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Nuova norma in vigore dal 3 novembre 2014

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matucin
matucin
04/08/2012 309
Inserito il 23/10/2014 alle: 18:43:04
Salve. Dal 3 novembre entra in funzione questa nuova norma con multa salatissima. Ho provato a leggerla più volte ma non riesco a capire chi riguarda. Secondo voi riguarda anche l'uso dell'auto intestata ad esempio al capo famiglia da parte di un famigliare (moglie, figlio)? [url] http://www.tzetze.it/redazione/2014/10/carte_di_circolazione_dal_3_novembre_obbligo_di_aggiornamento_1/

Modificato da matucin il 23/10/2014 alle 18:45:36
latrofa124
latrofa124
04/04/2011 6148
Inserito il 23/10/2014 alle: 19:33:07
quote:Risposta al messaggio di matucin inserito in data 23/10/2014  18:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come si fa a stabilire che ho dato in uso la mia auto,nel caso a mio figlio e sono trascorsi più di 30gg?
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 46179
Inserito il 23/10/2014 alle: 19:36:32
non riesco a capire il senso. Per esempio affido un furgone al mio dipendente che deve andare a fare manutenzioni, mica dovrò intestarlo a lui? Così casomai se lo licenzio se lo tiene visto che è suo [:D][:D][:D] Penso si tratti quando si parla di uso continuativo e esclusivo per evitare i casi di Ferrari intestata al vecchietto dell'ospizio. Se un auto è di famiglia, ovviamente non si puo dimostrare che la usa sempre mia moglie quando è intestata a me o viceversa. Comunque mi sembra una norma scritta da uno che non capisce nulla, se è come sembrerebbe. Sarebbe interessante se qualcuno addentro alla cosa potesse spiegare in parole povere di cosa si tratta effettivamente. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
nasuppa
nasuppa
27/07/2008 113
Inserito il 23/10/2014 alle: 19:55:09
Ma se io gia all'assicurazione dichiaro che il conducente abituale della vettura è una persona diversa dall' intestatario della carta di circolazione che devo fare?
nemo family
nemo family
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23/05/2008 4628
Inserito il 23/10/2014 alle: 20:02:52
se la macchina e assicurata con la clausola che non la guido solo io ...la posso imprestare a chi voglio...sia a famigliari che a amici in possesso di regolare patente di guida !!
nemo family
nemo family
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23/05/2008 4628
Inserito il 23/10/2014 alle: 20:10:09
poi la legge a cui accennano nell'articolo si riferisce alle gomme da neve o catene ! mi sa tanto di presa in giro...o sbaglio !?[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] il collegamento che ho messo non funziona ...ma se cercate con google "legge 120 del 2010" e la prima della lista...

Modificato da nemo family il 23/10/2014 alle 20:16:22
eta beta
eta beta
20/09/2003 3375
Inserito il 23/10/2014 alle: 22:05:52
Art. 12. Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli 1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorchè diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonchè della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3»; b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis». 2. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: «Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazionè di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonchè al soggetto proprietario dissimulato. 3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo. 4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1». 3. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».
eta beta
eta beta
20/09/2003 3375
Inserito il 23/10/2014 alle: 22:09:21
Si,è vero,anche se il fine,come gia' giustamente scritto,è quello di evitare le false intestazioni.Chissa' se servira' a qualcosa,o ne faranno le spese solo i soliti noti, sprovveduti e in buona fede?! Mah! ByBy
chorus
chorus
05/10/2006 9053
Inserito il 23/10/2014 alle: 22:24:02
quote:Risposta al messaggio di matucin inserito in data 23/10/2014  18:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In Italia circolano centinaia di migliaia di auto aziendali concesse in uso a dipendenti, amministratori, ecc. La norma ritengo sia tagliata per questa fattispecie
barbagianni7169
barbagianni7169
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21/09/2008 5869
Inserito il 24/10/2014 alle: 08:22:24
Siccome avrebbe potuto riguardarci ci siamo informati e , nel nostro caso, questa è la questione: siamo una piccola ditta edile, con tre soci ed un dipendente. Il mezzo da lavoro è guidato prevalentemente da uno dei soci e dal dipendente. Questa modifica è da fare solo nel caso in cui noi dessimo in appalto, con contratto regolare, un lavoro a persona esterna e avesse bisogno di usare il nostro mezzo per svolgere questo lavoro, per più di 30 giorni. Altrimenti tutto rimane come prima. [:D][^][:p][:)][:X]
chorus
chorus
05/10/2006 9053
Inserito il 24/10/2014 alle: 08:33:32
Per ulteriori informazioni e approfondimenti segnalo la circolare MIT 10 luglio 2014 n. 15513. La Circolare ha fornito i primi chiarimenti sull’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, ha individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato la decorrenza dell’obbligo in esame ed ha confermato la sanzione amministrativa per il mancato aggiornamento delle carte di circolazione. Come ho detto in un mio precedente messaggio, questa norma troverà ampia applicazione nella concessione in uso ai dipendenti di auto aziendali. A questo fenomeno di diffusa rilevanza, la predetta circolare dedica un paragrafo specifico (E.1.1).

Modificato da chorus il 24/10/2014 alle 08:36:51
matucin
matucin
04/08/2012 309
Inserito il 24/10/2014 alle: 11:40:08
A me sembra una norma confusa e contorta come al solito sono le norme burocratiche in Italia. Se io marito ho due auto ed una la usa mia moglie ovviamente per un periodo superiore ai trenta giorni ed essendo soggetto diverso dall'intestatario dovrei quindi registrarlo sulla carta di circolazione? A me pare una str...ta. Chiederò lumi alla Polizia Municipale.
balilla
balilla
17/05/2005 1594
Inserito il 24/10/2014 alle: 11:55:59
quote:Risposta al messaggio di matucin inserito in data 24/10/2014  11:40:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, se convivente. Art. 247 bis del R.E. , comma 2 lettera a), ultimo periodo. 2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati: "[...] nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. fonte: http://www.comuni.it/servizi/fo... --------------------- [Marco]

Modificato da balilla il 24/10/2014 alle 12:01:38
chorus
chorus
05/10/2006 9053
Inserito il 24/10/2014 alle: 12:19:44
quote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 24/10/2014  11:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confido che la circolare MIT di 47 pagine entri nel dettaglio delle fattispecie. Suggerisco e consiglio di leggerla. Ciao!
living 701
living 701
-
Inserito il 24/10/2014 alle: 20:41:38
credo che la nuova norma voglia evitare a chi in passato si è visto intestare una cifra come 500 -800 veicoli a titolo di prestanome per fini loschi ..nn penso possa trovare uso nel semplice contesto familiare ... magari potrebbero fare un controllo per verifiche,ma vedendo che si tratta di un solo mezzo il tutto finisce li...diverso il trattamento se il tizio risultasse possessore di centinaia di mezzi [:D][:D]

Modificato da living 701 il 24/10/2014 alle 20:51:42
elefantin
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12/11/2006 10033
Inserito il 25/10/2014 alle: 19:53:24
leggete bene ; sono esclusi i familiari avente lo stesso indirizzo di residenza forse il problema sara' mio che ogni giorno porto sempre le macchine altrui e senza TARGA PROVA ciao !! elio.m di Roma
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 46179
Inserito il 25/10/2014 alle: 20:17:23
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 25/10/2014  19:53:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che il titolare o dipendente di una officina sia automaticamente autorizzato. Per esempio io avevo un auto storica, e la assicurazione copriva solo se guidavo io, ma autorizzava anche il titolare o dipendente di un autofficina. Il caso è diverso, ma per similitudine...[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
elefantin
elefantin
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12/11/2006 10033
Inserito il 25/10/2014 alle: 20:26:41
comunque il problema e' riservato a coloro che usano un'auto aziendale piu' di 30 giorni... ciao !! elio.m di Roma
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 2642
Inserito il 26/10/2014 alle: 07:42:19
Più la leggo meno capisco il senso generale della faccenda, ho dato anche una scorsa alla circolare MIT ma ammetto di non averla letta in maniera approfondita. È solo un'aggiunta di burocrazia per tenerci impegnati o c'è qualche anomalia da portare alla luce come il caso citato di veicoli intestati a prestanome? Perché precisano che si può evitare l'annotazione se il familiare è convivente? Non posso condividere l'auto con un mio familiare che vive a 200 metri da casa mia? Ad esempio se nel weekend la usa prevalentemente lui e nei giorni feriali la uso prevalentemente io. Come si fa a dire che è in mio possesso da più di 30 giorni? A qualunque controllo non potranno sapere se lui l'ha usata ieri a meno che non si trovi in carcere. E se si prende una vacanza di 31 giorni devo aggiornare la carta di circolazione? La questione delle auto aziendali segnalata da chorus la capisco ancora meno, non è forse quello il caso in cui è più chiaro chi usa l'auto perché l'azienda la assegna contrattualmente? ciao. Marco
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 2642
Inserito il 26/10/2014 alle: 08:58:11
Mi rispondo parzialmente segnalando questo: http://goo.gl/h3HDEd da cui cito: "E' importante precisare - sottolinea infatti il direttore generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli - che la norma esclude tutte le situazioni in cui la natura dei rapporti intercorrenti tra proprietario del veicolo e soggetto che ne dispone abbiano rapporti di parentela. " marco
living 701
living 701
-
Inserito il 26/10/2014 alle: 10:17:07
potevano fare la legge anche più chiara ...ma sappiamo che il nostro legislatore nn ne sbaglia una per rendere ingarbugliata la normativa stessa in modo da fare lavorare il carozzone burocratico legale italiano dando possibilità a varie interpretazioni della direttiva stessa ,cmq è chiaro che è riferita al caso di prestanomi i quali hanno svariati mezzi intestati per coprire chissa quali magagne e chiaramente i mezzi del prestanome vengono utilizzati da altre persone ... ps..visto che erano sul pezzo potevano anche fare un direttiva per chiarire anche le modalità quando una ditta chiede un concordato fallimentare dove sempre più spesso in italia le società in fallimento passano a questa modalità indicando come rappresentate un nullatenente e fanno morire tutti i creditori da questa figura che sopesso e volentieri risulta essere un nullafacente /nullatenente che vive in una casa popolare data dal comune ...la cosa buffa è che queste figure risultano essere intestatari fallimentari di centinaia di ditte ovviamente tutte srl in concordato fallimentare ...ne sono venuto a conoscenza xchè ci è passata mia moglie lavorando in una ditta che poi è fallita e ha fatto questo persorso ...alla camera del lavoro invece di denunciare la situazione alle autorità si sono limitati a farsi una bella risata e dire che è la nuova moda confermando che la legge lo permette e loro nn possono farci nulla...morale della favola mia moglie ha lavorato gratis 6 mesi e tutti i creditori nn hanno preso un euro ...mentre il titolare artefice di questa inciulata pazzesca ha riaperto un'altra società tranquillamente da un'altra parte ...robe da pazzi scusate il fuori ot.. ma è stato più forte di me collegare le due situazione che convergono sempre allo stesso soggetto,il nostro legislatore!

Modificato da living 701 il 26/10/2014 alle 10:46:04
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