In risposta al messaggio di ezio59 del 11/12/2018 alle 21:46:32Innanzitutto grazie per il tuo contributo.
Mi dispiace, non so cosa dirti perchè ho lavorato solo per due anni con il codice della strada negli anni 1983/85 poi sempre in borghese, prima al NAS dove mi sono fatto una discreta preparazione nel campo delle violazioniamministrative e penali, poi come responsabile della Polizia Giudiziaria di un Tribunale dove lavoravo solo nel campo penale anche sostenendo le accuse nelle udienze. Qualsiasi codice va letto e riletto, rigirato, interpretato, spulciato andando a leggere i riferimenti ecc. per cui, anche in questo caso l'interpretazione è personale di chi decide sul ricorso. Questo per dirti che leggo esattamente quello che hai letto tu e il mio parere non ha nessuna importanza. Aggiungo che se vedo una P con sotto il cartello dell'automobile non parcheggio li il camper.
In risposta al messaggio di chorus del 12/12/2018 alle 09:56:30Come vedi, non tutti la pensano come il Professore
Innanzitutto grazie per il tuo contributo. Secondo le mie modeste capacità di comprensione delle norme giuridiche, l’art. 6 del cds lo leggo come segue. - Primo comma: “il Prefetto può sospendere temporaneamentela circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse”. CATEGORIE DI UTENTI e non categorie internazionali di veicoli. Non mi risulta sia definito il concetto di “categoria di utente”. Si tratta comunque di circolazione e non di sosta; - Quarto comma: “L’ente proprietario della strada può ….disporre la sospensione di tutte e di alcune categorie di utenti”. · Anche qui si parla di CATEGORIE DI UTENTI; “riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli”. Dunque anche alle biciclette e ai tram, visto che la norma parla di “guida di rotaie”, e pertanto non sono alla categoria M1; · “vietare temporaneamente la sosta …. per esigenze di carattere tecnico o di pulizia” norma che non detta una prescrizione limitata ad una categoria di utenti o di veicoli. Vediamo cosa dice l’art. 7 del cds (regolamentazione della circolazione nei centri abitati). Trattandosi di centro abitato, presumo che l’ente proprietario della strada (via, piazza, ecc.) sia il Comune, e pertanto le restrizioni sulla circolazione e sulla sosta le fa il Sindaco. · Lett. b) “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ….. per esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”. Mi sembra che con la sosta centri poco, e comunque non è definito il destinatario di questa prescrizione: la CATEGORIA DI VEICOLI; · Lett e) “stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli”. Veicoli in senso lato (biciclette, veicoli a braccia, autovetture, camper, camion, corriere, ecc.). Qui c’è il tema delle dimensioni standard degli stalli di sosta: nel 99,9% dei casi non sono idonei a contenere la sagoma di un camper; · Lett h) “istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185”. Mi chiedo per quale motivo il legislatore si sia preoccupato di riservare aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei camper. Perché in un articolo che i camperisti ritengono di generica applicazione a tutti i veicoli, si parla di aree attrezzate destinate ad una ……. (lascio a te l’uso del sostantivo più appropriato, non ho il coraggio di farlo perché, secondo me ne esiste uno solo) di veicoli quale è il camper?
In risposta al messaggio di ezio59 del 12/12/2018 alle 10:15:46Grazie per aver riportato in auge la sentenza del GdP di Riva del Garda di cui conoscevo l'esistenza.
Come vedi, non tutti la pensano come il Professore Autocaravan in sosta su parcheggio riservato alle autovetture: sanzione legittima Lascia un autocaravan in sosta su un parcheggio riservato alle autovetture e al suo ritornotrova un verbale per violazione degli artt. 7 e 14 C.d.S. Il soggetto propone ricorso evidenziando la totale equiparazione del veicolo sanzionato, l’autocaravan, ad una autovettura e conseguentemente il suo totale assoggettamento alle norme che disciplinano lo stallo di detti mezzi. Secondo i giudici il ricorso è infondato e deve essere respinto. È vero quanto sostenuto dal ricorrente che richiama l’art.185 C.d.S. che testualmente recita: “I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), (autocaravan) ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli” prevedendo la stessa disciplina e le stesse norme per i conducenti di autovetture o caravan. Tuttavia occorre osservare che l’autorità amministrativa può stabilire che in determinate aree possano parcheggiare solo autovetture ed in altre solo caravan purché in presenza di pannello integrativo. Un tanto certamente avviene per scelte amministrative connesse alla zona urbana, alla densità della popolazione, alla circolazione, alla tipologia di strada e ad altre variabili su cui il tribunale non può effettuare alcuna valutazione. Correttamente pertanto la P.A. ha sanzionato la sosta del caravan in quanto in violazione di un chiaro segnale stradale che non consentiva in quella via il parcheggio. . Citiamo infine l’art.120 regolamento del C.d.S. lett. c), che recita: “Il segnale parcheggio (fig. Il.76). Può essere usato per indicare un’area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può esse inserito in quelli di preavviso e di direzione”. Nel caso di cui ci occupiamo, il pannello integrativo presente rappresenta la figura n. Il 136, che individua esclusivamente la categoria di cui all’art.54 CdS lett. a) (autovetture).Esegui il login per consultare la Sentenza n. 52/15 del Giudice di Pace di Riva del Garda
In risposta al messaggio di chorus del 12/12/2018 alle 10:27:35Non so di che sentenza si tratti.
Grazie per aver riportato in auge la sentenza del GdP di Riva del Garda di cui conoscevo l'esistenza. Ahimè non sono iscritto a tale sito e non posso leggere il testo integrale della sentenza.
In risposta al messaggio di chorus del 12/12/2018 alle 10:26:03Di interrogativi ce ne sono tanti.
Il codice della strada è un decreto legislativo, adottato dal Governo in esecuzione ad una legge delega (la legge 13 giugno 1991, n. 190) Riporto testualmente l’art. 2, primo comma, lett. k), della citata legge delega:“introduzione di nuove categorie di veicoli, previsione della categoria dei veicoli atipici, aggiornamento della disciplina delle macchine agricole ed operatrici”. Dunque, il Governo fu delegato dal Parlamento ad emanare un decreto legislativo per riordinare la circolazione stradale, ed il Parlamento si preoccupò di incaricare il Governo di introdurre con questa speciale norma ……. Nuove categorie di veicoli. Ai tempi esisteva la Direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970, che ritengo fosse stata recepita dall’ordinamento giuridico italiano essendo, la legge delega per la riforma del cds, adottata 21 anni dopo l’assunzione di questa Direttiva. Ora, tale Direttiva, titola “il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”. Una nota di questa direttiva prevede le famose e tanto care al Professore Calosci categorie internazionali (M, N e O). Una nota, ripeto una nota, manco il testo principale di questa direttiva parla di categorie internazionali. Comunque, a parte questo piccolo dettaglio come direbbero i camperisti, mi chiedo: perché il legislatore del 1991 si preoccupò di impartire precise istruzioni al Governo per l’introduzione di nuove categorie di veicoli, quando esistevano già le categorie L, M, N, O? Perché il legislatore non fece riferimento alle già note e tanto care categorie internazionali? Perché il legislatore delegato o con parola mia secondario (il Governo che emanò all’epoca il cds in forza della delega parlamentare) ha letteralmente riempito il testo normativo del cds con le parole “categoria” e “categorie” (di utenti, di veicoli), quando poteva solo far riferimento alle tanto amate dal camperista categorie internazionali? Io penso che il legislatore intendesse proprio differenziare un tipo di veicoli da un altro tipo di veicoli usando un suo sinonimo quale è il sostantivo categoria. Concludendo, io non sono rigido nel definire il sostantivo categoria dandogli il solo significato di L, M, N, ecc. Categoria di veicoli per me è usato come sinonimo di tipo, tipologia, categoria, sottocategoria, ecc. Non dimentichiamo poi che il cds parla di categorie di veicoli, non di categorie di veicoli a motore o di categoria di autoveicoli.
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 12/12/2018 alle 20:12:27Non volevo più intervenire nella discussione, ma scusami Prof., stai facendo confusione dando informazioni errate, perché la sentenza che avevo già citato anch'io di Riva del Garda del 2015, non è stata emessa dal Prefetto, ma dal Giudice di Pace. Per cui non riesco a capire come un Giudice di Pace per uno ricorso con la stessa infrazione al C.d.S. possa dare sentenze diverse. Ripeto, il ricorso di Riva del Garda, citato anche da Ezio, non è stato rigettato da un Prefetto ma da un Giudice di Pace....
Non so di che sentenza si tratti. Non se neppure se di I grado o successivi. A Riva del Garda il Prefetto respinse il mio ricorso. L'Avvocato interpellato produsse ricorso al GdP che confermò il pensiero ERRATO del Prefetto. L'Avvocato ricorse in II grado e vinse. Da allora non ho saputo più nulla!
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 12/12/2018 alle 20:12:27E dove fece sto benedetto ricorso di II° grado, al Tribunale di Trento ?, all'Avvocatura dello Stato? In Cassazione?
Non so di che sentenza si tratti. Non se neppure se di I grado o successivi. A Riva del Garda il Prefetto respinse il mio ricorso. L'Avvocato interpellato produsse ricorso al GdP che confermò il pensiero ERRATO del Prefetto. L'Avvocato ricorse in II grado e vinse. Da allora non ho saputo più nulla!
In risposta al messaggio di barabin del 13/12/2018 alle 09:18:08II prefetto non emana sentenze ma accogòi3 o respinge ricorsi.
Non volevo più intervenire nella discussione, ma scusami Prof., stai facendo confusione dando informazioni errate, perché la sentenza che avevo già citato anch'io di Riva del Garda del 2015, non è stata emessa dal Prefetto,ma dal Giudice di Pace. Per cui non riesco a capire come un Giudice di Pace per uno ricorso con la stessa infrazione al C.d.S. possa dare sentenze diverse. Ripeto, il ricorso di Riva del Garda, citato anche da Ezio, non è stato rigettato da un Prefetto ma da un Giudice di Pace.... Ciao Roberto
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/12/2018 alle 10:01:16rileggiti la risposta che diedi.
E dove fece sto benedetto ricorso di II° grado, al Tribunale di Trento ?, all'Avvocatura dello Stato? In Cassazione? Dove che recuperiamo la sentenza se ci da gli estremi
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 13/12/2018 alle 11:44:59Chiedo scusa non avevo letto bene. Avevo letto, non confermava il pensiero errato del Prefetto.
II prefetto non emana sentenze ma accogòi3 o respinge ricorsi. e così fu. Per cui ricorso successivo al GdP. Il GdP, come detto, nella sentenza respinse il mio ricorso per cui fu necessario adire al successivo grado di giudizio. Il GdP non mi sembra abbia avuto comportamenti differenti.
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 13/12/2018 alle 12:00:12Professore ho letto bene, ma tutti i ricorsi da lei vinti sono solo sulla parola . Per istruire un processo servono le prove a carico, per vincere i ricorsi le prove a favore. Quindi, in assenza di prove è lecito il beneficio del dubbio, perchè è troppo facile sostenere qualcosa di avvenuto senza dimostrarlo e senza che alcuno lo possa verificare.
rileggiti la risposta che diedi. pensó tutto l’avvocato. Dal 2008 (o giù di lì), dopo la firma sui documenti redatti dal mio avvocato, non seppi più nulla. sono certo che andò tutto bene, altrimenti avrei ricevuto l’ingiunzione o L’avviso di pagare entro una determinata data.
In risposta al messaggio di ezio59 del 14/12/2018 alle 13:56:56Ce ne faremo una ragione!
Professore ho letto bene, ma tutti i ricorsi da lei vinti sono solo sulla parola . Per istruire un processo servono le prove a carico, per vincere i ricorsi le prove a favore. Quindi, in assenza di prove è lecito il beneficio del dubbio, perchè è troppo facile sostenere qualcosa di avvenuto senza dimostrarlo e senza che alcuno lo possa verificare.
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In risposta al messaggio di GinoSerGina del 14/12/2018 alle 15:52:59E cosa di dice del veicolo in questione rispetto agli stalli/ striscie tracciate sul terreno ?
Al di là di tutti i discorsi, essendo associato da anni alla nota Associazione Camperisti e leggendo tutti i report che periodicamente arrivano per email, non posso che confermare in tutto e per tutto la linea del Prof.Calosci. Il CdS è preciso e circostanziato e molto spesso i GdP e Prefetti, interpretandolo, sbagliano di grosso. Forse anche perché le leggi in Italia sono talmente tante e il CdS è solo una piccola parte, sarebbe impossibile essere esperti in tutte le materie. Tant'è che negli USA ci sono giudici che si occupano SOLO di reati e infrazioni stradali. Detto questo, i ricorsi vinti per il famigerato cartello che indicano solo autovetture sono tantissimi proprio per le motivazioni indicate dal Calosci (esiste solo la categoria M1 per la segnaletica, non esistono ulteriori sotto-categorie). Per ultimo vorrei fare un'osservazione, visto che conosco QUEL parcheggio oggetto del Thread: molto spesso ci sono parcheggiati furgoni, in ogni stagione, e NON vengono multati.
In risposta al messaggio di salito del 14/12/2018 alle 16:34:53Ti dico solo che i furgoni che ho visto io parcheggiati (in più occasioni) degli stalli se ne infischiavano. E ovviamente multe ZERO.
E cosa di dice del veicolo in questione rispetto agli stalli/ striscie tracciate sul terreno ? formato oggetto dell'accertamento di violazione e che esauriscono tutti gli aspetti di rilievo dedotti nel presente ricorso;CONSIDERATO che l'autocaravan oggetto della sanzione sporgeva fuori dagli stalli di sosta come da segnaletica orizontale; RITENUTO che, conformemente a consolidata giurisprudenza ... ATTESO ... VISTO l'art...
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In risposta al messaggio di Al Ula del 12/12/2018 alle 16:51:24non mi sembra il caso che faccia dietrologia solo perché non ho risposto.
Per curiosità personale ho sempre letto con molta attenzione queste discussioni sulle multe riguardanti autovetture/camper. Intervengo in questa perché da un annetto ho un camper che lascio parcheggiato in un parcheggioidentificato dal classico cartello “P” con sotto il pannello integrativo raffigurante un’autovettura. In quel parcheggio ci sono sempre anche alcuni furgoni di artigiani che abitano nella zona e avrei piacere una volta per tutte di capire se dal punto di vista legislativo io sono in regola o no (ritengo di aver capito che i furgoni non lo siano). Allora, da persona al di fuori delle “storiche beghe” sulle categorie, chiedo con grande cortesia al Prof. di mettere a disposizione appena torna a casa almeno una delle tante sentenze che cita spesso cosicché possa avere un qualche elemento di “discussione” se un giorno mi trovassi mai una multa sul parabrezza. Ovviamente sarebbe anche un gran favore alla comunità di camperonline. Ho sempre letto che lei ha tanti avvocati che l’aiutano quindi, anche se dice di non aver conservato nulla, potrebbe chiedere ad uno di loro di recuperarne gli estremi presso uno dei tanti tribunali cui lei si è rivolto; non penso che una sentenza venga emessa e poi cancellata quindi in qualche registro dovrebbe esserci. Farebbe un gran favore. La ringrazio per la cortesia Stefano