Inserito il 23/10/2014 alle: 22:05:52
Art. 12.
Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli
1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorchè diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonchè della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3»;
b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».
2. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazionè di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonchè al soggetto proprietario dissimulato. 3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo. 4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1».
3. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».