">id="quote"> [1.]id="red"> Dopo una contestazione protrattasi per circa 13 pagine di interventi nel 'topic'
#119027
, hai finalmente ammesso la fondatezza della mia affermazione sub [0.]id="red"> e sei passato a contestare le due successive giustificazioni. Per quanto riguarda l'asserita esistenza di AA che<
quote:Emilia-Romagna L.R. 28-7-2004 n. 16 Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità. Art. 15 Aree attrezzate di sosta temporanea.id="blue"> 1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all’aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L’avvio dell’attività è intrapreso a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui l’area è ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell’atto di Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, riguardante le strutture ricettive all’aria aperta. 2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. 3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive>>
quote:Emilia-Romagna Delib.G.R. 2-11-2004 n. 2150. L.R. n. 16/2004, art. 3, comma 2 - Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per la autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta. omissis Aree di sosta Le nuove aree di sosta di cui all'art. 15 della L.R. n. 16/2004id="blue"> devono essere dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentirne la fruibilità notturna in sicurezza. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I.; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale; e) impianto di distribuzione di energia elettrica agli ospiti (da aggiornare periodicamente alle norme di sicurezza per la più scrupolosa protezione degli utenti); f) impianto antincendio certificato da un tecnico abilitato, conforme alle normative in vigore, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi; g) in ogni area di sosta devono essere presenti almeno due servizi igienici, di cui almeno uno attrezzato per i portatori di handicap; h) toponomastica della città. Le aree di sosta esistenti devono conformarsi ai requisiti previsti per le nuove strutture entro 3 anni dalla pubblicazione del presente atto. L'area di sosta deve essere realizzata in modo da permettere il deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di polvere, essere facilmente accessibile ai veicoli, essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale e segnaletica orizzontale. Qualora i servizi forniti fossero a pagamento, i prezzi dei servizi offerti devono essere comunicati alla Provincia competente per territorio, entro il primo ottobre di ogni anno con validità dal primo anno successivo. È consentita una ulteriore variazione entro il primo marzo dell'anno successivo con validità dal primo giugno dello stesso anno. I prezzi dei servizi devono essere riepilogati in una apposita tabella all'ingresso dell'area di sosta. I Comuni possono concedere una proroga del termine per l'adeguamento dei requisiti per le aree di sosta esistenti su aree con destinazione urbanistica non compatibile con la nuova destinazione. La proroga del termine è accordabile al fine di consentire la modifica degli strumenti urbanistici ovvero per l'individuazione di aree alternative, e non può essere superiore a due anni rispetto al termine vigente del 14 dicembre 2007. La proroga è inoltre subordinata alla presenza dei seguenti servizi: almeno un servizio di scarico, almeno due servizi igienici, anche non fissi, e sia previsto un erogatore di acqua utilizzabile anche a fini antincendio e almeno un estintore. >>
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 10/01/2011 23:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Se le aree di sosta non sono da considerarsi "strutture ricettive", e poichè le Regioni non possono legiferare in materia di circolazione stradale, esse cosa sono?>> Se ne e' gia' molto discusso e da quanto emerso : - le aree di sosta normate dalle LR sul turismo (quelle denominate ADS) sono "strutture ricettive" ovvero aree dove si puo' aprire il tendalino, tirar fuori sedie/tavolini, stendere i panni all'esterno del camper, ... - le aree di sosta normate dal CdS (qulle denominate AA) sono "pubbliche pertinenze stradali" (NB al pari nei "normali" parcheggi) ovvero aree dove si puo' solo sostare e quindi NON si puo' aprire il tendalino, tirar fuori sedie/tavolini, stendere i panni all'esterno del camper, ... Ivanoid="blue">
quote:Originally posted by ippocampo2009 ... qui una parola vorrei dirla. [1]id="red"> Se le aree di sosta non sono da considerarsi "strutture ricettive", e poichè le Regioni non possono legiferare in materia di circolazione stradale, esse cosa sono? [2]id="red"> mi sembra che la questione sia chiara. [3]id="red"> Che poi le regioni usino indifferentemente la definizione "area attrezzata" e "area di sosta" questo è vero. [4]id="red">>> [1]id="red"> Confido che pòssano essere molte di piu'. [2]id="red"> Sono anch'io curioso di conoscere la risposta di SergioRM. [3]id="red"> Anche per me. Non ho alcun dubbio, da anni, che tutte le strutture per il turismo all'aria aperta (comunque denominate e definite nelle varie normative regionali) dèbbano intendersi destinate all'accoglienza dei turisti e, quindi, strutture ricettive. [4]id="red"> E' proprio la voluta conseguenza delle ben orchestrate "leggende metropolitane" diffuse nel mondo del camperismo in Italia. Mi riservo di farti qualche specifico esempio, in àmbito legislativo regionale, con un separato intervento.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 12/01/2011 14:01:35 (> Direi che e' vero nel caso di normative regionali sul turismo. Ma con il camper si puo' anche sostare in pubbliche pertinenze stradali normate dal CdS nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 CdS (ed in tal caso nulla vieta di dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo). Ivano PS: cmq pare continuino ad esserci delle difficolta' a rintracciare delle aree di sosta cosi' come definite dalle (varie [:(!][xx(]) leggi regionali sul turismo (vedasi inVisualizza messaggio in nuova finestra
) le strutture per il turismo all'aria aperta (comunque denominate e definite nelle varie normative regionaliid="red">) dèbbano intendersi destinate all'accoglienza dei turisti e, quindi, strutture ricettive.>
https://forum.camperonline.it/#...
)id="blue">quote:REGIONE EMILIA-ROMAGNA - L.R. 28 luglio 2004, n. 16 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita' Art. 15 (Aree attrezzate di sosta temporanea) I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza e' permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.id="green">>
REGIONE SICILIA - L.R. 13 marzo 1982, n. 14 - Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta Art. 2 (Norme urbanistiche), comma 7-bis [ex L.R. 13/2006) I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza e' consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive.id="green">
REGIONE UMBRIA - L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 - Legislazione turistica regionale Art. 43 (Aree attrezzate di sosta temporanea) I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta e' consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.id="green">
REGIONE VENETO - L.R. 4 novembre 2002, n. 33 - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo Art. 44 (Aree attrezzate di sosta temporanea) I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e all'articolo 378 del regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni devono essere dotate di: [...omissis...] La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni provvedono alla gestione delle aree di cui al presente articolo direttamente o mediante apposite convenzioni.id="green">
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quote:> Davanti alla sostanziale coincidenza dei testi normativi surriportati ritengo di poter ipotizzare due motivazioni: 1) i due legislatori del 2006 (Sicilia ed Umbria) si sono ispirati all'idea del legislatore 2004 (Emilia-Romagna), oppure all'idea del legislatore 2002 (Veneto); 2) i quattro legislatori "sono stati ispirati" da un'unica fonte esterna. Sulla scorta della tua cospicua esperienza in materia normativa mi piacerebbe sapere quale sia, a tuo avviso, l'ipotesi piu' probabile. Confido che, successivamente, tu mi voglia anche aiutare ad approfondire i contenuti (sia apparenti sia reconditi) delle citate disposizioni, nell'interesse dei lettori del forum, con l'ausilio della discussione gia' sviluppataOriginally posted by ippocampo2009
Che poi le regioni usino indifferentemente la definizione "area attrezzata" e "area di sosta" questo è vero.Originally posted by TheDevil
E' proprio la voluta conseguenza delle ben orchestrate "leggende metropolitane" diffuse nel mondo del camperismo in Italia. Mi riservo di farti qualche specifico esempio, in àmbito legislativo regionale, con un separato intervento.>
qui
.quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 12/01/2011 10:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E' palese che nel mio intervento facessi riferimento alla definizione così come utilizzata nelle norme regionali le quali, come detto, non hanno alcuna competenza in materia di CdS.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 12/01/2011 14:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Confido che pòssano essere molte di piu'.>> Compatibilmente con il poco tempo a disposizione e l'impegno profuso nell'altro forum, cercherò di partecipare con più assiduità...
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 13/01/2011 17:17:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per la verità le leggi regionali in materia più "datate" (così come approvate originariamente e non frutto di successive modifiche) mi sembra siano L.R. 23-7-1996 n. 31 delle Marche
quote:Art. 1 Finalità. [1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a supporto del turismo itinerante]. Art. 2 Aree di sosta. [1. I Comuni, in attuazione dell'art. 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni urgenti. 2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale; e) toponomastica della città. 3. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati. 4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali]>> e la quasi contemporanea (e del tutto identica) L.R. 13-12-1996 n. 54 del Lazio
quote:Art. 1 Finalità. [1. La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni a supporto del turismo itinerante] Art. 2 Aree di sosta. [1. I comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan e caravan. 2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale; e) toponomastica della città; f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità possibile. 3. L'area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta e deve essere indicata con apposito segnale stradale. L'ingresso deve essere custodito. 4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali. 5. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati. I comuni possono formare varianti agli strumenti urbanistici per permettere l'utilizzo di idonei spazi territoriali attrezzati per le finalità di cui all'articolo 1 ed eventualmente anche per attività multifunzionali di interesse generale come la protezione civile in conformità a quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225]>> anche se un primo "embrione" si poteva trovare già nella L.R. 14-3-1994 n. 8 dell'Umbria
quote:Art. 34 Mini aree di sosta. [1. Sono mini aree di sosta le aree che, realizzate da enti locali e destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico, abbiano un massimo di trenta piazzole e svolgano la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche. 2. Le mini aree di sosta sono classificate ad «una stella» ed hanno i requisiti obbligatori di cui alla Tabella allegato E] >> cmq, a mio parere, lo "spunto" è stato dato da questa norma statale
quote:L. 17-5-1983 n. 217 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. 7. Classificazione delle strutture ricettive. [Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti. Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella. Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono: capacità ricettiva non inferiore a sette stanze; almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto; un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera; un locale ad uso comune; impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura. Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle. Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale. I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, culturali e sportive. Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.id="blue"> I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico. Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 , convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'articolo 6, gestite da imprese turistiche>> è da notare che quest'ultima legge è stata abrogata dall'art. 11, comma 6, della L. 29 marzo 2001, n. 135 e cioè dalla legge che ha trasmesso alle regioni le competenze in materia di turismo.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/01/2011 22:38:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra) E' palese che nel mio intervento facessi riferimento alla definizione così come utilizzata nelle norme regionali le quali, come detto, non hanno alcuna competenza in materia di CdS>> Anche per me e’ palese, ma ho voluto ribadirlo per chiarezza. Ovvero (per chiarezza, pur ripetendomi) facendo riferimento al CdS (e NON alle leggi regionali sul turismo) e’ consentito sostare con il camper in pubbliche pertinenze stradali (quindi sia le AA che i normali parcheggi) nel rispetto del comma 2 dell’art. 185 CdS (che riasumendo brevemente significa non occupare spazi esterni del camper con p.e. tendalino, sedie/tavolini, …) e in tale condizione nulla vieta di dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordoid="red"> Ivanoid="blue">
quote:Originally posted by ippocampo2009 Che poi le regioni usino indifferentemente la definizione "area attrezzata" e "area di sosta" questo è vero.Originally posted by TheDevil E' proprio la voluta conseguenza delle ben orchestrate "leggende metropolitane" diffuse nel mondo del camperismo in Italia. Mi riservo di farti qualche specifico esempio, in àmbito legislativo regionale, con un separato intervento. Originally posted by TheDevil Davanti alla sostanziale coincidenza dei testi normativi surriportati ritengo di poter ipotizzare due motivazioni: 1) i due legislatori del 2006 (Sicilia ed Umbria) si sono ispirati all'idea del legislatore 2004 (Emilia-Romagna); 2) i tre legislatori "sono stati ispirati" da un'unica fonte esterna. Sulla scorta della tua cospicua esperienza in materia normativa mi piacerebbe sapere quale sia, a tuo avviso, l'ipotesi piu' probabile.Originally posted by ippocampo2009 at 00:28 cmq, a mio parere, lo "spunto" è stato dato da questa norma statale:> Mi aspettavo di piu' dalle tue capacita' di UPG! Ma, forse, sta tutto nelle virgolette che racchiudono lo "spunto". E' mai possibile che, a distanza di anni, quattro [1] legislatori regionali riproducano una norma a "ciclostile"? Per la mia conoscenza del camperismo in Italia, ritengo che possa esserci stato un soggetto terzo tra lo "spunto" da te individuato (e, soprattutto, "altri spunti") ed i legislatori regionali interessati. ------------------------------ p.s. In merito alle leggi regionali in materia più "datate" hai citato disposizioni abrogate, come reso evidente dalle parentesi quadre che racchiudono tutti i commi citati. A snellimento della discussione mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita' di eliminare dette citazioni. [1] Successivamente all'inserimento del presente messaggio (in modo che resti traccia del testo originale nel mio messaggio modificato), vado ad integrare il mio intervento precedente con le analoghe disposizioni della Regione Veneto.quote:L. 17-5-1983 n. 217 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.>>
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quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 14/01/2011 16:45:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Onestamente non ti capisco. Mi era sembrato che ti interessasse comprendere lo sviluppo della normativa regionale in materia di turismo ed in particolare delle aree di sosta. A tale scopo ho postato le prime norme in assoluto che regolavano la materia (anche se all'epoca le norme regionali erano "concorrenti" con quelle statali). E' evidente che le stesse sono quelle originarie così come approvate e a prescindere da successive modifiche o abrogazioni (come peraltro ben specificato nel mio post). Se invece ti interessa soltanto la legislazione vigente non c'è alcun problema visto che ho una banca dati eccellente. Cmq, per rispondere al tuo quesito (e cioè se sia possibile che i legislatori regionali si "copino" l'uno con l'altro), posso dirti che questa non è una novità. I tecnici deputati a preparare le varie leggi, infatti, usano "leggere" quelle già vigenti emanate dalle altre regioni e se le stesse corrispondono ai principi ed agli indirizzi loro impartiti (che poi non sono tanto differenti dall'una all'altra regione) non fanno altro che ricopiarle. Tale "usanza", peraltro, è ricavabile anche dalla lettura delle delibere e persino delle ordinanze afferenti alle più disparate materie. P.S. Cmq, se ritieni che il mio post sia di nocumento alla scorrevolezza del topic non ho alcun problema a cancellarlo.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 10/01/2011 23:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Se le aree di sosta non sono da considerarsi "strutture ricettive", e poichè le Regioni non possono legiferare in materia di circolazione stradale, esse cosa sono? >> Ciao! È vero che le regioni non possono legiferare in materia di circolazione stradale, ma è anche vero che lo stesso CdS e il relativo Regolamento chiamano in causa le regioni e, più in generale, la gestione da perte dei comuni dei loro territori. Ad esempio: a) i comuni possono istituire, «nell'ambito dei rispettivi territori» aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan analoghe (quindi non coincidenti, non riducibili ad esse) a quelle realizzate «lungo le strade e autostrade» (art. 185 CdS); b) «l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali» (art. 378 Reg, comma 2, lettera b), quindi le regioni possono disciplinare l'installazione degli impianti igienico-sanitari con riguardo all'allaccio ad acquedotti e a reti fognarie; c) non solo: «la legge regionalla legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto» (art. 378 Reg, comma 2, lettera e); c) «per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale» (art. 378 Reg, comma 5), quindi le regioni possono stabilire proprie disposizioni per gli impianti igienico-sanitari nei campeggi. In sintesi, non c'è nulla di strano in una legge regionale che si occupi di "circolazione stradale" nei modi e nei limiti indicati dallo stesso CdS/Reg, definendo le caratteristiche di "aree di sosta" che non siano strutture ricettive. C'è un espresso mandato in tal senso.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 12/01/2011 14:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Non ho alcun dubbio, da anni, che tutte le strutture per il turismo all'aria aperta (comunque denominate e definite nelle varie normative regionali) dèbbano intendersi destinate all'accoglienza dei turisti e, quindi, strutture ricettive. >> Tutte? Facile trovare un controesempio che invalida l'argomento: «I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici» (legge regionale veneta, già citata... da te!). Ovviamente si tratta di «aree attrezzate» realizzate «nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e all'articolo 378 del regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni», con integrazioni consentite dallo stesso CdS/Reg (v. mio precedente messaggio). A me pare segno di un'ostinazione degna di miglior causa il rifiuto di un dato di fatto: non esiste ancora una disciplina omogenea delle aree attrezzate e delle aree di sosta (comunque le si voglia intendere). Questo per il semplice motivo che ancora non è stato emanato un atto normativo col quale le regioni definissero terminologie omogenee e standard minimi uniformi. Si può ignorare il fatto che una disciplina omogenea è espressamente prevista e non è ancora stata emanata, ma pretendere di sostituirsi alle regioni per inventarne una di proprio gradimento mi pare poco utile. Soprattutto da parte di chi riprovera altri (l'ANFIA-APC) di "inventare" definizioni non supportate da atti normativi. Sul piano che più interessa il camperista, quello della concretezza, si tratta semplicemente di capire che "struttura ricettiva" è un'espressione che va definita. Sulla base del TULPS, a quanto intendo, è una struttura che fornisce alloggio, non semplicemente una sosta temporanea (sia pure una sosta "di turisti" intesi come "viaggiatori che pernottano", visto che nessuna norma vieta di dormire in un'autocaravan in sosta). Le strutture che forniscono "alloggio" si riconoscono facilmente: sono soggette all'obbligo di registrazione degli ospiti (art. 109 TULPS). Se non veniamo registrati, comunque si chiami la struttura in cui siamo capitati, siamo in un'area attrezzata e il nostro comportamento è disciplinato dall'art. 185 CdS. Se veniamo registrati, esiste un regolamento che può consentire comportamenti più ampi e sul quale possiamo chiedere informazini a chi ci registra. Semplice, chiaro, senza invenzioni. IMHO, of course.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 10/01/2011 17:56:17 (> Ho riletto meglio solo oggi (chiedo scusa, ma sono state e sono per me giornate cariche di impegni) il messaggio inziale, che sembra rivolto a me in primo luogo (!). Confesso, però, che mi risulta poco agevole interloquire con qualcuno che salta da un topic all'altro, creando nuovi topic per proseguire discussioni già iniziate. Ad esempio, che vuol dire "provo ad esprimere le mie considerazioni in questo nuovo 'topic', perche' l'argomento non ha alcuna attinenza con le "differenze" tra le AA e le AS in corso di individuazione nel 'topic' #119027"? Come lì avevo rilevato, il messaggio inziale comprendeva vari argomenti e non riesco proprio a capire quale sarebbe «l'argomento non ha alcuna attinenza con le "differenze" tra le AA e le AS». In particolare, mi pare bizzarro sostenere che «il ripetuto riferimento al DPCM 13-09-2002 mi appare fuori luogo perche' qui non si cerca la "definizione" di AREA DI SOSTA a livello nazionale». In primo luogo, «qui» dove? Se si aprono continuamente nuovi topic per discutere argomenti già trattati in altri, non ci si capisce più nulla... Comunque, se «qui» volesse dire «nel 'topic' #119027», mi sembrerebbe alquanto arbitrario dire che «qui non si cerca la "definizione" di AREA DI SOSTA a livello nazionale», visto che la definizione delle aree di sosta è argomento centrale di quel topic, tanto che una delle articolazioni del lungo messaggio inziale si intitola proprio «Definizione di Area di Sosta (ADS) - fonte normativa». Che senso ha frantumare una discussione aprendo ripetuti nuovi topic che non fanno altro che riproporne gli argomenti, confondendo i lettori? Come avevo già lamentatoVisualizza messaggio in nuova finestra
) Per quanto riguarda invece i citati interventi, con i quali mi viene eccepito che pòssono trovarsi AREE DI SOSTA che non sono strutture ricettive, provo ad esprimere le mie considerazioni in questo nuovo 'topic', perche' l'argomento non ha alcuna attinenza con le "differenze" tra le AA e le AS in corso di individuazione nel 'topic' #119027. Innanzitutto il ripetuto riferimento al DPCM 13-09-2002 mi appare fuori luogo perche' qui non si cerca la "definizione" di AREA DI SOSTA a livello nazionale. >
qui
, saltare da un topic all'altro mi pare poco utile e fonte di confusione tanto quanto il crossposting. In questo modo, qualsiasi discussione rischia di diventare una tela di Penelope. Non piace il verso che sta prendendo? Facile! Si apre un nuovo topic! Ecco spiegato come mai certe discussioni, passando di topic in topic, durano anni senza che si giunga mai a una conclusione. Ovviamente, se va bene alla Moderazione va bene anche a me. In ogni caso, però, dire che i riferimenti al DPCM 13/9/2002 sono fuori luogo mi pare un tantino azzardato per chi reclama il riferimento agli atti normativi e biasima definizioni (di altri, solo di altri) non supportate da fonti normative. La definizione di area di sosta era argomento centrale del topic#119027
. Il DPCM 13/9/2002 aveva demandato alle regioni il compito di definire una terminologia omogenea e standard minimi validi per l'intero territorio nazionale. Ciò non è ancora avvenuto. Quindi qualsiasi affermazione del tipo «Non ho alcun dubbio, da anni, che tutte le strutture per il turismo all'aria aperta (comunque denominate e definite nelle varie normative regionali) dèbbano intendersi destinate all'accoglienza dei turisti e, quindi, strutture ricettive» è solo un pio desiderio che, al momento, non trova alcun supporto nelle fonti normative (ed è palesemente smentito - come ho appena dimostrato nel mio precedente messaggio - da alcune normative regionali). Ovviamente questo secondo le mie limitate conoscenze. E' assolutamente chiaro, peraltro, che l'unica smentita seria sarebbe l'esibizione di un atto normativo emanato, concordemente dalle regioni, ai sensi del DPCM 13/9/2002. Il resto, ahimé, sono solo parole...quote:Originally posted by ippocampo2009>> Mi spiace tanto per il fraintendimento che ho determinato con il mio ultimo intervento. Come accennato nell'introduzione del messaggio di apertura, attraverso la paziente esposizione di semplici constatazioni ho ottenuto da SergioRM il suo deciso cambiamento di opinione sulla "leggenda metropolitana" costituita dalla asserita coincidenza di AA ed AS. Ritengo che anche gli altri lettori del forum pòssano aver seguito il suo esempio, pur se inizialmente convinti della citata coincidenza espressa con la tipica frase: "Ma AA ed AS sono la stessa cosa!". Agli stessi lettori vorrei adesso illustrare, sempre attraverso semplici constatazioni, come si sia creata (e si sia alimentata) questa "leggenda metropolitana". Da una parte (oggetto del 'topic' Dove può sostare un autocaravan) attraverso la "diversa" terminologia che siti specializzati, pubblicazioni e guide varie utilizzano per presentare e distinguere le varie tipologie di "luoghi" dove un autocaravan puo' sostare come mezzo di trasportoid="blue"> oppure come mezzo mobile di pernottamentoid="maroon">. Dall'altra parte (oggetto del presente 'topic' e sempre a mio avviso) attraverso il sostegno all'emanazione di provvedimenti legislativi, formulati con testi che pòssono prestarsi a varie "interpretazioni". In questo momento, a fronte delle 21 Regioni e Province Autonome che hanno tìtolo a legiferare in materia di turismo, ritengo che si possa utilmente individuare la suddivisione nei seguenti gruppi: - A) Regione Basilicata e Provincia di Bolzano, perche' sono senza alcuna specifica normativa in materia di turismo all'aria aperta; - B) Regioni Calabria, Campania, Piemonte e Sardegna; - C) Regioni Abruzzi, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto e Provincia di Trento; - D) Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Molise e Toscana. Nel gruppo ho inserito le 4 Regioni che hanno in vigore Leggi emanate con riferimento ad un quadro normativo superato e dove non risulta sostanzialmente definita l'AREA DI SOSTA. Nel gruppo
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/01/2011 15:15:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> O.K. allora, per quanto riguarda la Regione Basilicata la legge attualmente vigente è la L.R. 4-6-2008 n. 6 "Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata." la quale all'art. 6 recita:
quote:Capo III - Strutture ricettive all'aperto Art. 6 Definizioni e caratteristiche. 1. Sono strutture ricettive all'aperto: a) i villaggi camping; b) i campeggi; c) le aree attrezzate di sosta temporanea. 2. I VILLAGGI CAMPING sono complessi ricettivi a gestione unitaria, composti da unità abitative fisse e/o mobili e tende di proprietà della struttura, allestiti ed attrezzati su aree recintate e destinati alla sosta ed al soggiorno di turisti. Ai turisti provvisti di propri mezzi di pernottamento può essere comunque destinato un numero di piazzole non superiore al trentacinque per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. Possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori. 3. Sono CAMPEGGI le strutture ricettive a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate, destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di tende o di propri mezzi mobili e autonomi di pernottamento. Alle unità abitative mobili diverse dalle tende può essere destinato un numero di piazzole non superiore al trentacinque per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. Possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori. 4. Sono AREE DI SOSTA temporanea le aree a gestione unitaria, attrezzate e riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, per un massimo di quaranta piazzole; possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.id="red"> 5. È vietata la vendita frazionata delle singole piazzole e delle strutture ancorate al suolo. 6. Per gestione unitaria si intende quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.>> per la Provincia Autonoma di Bolzano, invece, è ancora vigente la L.P. 14-12-1988 n. 58 "Norme in materia di esercizi pubblici." che all'art. 6 (come modificato dall'art. 20 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9) recita:
quote:Art. 6 Esercizi ricettivi a carattere extralberghiero. 1. Sono esercizi ricettivi a carattere extralberghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i villaggi turistici, le case e appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli alberghi per la gioventù. 2. I rifugi-albergo sono gli esercizi ubicati in alta montagna, non qualificabili rifugi alpini ai sensi della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, che offrono ospitalità, ristoro, e eventualmente altri servizi accessori, prevalentemente agli alpinisti. 3. I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, con almeno venti piazzole, su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. 4. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, eventualmente con strumenti per il tempo libero, su aree recintate per la sosta e il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. 5. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati unitariamente gestiti, in numero non inferiore a cinque, in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. 6. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestiti, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni e enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. 7. Gli ostelli per la gioventù quali centri internazionali di incontro sono strutture per i giovani ai sensi della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13. Essi sono gestiti in base alle direttive della International Youth Hostel Federation (IYHF) e agevolano, tramite la disponibilità di pernottamento e soggiorno a prezzi contenuti per singoli giovani viaggiatori, gruppi di giovani e scolaresche, la promozione di viaggi giovanili, l'organizzazione di settimane di formazione o workshop, nonché le vacanze o le attività ricreative di giovani e famiglie>> quindi anche la Regione Basilicata e, seppur parzialmente, la Provincia di Bolzano hanno normato in merito. Appena ho un pò di tempo effettuerò una ricerca per le regioni indicate al punto C).
quote:> Ti ringrazio per il tuo aggiornamento sulla normativa emanata dalla Regione Basilicata in materia di turismo. Per le 10 Regioni/Province di cui al gruppoOriginally posted by TheDevil
Originally posted by ippocampo2009
allora, per quanto riguarda la Regione Basilicata la legge attualmente vigente è ...>
qui
, per quanto a mia conoscenza. ------------------------------ p.s. La suddivisione in gruppi delle Regioni/Province, di cui al mio intervento citato, risulta cosi' semplificata: - A)quote:rt. 15 Aree attrezzate di sosta temporanea. 1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all’aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L’avvio dell’attività è intrapreso a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui l’area è ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell’atto di Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, riguardante le strutture ricettive all’aria aperta. 2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. 3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive. Art. 41 Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero. 1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un’unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso. 2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell’ambiente. L’autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l’autorizzazione allegano alla domanda un’apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, l’autorizzazione si considera rilasciata. >> per la Regione Friuli-Venezia Giulia confermo la norma citata nell'altro topic. analoga conferma per la Regione Marche. OK anche per la Puglia. per le rimanenti Regioni provvederò più tardi
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/01/2011 15:15:17 (> Temo che tu ricordi male. Avevo chiesto ripetutamente esempi di ADS che non fossero anche AA, e viceversa, senza ottenere risposta alcuna. In particolare, fin dal 15 ottobre del 2010 scrivevo: «Proposta: fare qualche esempio. Mi sembrerebbe utile fornire almeno un paio di esempi sia di "area attrezzata" che di "area di sosta", in modo che emergano più chiaramente le differenze. Per quanto mi riguarda, conosco diverse aree di sosta ma, francamente, mi risulterebbe difficile indicare una "area attrezzata destinata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan" che non sia anche un'area di sosta. Dipende solo... dall'ora tarda?» (inVisualizza messaggio in nuova finestra
) Come accennato nell'introduzione del messaggio di apertura, attraverso la paziente esposizione di semplici constatazioni ho ottenuto da SergioRM il suo deciso cambiamento di opinione sulla "leggenda metropolitana" costituita dalla asserita coincidenza di AA ed AS. >
questo topic
, pag. 3). Alla fine, visto il silenzio degli interlocutori (altro che «paziente esposizione di semplici constatazioni», ripetutamente richieste e mai fornite!) ho effettuato per mio conto ulteriori ricerche e ho finalmente trovato ADS che non sono semplici AA. E ho citato per prima (stesso topic
, pag. 12) l'area di sosta "Giardino sosta camper" di Rosignano Marittimo (LI). Per il resto, ritengo ugualmente fuorviante la "leggenda metropolitana" (se ti piace chiamarle così) secondo cui le aree di sosta definite dalle norme regionali sarebbero tutte strutture ricettive. Adesso, finalmente, anche tu rilevi ben 10 regioni/province in cui le aree di sosta non sono definite come strutture ricettive. Meglio tardi che mai. ================================= Soprattutto, comunque, ritengo inutile un'ulteriore rassegna di norme regionali confinata in un topic. Un topic è infatti destinato all'archiviazione (comequesto
), o al blocco perché ripete quanto già detto (comequest'altro
). Che fine farà la terza rassegna? Ci sono problemi sia di completezza, sia di continuo aggiornamento. Propongo quindi alla gestione di COL l'apertura di una sottosezione "Normative regionali" nella sezione Info/Normative del sito, che avrebbe il necessario carattere della permanenza (niente archiviazioni, niente blocchi) e che potrebbe essere costantemente aggiornata previa discussione nella sezione "Normative" del forum. EDIT: Preciso che per "discussione nel forum" intendo una discussione relativa unicamente alla qualità della sintesi. Gli aggiornamenti devono ovviamente essere sintetici (per il testo completo è sufficiente un link), ma non troppo; ad esempio, alcuni aspetti di un articolo espressamente dedicato alle aree di sosta potrebbero essere meglio compresi includendo altri articoli di natura più generale, esplicitamente o implicitamente da quello richiamati.quote:>Originally posted by ippocampo2009
Se le aree di sosta non sono da considerarsi "strutture ricettive", e poichè le Regioni non possono legiferare in materia di circolazione stradale, esse cosa sono? mi sembra che la questione sia chiara.Originally posted by TheDevil
Anche per me. Non ho alcun dubbio, da anni, che tutte le strutture per il turismo all'aria aperta (comunque denominate e definite nelle varie normative regionali) dèbbano intendersi destinate all'accoglienza dei turisti e, quindi, strutture ricettive.Originally posted by SergioRM
Quindi qualsiasi affermazione del tipo «Non ho alcun dubbio, da anni, che tutte le strutture per il turismo all'aria aperta (comunque denominate e definite nelle varie normative regionali) dèbbano intendersi destinate all'accoglienza dei turisti e, quindi, strutture ricettive» è solo un pio desiderio che, al momento, non trova alcun supporto nelle fonti normative (ed è palesemente smentito - come ho appena dimostrato nel mio precedente messaggio - da alcune normative regionali).>
quote:> Osservo che manifesti frequentemente un'ingiustificata fretta nel "tirare le conclusioni" delle discussioni cui partecipi. La constatazione che l'AREA DI SOSTA non abbia una esplicita classificazione di struttura ricettiva, nelle normative delle 10 Regioni/Province citate, e' soltanto un passaggio intermedio dell'approfondimento per il quale ho aperto il presente 'topic', come chiaramente indicato nel mio precedente intervento. ------------------------------ p.s. Riguardo alla creazione di un'apposita sottosezione nelle INFO/NORMATIVE del sito risulta piu' che sufficiente, a mio avviso, proporre soltanto l'elencazione dei riferimenti (numero e data) delle leggi regionali/provinciali in materia di turismo, con il link al sito istituzionaleOriginally posted by TheDevil
... Nel grupposono inserite le 10 Regioni/Province che hanno emanato/aggiornato le rispettive Leggi in materia di turismo all'aria aperta dopo il 2000 e dove l'AREA DI SOSTA non ha un'esplicita classificazione di struttura ricettiva. Infine nel gruppo sono inserite le Regioni che, in Leggi di piu' recente emanazione, hanno esplicitamente classificato l'AREA DI SOSTA come struttura ricettiva. Per completare l'oggetto del presente 'topic' restano quindi da esaminare le normative, in materia di turismo all'aria aperta, emanate dalle 10 Regioni/Province di cui al punto . Originally posted by SergioRM
Per il resto, ritengo ugualmente fuorviante la "leggenda metropolitana" (se ti piace chiamarle così) secondo cui le aree di sosta definite dalle norme regionali sarebbero tutte strutture ricettive. Adesso, finalmente, anche tu rilevi ben 10 regioni/province in cui le aree di sosta non sono definite come strutture ricettive. Meglio tardi che mai.>
http://camera.ancitel.it/lrec/j...
dove ogni lettore interessato puo' andare a consultarne i testi. Bastano circa 25 righe di testo, compresa una breve presentazione, per le quali chiedere ospitalita' a COL al di fuori del forum.