mi hanno fatto cenno di uscire, cosa è successo non lo so.
Peró è quasi impossibile, camperista dal 1985, girata tutta l’Europa fermato 3 volte dalla polizia, Svizzera compreso...la probabilità è bassissima 
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
Lollipibus
Lollipibus
27/12/2019 537
Inserito il 27/11/2021 alle: 11:33:12
Riprendo questo vecchio argomento...
ho trovato questo su internet

https://polizialocale-mase.blog...

Su richiesta esplicita, si dichiara che le autocaravan non possono essere soggette alla tolleranza del 5%. Come già descritto sopra.

Se ho interpretato bene...

 
Lollipibus
impiegatodelvolante
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14/01/2010 19086
Inserito il 27/11/2021 alle: 13:58:00
In risposta al messaggio di Lollipibus del 27/11/2021 alle 11:33:12

Riprendo questo vecchio argomento... ho trovato questo su internet Su richiesta esplicita, si dichiara che le autocaravan non possono essere soggette alla tolleranza del 5%. Come già descritto sopra. Se ho interpretato bene...  
Interessante, grazie per la condivisione 
Silvio
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 1649
Inserito il 27/11/2021 alle: 14:05:36
In risposta al messaggio di Lollipibus del 27/11/2021 alle 11:33:12

Riprendo questo vecchio argomento... ho trovato questo su internet Su richiesta esplicita, si dichiara che le autocaravan non possono essere soggette alla tolleranza del 5%. Come già descritto sopra. Se ho interpretato bene...  
Grazie.
Lo stolto non sa tacere
Grinza
Grinza
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16/02/2006 52748
Inserito il 08/02/2022 alle: 18:55:03
Ora è chiaro 

Per i camper vale SOLO la 169 del cds, quindi tolleranza ZERO

https://www.piemmenews.it/uffic...
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende

Modificato da Grinza il 08/02/2022 alle 18:55:41
Lollipibus
Lollipibus
27/12/2019 537
Inserito il 09/02/2022 alle: 00:29:36
Sempre utile rispolverare questo argomento.
Ma come ho imparato al lavoro, e visto e vissuto sul forum, è necessario sottolineare come il fatto di viaggiare in sovrappeso ha si una conseguenza legale, assicurativa etc. Ma soprattutto espone noi e le nostre famiglie (e degli altri utenti stradali) ad un rischio ben maggiore.
a 100kmh, fermare 200kg di meno può significare evitare un incidente. 

 
Lollipibus
Armando
Armando
11/08/2003 5045
Inserito il 09/02/2022 alle: 11:48:42
In risposta al messaggio di TheDevil del 19/02/2020 alle 22:22:22

   Prima Chorus e poi IlVagabondo hanno segnalato nel forum la disponibilita' on-line della lettera prot.n.300/A/8627/19/108/5/1 del 14-10-2019, con la quale il MinInterno ha dato risposta al quesito formulato da una societa'
di autotrasporto riguardo all'art.167 CdS. Questa lettera ha una insolita particolarita' perche' acclude anche una fotocopia dell'originale quesito come pervenuto negli uffici ministeriali via PEC. L'annotazione manuale in alto indica che l'esame del quesito e' stato affidato al VQA dott. Protospataro, autore di un noto prontuario del CdS di larga diffusione presso gli operatori di polizia stradale. A fronte del quesito formulato nella conclusione della richiesta avrei risposto nei termini seguenti, dopo la tipica introduzione di una lettera di riscontro: Si fa riferimento alla Vs. [...] Riguardo al Vs. quesito si precisa che la circolazione di un veicolo con massa superiore a quella indicata nella Carta di Circolazione, ma entro il limite del 5% rispetto a detta massa, non puo' mai considerarsi una regola comportamentale eventualmente ricorrente nel tempo. Invero, nelle condizioni anzidette, la circolazione del veicolo costituisce comunque violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Peraltro, qualora nelle condizioni anzidette il veicolo risulti utilizzato per il trasporto di merci non-pericolose, la violazione non e' soggetta a sanzione ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada. Meno si scrive (pur con una esauriente risposta), minori sono le occasioni di incorrere in errori. Per procedere nella terza parte della discussione, mi soffermo su alcune frasi della suddetta lettera (in parte gia' evidenziate da Elletufo). Dal PRIMO periodo: ... tolleranza del 5% rispetto alla massa accertata... Questa espressione evidenzia due errori da parte dell'ufficio ministeriale che l'ha scritta. Nelle disposizioni concernenti la massa dei veicoli il legislatore non utilizza mai il termine tolleranza, d'uso comune tra gli utenti della strada. In alternativa all'espressione eccedenza di massa [non sanzionabile], il legislatore utilizza infatti il termine franchigia negli artt. 10 e 167. Il secondo errore consiste nell'indicazione della massa accertata quale base di calcolo per la percentuale del 5%, che e' invece stabilita dal legislatore nella massa indicata nella carta di circolazione ossia la massa autorizzata. La massa accertata corrisponde notoriamente al risultato della misurazione fornito dallo strumento utilizzato. Il passaggio sopra citato va quindi corretto in: ... franchigia del 5% rispetto alla massa autorizzata... Dal PRIMO periodo: ... sui veicoli adibiti al trasporto di cose. DAL SECONDO periodo: L'art. 167 del Codice della Strada disciplina il trasporto di cose sui veicoli a motore... In questi due passaggi la lettera del MinInterno specifica che l'art. 167 CdS e' stato previsto dal legislatore per regolamentare la circolazione dei veicoli utilizzati per il trasporto di cose, ossia le merci secondo la terminologia comunitaria. Dal TERZO periodo: Il legislatore, tuttavia, ha previsto che [...] sia sempre possibile un errore strumentale ovvero una variabilita' del peso degli oggetti trasportati dovuta, essenzialmente, a fattori ambientali. Anche qui c'e' un errore lessicale inammissibile per un ufficio ministeriale: peso degli oggetti invece di massa delle merci. Per quante ricerche abbia fatto non sono riuscito a trovare il passaggio normativo nel quale il legislatore abbia effettivamente espresso la previsione di questi due motivi per l'introduzione della franchigia nell'art. 167. A parte che l'errore strumentale si applica sul risultato della misurazione (massa accertata) e non sul valore di massa sottoposto a verifica (massa autorizzata, come invece dispone attualmente il legislatore per il calcolo della franchigia), non e' affatto chiaro se l'avverbio di tempo sempre sia riferito al solo art. 167 oppure all'intero CdS. Se la franchigia e' prevista come implicita applicazione dell'errore strumentale nella misurazione della massa dei veicoli nell'ambito dell'art. 167, la franchigia dovrebbe trovare applicazione anche nelle analoghe misurazioni contemplate in altri articoli del CdS. E su questo specifico punto aspetto a vedere se e cosa il Ministero rispondera'. C'e' poi l'altro asserito motivo di introduzione della franchigia ossia la variabilita' della massa delle merci trasportate dovuta, essenzialmente, a fattori ambientali. In relazione a questo motivo la franchigia non dovrebbe essere applicata alla generalita' dei veicoli che trasportano merci, come in realta' accade, ma soltanto a quelli con piano di carico scoperto che stanno trasportando merci suscettibili di assorbimento delle precipitazioni atmosferiche. In alcuni stati esteri con frequenti precipitazioni atmosferiche la disciplina della circolazione stradale attribuisce al conducente del veicolo, se con piano di carico scoperto, la responsabilita' di caricare una quantita' di merce inferiore a quella massima autorizzata alla partenza del trasporto, al fine di tenere conto degli appesantimenti durante il percorso e mantenere sempre il veicolo entro il proprio valore di massa autorizzata. La motivazione dei fattori ambientali per l'applicazione della franchigia non regge affatto nei riguardi di tutti i veicoli con piano di carico chiuso. Non regge neanche nei riguardi dei veicoli che, pur con piano di carico scoperto, trasportano merci per le quali i fattori ambientali sono ininfluenti (a semplice esempio, un container). Dal TERZO periodo: Per tale ragione e' stata prevista una tolleranza rispetto alla massa accertata... Nel terzo periodo della lettera viene ripetuto l'errore concettuale gia' espresso nel primo periodo, segno di un radicato convincimento del redattore ministeriale al riguardo. A questo punto ho completato la raccolta della documentazione per affrontare l'ultima parte della discussione, la piu' difficile, ossia la redazione della lettera al MinInterno con la richiesta di chiarimenti sui punti sin qui evidenziati. Anche su questa terza parte della discussione sono ben graditi commenti costruttivi di integrazione/correzione a rifinitura delle considerazioni espresse.     
Essendo tornati a questo thread per l'attualità dell'argomento, noto l'inciso di The Devil

"
Dal TERZO periodo: Il legislatore, tuttavia, ha previsto che [...] sia sempre possibile un errore strumentale ovvero una variabilita' del peso degli oggetti trasportati dovuta, essenzialmente, a fattori ambientali.

Anche qui c'e' un errore lessicale inammissibile per un ufficio ministeriale: "peso degli oggetti" invece di "massa delle merci".
"
..che parla di errore dell'uff. Ministeriale.
Non sono d'accordo, in questo senso:
La massa del veicolo da rilevare è quella che è, non ha variabilità. 
Il valore che misuriamo direttamente, tramite bilancia o simile strumento, è invece il peso di quella massa, ed essendo possibile l'errore strumentale questa misura di peso sarà appunto variabile da strumento a strumento.
Quindi mi pare corretto che abbiano parlato di "variabilità del peso"

(Solo un dettaglio eh  smiley)

 
_____________ Armando

Modificato da Armando il 11/02/2022 alle 18:22:25
albertinistrike
albertinistrike
24/06/2019 131
Inserito il 28/02/2022 alle: 21:48:34
In risposta al messaggio di Lollipibus del 09/02/2022 alle 00:29:36

Sempre utile rispolverare questo argomento. Ma come ho imparato al lavoro, e visto e vissuto sul forum, è necessario sottolineare come il fatto di viaggiare in sovrappeso ha si una conseguenza legale, assicurativa etc. Ma
soprattutto espone noi e le nostre famiglie (e degli altri utenti stradali) ad un rischio ben maggiore. a 100kmh, fermare 200kg di meno può significare evitare un incidente.   
il problema sono le bilance omologati sono sempre diversi risultati cambia da 50 a 150 kg esempio lo stesso giorno alla revisione motorizzazione dava il peso di 3260 kg , mentre appena uscito e pesato sulla pesa nuova del comune dava 3360 come si spiega queste differenze nonostante sono omologati a norma?
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