REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NORMATIVA
L.R. 28 luglio 2004, n. 16 -
Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita'
AREA DI SOSTA
Art. 15 (Aree attrezzate di sosta temporanea)
I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree.
Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione.
I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.
Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.
(dalla Delib.G.R. 2-11-2004 n. 2150) Le nuove aree di sosta di cui all'art. 15 della L.R. n. 16/2004 devono essere dotate di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentirne la fruibilità notturna in sicurezza. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I.;
d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
e) impianto di distribuzione di energia elettrica agli ospiti (da aggiornare periodicamente alle norme di sicurezza per la più scrupolosa protezione degli utenti);
f) impianto antincendio certificato da un tecnico abilitato, conforme alle normative in vigore, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi;
g) in ogni area di sosta devono essere presenti almeno due servizi igienici, di cui almeno uno attrezzato per i portatori di handicap;
h) toponomastica della città.
Le aree di sosta esistenti devono conformarsi ai requisiti previsti per le nuove strutture entro 3 anni dalla pubblicazione del presente atto.
L'area di sosta deve essere realizzata in modo da permettere il deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di polvere, essere facilmente accessibile ai veicoli, essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale e segnaletica orizzontale.
Qualora i servizi forniti fossero a pagamento, i prezzi dei servizi offerti devono essere comunicati alla Provincia competente per territorio, entro il primo ottobre di ogni anno con validità dal primo anno successivo.
È consentita una ulteriore variazione entro il primo marzo dell'anno successivo con validità dal primo giugno dello stesso anno.
I prezzi dei servizi devono essere riepilogati in una apposita tabella all'ingresso dell'area di sosta.
I Comuni possono concedere una proroga del termine per l'adeguamento dei requisiti per le aree di sosta esistenti su aree con destinazione urbanistica non compatibile con la nuova destinazione.
La proroga del termine è accordabile al fine di consentire la modifica degli strumenti urbanistici ovvero per l'individuazione di aree alternative, e non può essere superiore a due anni rispetto al termine vigente del 14 dicembre 2007.
La proroga è inoltre subordinata alla presenza dei seguenti servizi: almeno un servizio di scarico, almeno due servizi igienici, anche non fissi, e sia previsto un erogatore di acqua utilizzabile anche a fini antincendio e almeno un estintore.
AREA ATTREZZATA
nn
DIVIETI
Art. 41 (Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero)
Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori:
- delle strutture di cui agli articoli 6 [strutture ricettive all'aria aperta], 14 [strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico] e 15 [aree attrezzate di sosta temporanea],
- dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 26/1994,
- da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna),
- da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan,
- da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna).
E' fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.
[omissis]
SANZIONI
Art. 39 (Sanzioni per altre violazioni)
Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 400,00.
VARIE
nn
Modificato da TheDevil il 14/10/2007 alle 19:15:16