Inserito il 22/05/2006 alle: 15:48:03
Questo è quello che trovato e che sembra un pò più chiaro.
Marco
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta, nuove disposizioni: interrogativi sulla terminologia
di Ugo Sergio Auteri (Tratto da Polnews)
Ugo Sergio Auteri
Con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 13 marzo 2006, nr.150, per quanto riguarda i veicoli destinati al trasporto di persone, l#146;obbligo di indossare le cinture di sicurezza ed i sistemi di ritenuta, oltre ai conducenti e passeggeri dei veicoli di categoria M1, è stato esteso ai conducenti e passeggeri di età superiore ad anni tre di tutti i veicoli appartenenti alle categorie M2 ed M3, purché viaggino seduti e purché il veicolo sia provvisto di idonei dispositivi.
Novità anche per i veicoli destinati al trasporto di merci, l#146;obbligo di indossare i dispositivi di ritenuta, limitato precedentemente ai soli occupanti i sedili anteriori dei veicoli aventi massa massima fino a 3,5 t, è ora esteso a tutti gli occupanti i veicoli di categoria N1, N2 e N3, escludendo quindi ogni riferimento al limite di peso.
Il novellato articolo 172, obbliga altresì l#146;uso dei sistemi di ritenuta per il trasporto di tutti i bambini di altezza non superiore a 1,5 mt., senza più considerare il precedente limite dell#146;età di anni 12.
Particolarmente restrittiva la nuova normativa per i bambini di età fino a tre anni che non potranno più viaggiare su veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e su tutti i veicoli a motore destinati al trasporto di merci sprovvisti di sistemi di ritenuta.
Dalla lettura del nuovo dispositivo su questo particolare punto occorre però fare una piccola riflessione sull#146;uso della corretta terminologia.
La vecchia e la nuova stesura dell#146;art.172, differenziano le #147;cinture di sicurezza#148; dai #147;sistemi di ritenuta per bambini#148; e il novellato art.172, indica altresì che entrambi sono da considerarsi #147;dispositivi di ritenuta#148;, il comma 10 recita infatti che: #147;. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto #133;..#148;
Ciò premesso, non nascondo la profonda confusione nel leggere la nuova formulazione del 3° comma che così recita:#148; Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta: a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare; b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.#148;. Si noti nella circostanza l#146;uso della locuzione #147;sistemi di ritenuta#148; che individua i dispositivi destinati alla sicurezza del trasporto dei bambini, normalmente integrati dalle #147;cinture di sicurezza#148;, e non le #147;cinture di sicurezza#148; di cui il veicolo deve essere equipaggiato.
Un interpretazione in tal senso ricondurrebbe alla #147;illogica#148; considerazione di poter trasportare liberamente i bambini superiori ad anni tre sui sedili posteriori di veicoli sprovvisti di #147;sistemi di ritenuta#148; ancorché muniti di #147;cinture di sicurezza#148;.
Ma se al posto di #147;sistemi#148; leggessimo #147;dispositivi#148;, l#146;intero comma assumerebbe un significato più logico e comprensibile: #147;Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di dispositivi di ritenuta: a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare; b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.#148;.
In tal senso la norma riconduce all#146;ipotesi di veicoli sprovvisti delle cinture di sicurezza in quanto non predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, vietando il trasporto di bambini fino a tre anni e limitando il trasporto dei bambini superiori ad anni tre, ai quali è consentito viaggiare sui sedili posteriori ovvero sui sedili anteriori solo se la loro statura supera 1,50 m.
Con la nuova formulazione dell#146;art.172 scompare in parte la deroga all#146;uso di sistemi di ritenuta per i bambini accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni che, ricordiamo era destinata ai bambini di età inferiore ai tre anni che occupavano i sedili posteriori. Dal 14 aprile 2006 la deroga all#146;uso dei dispositivi di ritenuta mediante accompagnamento da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici è limitata
- ai bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano nei sedili posteriori degli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente.
- fino all'8 maggio 2009, ai bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.