Prima
Chorus e poi
IlVagabondo hanno segnalato nel forum la disponibilita' on-line della
lettera prot.n.300/A/8627/19/108/5/1 del 14-10-2019, con la quale il MinInterno ha dato risposta al quesito formulato da una societa' di autotrasporto riguardo all'art.167 CdS.
Questa lettera ha una insolita particolarita' perche' acclude anche una fotocopia dell'originale quesito come pervenuto negli uffici ministeriali via PEC.
L'annotazione manuale in alto indica che l'esame del quesito e' stato affidato al VQA dott. Protospataro, autore di un noto "prontuario del CdS" di larga diffusione presso gli operatori di polizia stradale.
A fronte del quesito formulato nella conclusione della richiesta avrei risposto nei termini seguenti, dopo la tipica introduzione di una lettera di riscontro:
Si fa riferimento alla Vs. [...]
Riguardo al Vs. quesito si precisa che la circolazione di un veicolo con massa superiore a quella indicata nella Carta di Circolazione, ma entro il limite del 5% rispetto a detta massa, non puo' mai considerarsi "una regola comportamentale eventualmente ricorrente nel tempo"
.
Invero, nelle condizioni anzidette, la circolazione del veicolo costituisce comunque violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Peraltro, qualora nelle condizioni anzidette il veicolo risulti utilizzato per il trasporto di merci non-pericolose, la violazione non e' soggetta a sanzione ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.
Meno si scrive (pur con una esauriente risposta), minori sono le occasioni di incorrere in errori.
Per procedere nella
terza parte della discussione, mi soffermo su alcune frasi della suddetta lettera (in parte gia' evidenziate da
Elletufo ).
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Dal PRIMO periodo:
... tolleranza del 5% rispetto alla massa accertata...
Questa espressione evidenzia due errori da parte dell'ufficio ministeriale che l'ha scritta.
Nelle disposizioni concernenti la massa dei veicoli il legislatore non utilizza mai il termine "tolleranza", d'uso comune tra gli utenti della strada.
In alternativa all'espressione "eccedenza di massa [non sanzionabile]", il legislatore utilizza infatti il termine "franchigia" negli artt. 10 e 167.
Il secondo errore consiste nell'indicazione della
massa accertata quale base di calcolo per la percentuale del 5%, che e' invece stabilita dal legislatore nella
massa indicata nella carta di circolazione ossia la
massa autorizzata.
La
massa accertata corrisponde notoriamente al risultato della misurazione fornito dallo strumento utilizzato.
Il passaggio sopra citato va quindi corretto in:
... franchigia del 5% rispetto alla massa autorizzata...
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Dal PRIMO periodo:
... sui veicoli adibiti al trasporto di cose. DAL SECONDO periodo:
L'art. 167 del Codice della Strada disciplina il trasporto di cose sui veicoli a motore...
In questi due passaggi la lettera del MinInterno specifica che l'art. 167 CdS e' stato previsto dal legislatore per regolamentare la circolazione dei veicoli utilizzati per il trasporto di cose, ossia le merci secondo la terminologia comunitaria.
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Dal TERZO periodo:
Il legislatore, tuttavia, ha previsto che [...] sia sempre possibile un errore strumentale ovvero una variabilita' del peso degli oggetti trasportati dovuta, essenzialmente, a fattori ambientali.
Anche qui c'e' un errore lessicale inammissibile per un ufficio ministeriale: "peso degli oggetti" invece di "massa delle merci".
Per quante ricerche abbia fatto non sono riuscito a trovare il passaggio normativo nel quale il legislatore abbia effettivamente espresso la previsione di questi due motivi per l'introduzione della "franchigia" nell'art. 167.
A parte che l'
errore strumentale si applica sul risultato della misurazione (
massa accertata) e non sul valore di massa sottoposto a verifica (
massa autorizzata, come invece dispone attualmente il legislatore per il calcolo della "franchigia"), non e' affatto chiaro se l'avverbio di tempo "sempre" sia riferito al solo art. 167 oppure all'intero CdS.
Se la "franchigia" e' prevista come implicita applicazione dell'
errore strumentale nella misurazione della massa dei veicoli nell'ambito dell'art. 167, la "franchigia" dovrebbe trovare applicazione anche nelle analoghe misurazioni contemplate in altri articoli del CdS.
E su questo specifico punto aspetto a vedere se e cosa il Ministero rispondera'.
C'e' poi l'altro asserito motivo di introduzione della "franchigia" ossia
la variabilita' della massa delle merci trasportate dovuta, essenzialmente, a fattori ambientali.
In relazione a questo motivo la "franchigia" non dovrebbe essere applicata alla generalita' dei veicoli che trasportano merci, come in realta' accade, ma soltanto a quelli con piano di carico scoperto che stanno trasportando merci suscettibili di assorbimento delle precipitazioni atmosferiche.
In alcuni stati esteri con frequenti precipitazioni atmosferiche la disciplina della circolazione stradale attribuisce al conducente del veicolo, se con piano di carico scoperto, la responsabilita' di caricare una quantita' di merce inferiore a quella massima autorizzata alla partenza del trasporto, al fine di tenere conto degli "appesantimenti" durante il percorso e mantenere sempre il veicolo entro il proprio valore di
massa autorizzata.
La motivazione dei fattori ambientali per l'applicazione della "franchigia" non regge affatto nei riguardi di tutti i veicoli con piano di carico chiuso.
Non regge neanche nei riguardi dei veicoli che, pur con piano di carico scoperto, trasportano merci per le quali i fattori ambientali sono ininfluenti (a semplice esempio, un container).
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Dal TERZO periodo:
Per tale ragione e' stata prevista una tolleranza rispetto alla massa accertata...
Nel terzo periodo della lettera viene ripetuto l'errore concettuale gia' espresso nel primo periodo, segno di un radicato convincimento del redattore ministeriale al riguardo.
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A questo punto ho completato la raccolta della documentazione per affrontare l'ultima parte della discussione, la piu' difficile, ossia la redazione della lettera al MinInterno con la richiesta di chiarimenti sui punti sin qui evidenziati.
Anche su questa terza parte della discussione sono ben graditi commenti costruttivi di integrazione/correzione a rifinitura delle considerazioni espresse.