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Nuovi divieti di sosta a Poggibonsi

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Pippo69
Pippo69
06/12/2004 55
Inserito il 21/10/2006 alle: 14:25:21
Salve a tutti. Mio padre, canperista da trent'anni, da qualche anno parcheggia il suo Rimor in uno dei parcheggi sotto casa sua. La zona è periferica e non transitata e nei parcheggi non ci sono limiti o divieti di sorta. Il suo camper è corto e non esce dalle strisce degli stalli. Stamani i vigili hanno suonato alla sua porta dicendo che doveva togliere il camper dal parcheggio. Mio padre ha chiesto se per caso fosse stata deliberata una limitazione specifica per i camper. Gli anno risposto di no, ma che i camper sono classificati dal codice della strada coma "veicoli speciali" e quindi come tali il codice prevede che non possono essere parcheggiati in zone di viabilità ordinaria, ma solo in aree private. Secondo loro in base al codice della strada i camper non sono parcheggiabili in nessun punto del paese (molto grande e senza problemi di viabilità) e che devono essere portati fuori. Puntualizzo che si parla di sola sosta, mio padre non dorme certo nel camper sotto casa! Cosa ne pensate? Grazie.
matteo620
matteo620
-
Inserito il 21/10/2006 alle: 15:57:20
io sto a colle...a poggibonsi proprio sono Id.....basta andare in comune e vedere le ordinanze...non so di preciso dove abiti tuo padre, ma se lo parcheggia al parcheggio per camper al vallone sotto san lucchese il problema è risolto, oppure lungo la strada del bernino, oppure davanti alla prefettura..se vedi ce ne sono parecchi!!...altrimenti vada a mettilo al parcheggio alla coop...
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O Nonno
-
Inserito il 21/10/2006 alle: 20:05:35
quote:Originally posted by Pippo69
Salve a tutti. Mio padre, canperista da trent'anni, da qualche anno parcheggia il suo Rimor in uno dei parcheggi sotto casa sua. La zona è periferica e non transitata e nei parcheggi non ci sono limiti o divieti di sorta. Il suo camper è corto e non esce dalle strisce degli stalli. Stamani i vigili hanno suonato alla sua porta dicendo che doveva togliere il camper dal parcheggio. Mio padre ha chiesto se per caso fosse stata deliberata una limitazione specifica per i camper. Gli anno risposto di no, ma che i camper sono classificati dal codice della strada coma "veicoli speciali" e quindi come tali il codice prevede che non possono essere parcheggiati in zone di viabilità ordinaria, ma solo in aree private. Secondo loro in base al codice della strada i camper non sono parcheggiabili in nessun punto del paese (molto grande e senza problemi di viabilità) e che devono essere portati fuori. Puntualizzo che si parla di sola sosta, mio padre non dorme certo nel camper sotto casa! Cosa ne pensate? Grazie. >
> Se non c'è ordinanza di divieto e la situazione di sosta (sta dentro gli stalli) mi pare strano che abbiano detto una cosa del genere. Leggi l'art. 185 del codice della strada. E' vero che il camper non è un'autovettura, ma se si limita a sostare ed il comune non ha emesso divieti anticamper (discutibili peraltro) e non ci sono indicazioni P (parcheggio) per autovetture, il camper può sostare. Non vorrei che abbiano messo i cartelli P autovetture, questo è un divieto implicito ai camper ed agli altri veicoli tipo i furgoni e non è una discriminazione. Allora non c'è molto da fare anche se sta nello stallo. Sono molti a sostenere che il camper "è assimilato all'autovettura" E MOLTI CAMPERISTI CREDONO DI POTER SOSTARE ANCHE NEL P-AUTOVETTURE, ma è falso! Facci sapere.
TheFox
TheFox
12/10/2006 84
Inserito il 21/10/2006 alle: 20:40:22
quote:Originally posted by Pippo69
Stamani i vigili hanno suonato alla sua porta dicendo che doveva togliere il camper dal parcheggio. >
> Hanno detto i vigili cosa avrebbero fatto in caso di inottemperanza da parte di tuo padre? Ci sarebbe da pensare, sulla base della tua esposizione dei fatti, che a Poggibonsi non conoscano l'art. 185 del Codice.
TheFox
TheFox
12/10/2006 84
Inserito il 21/10/2006 alle: 21:30:47
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Sono molti a sostenere che il camper "è assimilato all'autovettura" E MOLTI CAMPERISTI CREDONO DI POTER SOSTARE ANCHE NEL P-AUTOVETTURE, ma è falso! >
> La categoria internazionale M1 caratterizza tutti i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (cfr. art. 47 Codice). In Italia questa categoria riguarda i seguenti veicoli: - autovetture (art. 54/1a) - autocaravan (art. 54/1m) - autoveicoli per uso speciale (art. 54/1g Cod. e 203/2 Reg.: autoambulanze, autofunebri, autofurgoni carrozzati per trasporto detenuti, autoveicoli per uso abitazione). In base alla normativa comunitaria non è consentito operare discriminazioni tra i veicoli della stessa categoria internazionale e, come noto, le Direttive comunitarie prevalgono sulle norme nazionali sulla stessa materia. Per cui, se un cartello P e' integrato con l'indicazione autovetture, quest'ultima deve essere letta come veicoli della categoria int. M1.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 21/10/2006 alle: 21:47:30
Italia è proprio un paese complicato, Poggibonsi è la città dove è fabbricato il Rimor e per questa attività credo che Poggibonsi ha enormi benefici e enormi benefici sono per il comune di Poggibonsi, credo che l'ammistrazione comunale dovrebbe incentivare l'uso del Camper non reprimerlo. Sarebbe come sè l'amministrazione comunale di Torino limitasse l'uso dell'auto. Sono a richiederti sè hai informato qualche amminstratore del Comune di Poggibonsi e di inviare quanto detto in questo forum alla stampa magari quella economica.
mariobruno
mariobruno
21/10/2006 3
Inserito il 21/10/2006 alle: 23:11:05
sono il camperista di poggibonsi che i vigili hanno inposto di togliere il camper dove tengo il camper non ci sono divieti di sosta ne cartelli x solo auto
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antonio Calosci
-
Inserito il 22/10/2006 alle: 02:05:46
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Non vorrei che abbiano messo i cartelli P autovetture, questo è un divieto implicito ai camper ed agli altri veicoli tipo i furgoni e non è una discriminazione. Allora non c'è molto da fare anche se sta nello stallo. Sono molti a sostenere che il camper "è assimilato all'autovettura" E MOLTI CAMPERISTI CREDONO DI POTER SOSTARE ANCHE NEL P-AUTOVETTURE, ma è falso! Facci sapere. >
> Sono molto felice di smentirti su queste affermazioni. L'art. 185 del CdS recita: Art 185. Circolazione e sosta delle auto-caravan 1) I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. In questo generico "altri veicoli" sono comprese anche le automobili per cui non ci può essere un implicito divieto di sosta dove c'è la "P" con sotto l'icona dell'automobile. Vero invece che i furgoni non possono sostare in questo caso, ma i camper possono sostare. Nella mia città (ANCONA) con il precedente camper presi una decina di multe per questo motivo e il Prefetto per le motivazioni sopra addotte le ha tutte annullate. Poi dopo aver fatto scrivere dal mio avvocato al comando dei vigili urbani del mio comune e al sindaco minacciando di adire alle vie legali per il danno morale hanno smesso di multarmi il camper. Per colui che ha aperto questo 3d dico che il camper non è VEICOLO SPECIALE ma VEICOLO DOTATO DI SPECIALE CARROZZERIA. Cordialmente
mariobruno
mariobruno
21/10/2006 3
Inserito il 22/10/2006 alle: 08:57:36
ciao sono Mariobruno podre di pippo69.Dove parcheggio il camper sotto casa, esiste solo il divieto di sosta per pulizia della strada il mercoledì dalle ore 9 alle ore 11, non esistono altri cartelli.Quindi non intralcio la circolazione, nepassaggio pedonale: MA solamente a qualche condomino disturba.Specifico che il parcheggio e pubblico.Ringrazio tutti Mariobruno
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O Nonno
-
Inserito il 22/10/2006 alle: 10:01:23
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Non vorrei che abbiano messo i cartelli P autovetture, questo è un divieto implicito ai camper ed agli altri veicoli tipo i furgoni e non è una discriminazione. Allora non c'è molto da fare anche se sta nello stallo. Sono molti a sostenere che il camper "è assimilato all'autovettura" E MOLTI CAMPERISTI CREDONO DI POTER SOSTARE ANCHE NEL P-AUTOVETTURE, ma è falso! Facci sapere. >
> Sono molto felice di smentirti su queste affermazioni. L'art. 185 del CdS recita: Art 185. Circolazione e sosta delle auto-caravan 1) I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. In questo generico "altri veicoli" sono comprese anche le automobili per cui non ci può essere un implicito divieto di sosta dove c'è la "P" con sotto l'icona dell'automobile. Vero invece che i furgoni non possono sostare in questo caso, ma i camper possono sostare. Nella mia città (ANCONA) con il precedente camper presi una decina di multe per questo motivo e il Prefetto per le motivazioni sopra addotte le ha tutte annullate. Poi dopo aver fatto scrivere dal mio avvocato al comando dei vigili urbani del mio comune e al sindaco minacciando di adire alle vie legali per il danno morale hanno smesso di multarmi il camper. Per colui che ha aperto questo 3d dico che il camper non è VEICOLO SPECIALE ma VEICOLO DOTATO DI SPECIALE CARROZZERIA. Cordialmente
>
> Professore purtroppo non è così. Intanto ha omesso il secondo cmma dell'art. 185 che è proprio quello che ci frega per la parte ove dice "La sosta delle autocarava, ove consentita...". Legga le tre sentenze della Cassazione che riguardano Orosei che hanno sentenziato che la locuzione OVE CONSENTITO indicata nell'art. 185 e il fatto che per i parcheggi a pagamento può esserci maggioprazione del 50%, e l'art. 6 comma 4 lettera a consente al comune di disciminare la sosta PER CATEGORIE DI UTENTI. La sentenze 11278 del 28/8/2001 a tal proposito recita: 2.1. Il motivo è infondato, perché la normativa in esso richiamata, che prevede per le autocaravan la medesima disciplina degli altri veicoli, sancisce pure la facoltà d'imporre una tariffa diversa per essi e in tal modo ne evidenzia la situazione peculiare. L'art. 7 del codice della strada espressamente conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti"; nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto, di sosta per le sole autocaravan, per cui per tale profilo l'impugnazione è da rigettare. Quella in cui lei crede è una favoletta che ci stanno raccontando da tempo. Vada a Castiglione della Pescaia a vedere com'è la situazione. Si infomi legga qui ad esempio: http://www.turismoitinerante.co... http://www.turismoitinerante.co... Come in altra circoastanza le avevano chiesto in questo forum, ma mai ottenuto, anche io gradirei che lei pubblicasse la storia documentale delle sue vicissitudini in modo da vedere lo stato dell'arte. Io do prova di quello che dico con la sentenza suddetta ma ce nesono altre due che ho già citato in questo forum nel passato. Lei pubblichi le scannerizzazioni delle sue azioni legali. O se vuole mando le tre sentenze, l'ordinanza di Castiglione della Pescaia e quella di Orosei al comune di Ancona, insieme a ciò che ha appena scritto in questo forum. Basta che lei mi dia un numero di protocollo con cui trattò la questione. E la saluto.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 22/10/2006 alle 10:14:35
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O Nonno
-
Inserito il 22/10/2006 alle: 10:06:45
quote:Originally posted by mariobruno
ciao sono Mariobruno podre di pippo69.Dove parcheggio il camper sotto casa, esiste solo il divieto di sosta per pulizia della strada il mercoledì dalle ore 9 alle ore 11, non esistono altri cartelli.Quindi non intralcio la circolazione, nepassaggio pedonale: MA solamente a qualche condomino disturba.Specifico che il parcheggio e pubblico.Ringrazio tutti Mariobruno >
> Allora il comune non può fare nulla. Se lei occupa uno stallo di sosta stando nei limiti delle linee segnate a terra è in regola. Se invece deborda può essere sanzionato per sosta fuori dai limiti segnati (art. 157 comma 5). Riferisca ai VVUU che l'art. 185 le da diritto di sostare a meno che a: a) Il Comune non abbia messo un divieto per autocaravan (ma sarebbe contestabile in assenza di AA come sostenuto anche dal Ministero per Spotorno); b) Il suo camper non debordi dallo stallo (infrazione art. 157 comma 5); c) Il parcheggio non sia riservato ad autovetture o ad altri veicoli in applicazione dell'art. 6 comma 4 lettera b. Cordiali saluti.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 22/10/2006 alle 10:11:26
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antonio Calosci
-
Inserito il 22/10/2006 alle: 12:07:24
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Professore purtroppo non è così. Intanto ha omesso il secondo cmma dell'art. 185 che è proprio quello che ci frega per la parte ove dice "La sosta delle autocarava, ove consentita...". Legga le tre sentenze della Cassazione che riguardano Orosei che hanno sentenziato che la locuzione OVE CONSENTITO indicata nell'art. 185 e il fatto che per i parcheggi a pagamento può esserci maggioprazione del 50%, e l'art. 6 comma 4 lettera a consente al comune di disciminare la sosta PER CATEGORIE DI UTENTI. >
> Lo omesso perchè irrilevante. La discriminazione, occorre vedere poi se legittima o meno, deve essere specificata e non implicita.
quote: La sentenze 11278 del 28/8/2001 a tal proposito recita: 2.1. Il motivo è infondato, perché la normativa in esso richiamata, che prevede per le autocaravan la medesima disciplina degli altri veicoli, sancisce pure la facoltà d'imporre una tariffa diversa per essi e in tal modo ne evidenzia la situazione peculiare. L'art. 7 del codice della strada espressamente conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti"; nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto, di sosta per le sole autocaravan, per cui per tale profilo l'impugnazione è da rigettare. >
> Appunto. Ma deve essere una ndcazione specifica e non una estenzione generica.
quote: Quella in cui lei crede è una favoletta che ci stanno raccontando da tempo. Vada a Castiglione della Pescaia a vedere com'è la situazione. >
> Giusto perché non mi interessa Castiglio della Pescaia non abitandoci. Se vi abitassi stia certo (ma non ci davamo del tu?) che avrei dato battaglia avendo necessità di parcheggiare il camper per strada. A Castiglion ci sono passato di recente e avendo il bollino per portatori di handicap non hanno rotto, ma questa è un'altra storia. Nella mia città (ANCONA) il Prefetto senza difficoltà ha annullato una decina di multe e ora dopo la lettera tutt'altro che amichevole del mio avvocato il comando dei vigili urbani ha cambiato decisamente rotta da alcuni anni.
quote: Si infomi legga qui ad esempio: http://www.turismoitinerante.co... http://www.turismoitinerante.co... Come in altra circoastanza le avevano chiesto in questo forum, ma mai ottenuto, anche io gradirei che lei pubblicasse la storia documentale delle sue vicissitudini in modo da vedere lo stato dell'arte. Io do prova di quello che dico con la sentenza suddetta ma ce nesono altre due che ho già citato in questo forum nel passato. Lei pubblichi le scannerizzazioni delle sue azioni legali. O se vuole mando le tre sentenze, l'ordinanza di Castiglione della Pescaia e quella di Orosei al comune di Ancona, insieme a ciò che ha appena scritto in questo forum. Basta che lei mi dia un numero di protocollo con cui trattò la questione. >
> Cerco le decisioni del Prefetto e gliele metto in linea. [quote] Cordiali saluti
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O Nonno
-
Inserito il 22/10/2006 alle: 12:29:16
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Professore purtroppo non è così. Intanto ha omesso il secondo cmma dell'art. 185 che è proprio quello che ci frega per la parte ove dice "La sosta delle autocarava, ove consentita...". Legga le tre sentenze della Cassazione che riguardano Orosei che hanno sentenziato che la locuzione OVE CONSENTITO indicata nell'art. 185 e il fatto che per i parcheggi a pagamento può esserci maggioprazione del 50%, e l'art. 6 comma 4 lettera a consente al comune di disciminare la sosta PER CATEGORIE DI UTENTI. >
> Lo omesso perchè irrilevante. La discriminazione, occorre vedere poi se legittima o meno, deve essere specificata e non implicita.
quote: La sentenze 11278 del 28/8/2001 a tal proposito recita: 2.1. Il motivo è infondato, perché la normativa in esso richiamata, che prevede per le autocaravan la medesima disciplina degli altri veicoli, sancisce pure la facoltà d'imporre una tariffa diversa per essi e in tal modo ne evidenzia la situazione peculiare. L'art. 7 del codice della strada espressamente conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti"; nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto, di sosta per le sole autocaravan, per cui per tale profilo l'impugnazione è da rigettare. >
> Appunto. Ma deve essere una ndcazione specifica e non una estenzione generica.
quote: Quella in cui lei crede è una favoletta che ci stanno raccontando da tempo. Vada a Castiglione della Pescaia a vedere com'è la situazione. >
> Giusto perché non mi interessa Castiglio della Pescaia non abitandoci. Se vi abitassi stia certo (ma non ci davamo del tu?) che avrei dato battaglia avendo necessità di parcheggiare il camper per strada. A Castiglion ci sono passato di recente e avendo il bollino per portatori di handicap non hanno rotto, ma questa è un'altra storia. Nella mia città (ANCONA) il Prefetto senza difficoltà ha annullato una decina di multe e ora dopo la lettera tutt'altro che amichevole del mio avvocato il comando dei vigili urbani ha cambiato decisamente rotta da alcuni anni.
quote: Si infomi legga qui ad esempio: http://www.turismoitinerante.co... http://www.turismoitinerante.co... Come in altra circoastanza le avevano chiesto in questo forum, ma mai ottenuto, anche io gradirei che lei pubblicasse la storia documentale delle sue vicissitudini in modo da vedere lo stato dell'arte. Io do prova di quello che dico con la sentenza suddetta ma ce nesono altre due che ho già citato in questo forum nel passato. Lei pubblichi le scannerizzazioni delle sue azioni legali. O se vuole mando le tre sentenze, l'ordinanza di Castiglione della Pescaia e quella di Orosei al comune di Ancona, insieme a ciò che ha appena scritto in questo forum. Basta che lei mi dia un numero di protocollo con cui trattò la questione. >
> Cerco le decisioni del Prefetto e gliele metto in linea. [quote] Cordiali saluti
>
> Ok Antonio, ci davamo e ci diamo del tu. Le decisioni del prefetto, se in liena con la circoalre del 2000 (credo di ricordare la 38), non fanno una piega nei confronti dei divieti di sosta con il simbolo camper che non sono ammessi neanche a mio avviso. Il tema è che se c'è la P-Autovetture non c'è cristi, l'autocaravan lì non parcheggia come non parcheggia il furgone e non è discriminazione tra veicoli. La Cassazione si è spinta oltre e quel OVE CONSENTITO non è affatto irrilevante come dici tu. E la pietra tombale per i ricorsi ai GDP che se anche ti danno ragione rischiano di innescare il ricorso in Cassazione del comune. Numana sappiamo com'è andata a finire? Se leggi la mia intervista al Dott. Scagliarini del 2005 sempre su TI vedrai che già in quella sede si consigliava, in questi casi (divieti espliciti alle autocaravan) di ricorrere al Prefetto e non al GDP perché il Prefetto (organismo ministeriale) dovrebbe atteneresi alle circolari. il GDP no si attiene alle legge ed ai precedenti della Cassazione. Ma il tema riguardava comunque il divieto di sosta autocaravan esplicito. A Poggibonsi la situazione mi pare diversa e meno grave, si tratta di far capire ai VVU che non possono assumere quella posizione. Se tuttavia assumono. con ordinanze, la posizione di P-Autovetture, ad esmepio lasciano spazi perifierici nei quali parcheggiare il camper, non c'è nulle da fare, lì il camper non ci parcheggia più. Chiedilo aa Lombardelli di Bagno a Ripoli che pur avendo vinto la causa (l'ordinanza non c'era) ora che il comune ha rifatto l'ordinanza deve parcheggiare in fondo al viale e non dove voleva. Quindi oltre a pubblicare le note del prefetto, chiarisci se ad Ancona c'era il P-AUTOVETTURE o il DIVIETO SOSTA CAMPER, le due cose sono diverse. Il fatto che poi i VVU desistano non significa nulla. E' Dal 2002 che io dico che siamo tollerati ma che le norme, a volerle applicare, sono rigide e non ci danno ragione, specie se poi usiamo la sosta per fare campeggio selvaggio. Ciao.
TheFox
TheFox
12/10/2006 84
Inserito il 22/10/2006 alle: 14:54:38
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno c) Il parcheggio non sia riservato ad autovetture o ad altri veicoli in applicazione dell'art. 6 comma 4 lettera b. >
> L'art. 6 riguarda la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati. Nei centri abitati, come Poggibonsi, il Sindaco emana le sue ordinanze in applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera a. Oltretutto, a sottolineare la valenza della sentenza CC citata, il parcheggio o la sosta dei veicoli sono regolamentati ai sensi dell'art. 6, comma 4 lettera d (e non b).
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O Nonno
-
Inserito il 22/10/2006 alle: 15:20:41
quote:Originally posted by TheFox
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno c) Il parcheggio non sia riservato ad autovetture o ad altri veicoli in applicazione dell'art. 6 comma 4 lettera b. >
> L'art. 6 riguarda la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati. Nei centri abitati, come Poggibonsi, il Sindaco emana le sue ordinanze in applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera a. Oltretutto, a sottolineare la valenza della sentenza CC citata, il parcheggio o la sosta dei veicoli sono regolamentati ai sensi dell'art. 6, comma 4 lettera d (e non b).
>
> La lettera B del 4 comma dell'Art. 6 è applicabile ai centri urbani in quanto l'art. 7 successivo recita testualmente: Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 1. adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; DICE NEI CENTRI ABITATI I PROVVEDIMANEI DELL'ART. 6. Quindi come vedi anche se l'art. 6 è relativo a "fuori dai centri abitati" l'art. 7 richiamando le possibilità conferite ai sindaci dice espressamente che anche nei centri abitati il sindaco può per stare al tema - discriminare tra categorie di utenti - possibilità prevista appunto ai sensi del comma 4 lettera b dell'art. 6. E RIPETO LETTERA B che è quello che cita la Cassazione. Quindi il tema è che se un comune vuole REGOLARE la sosta dell'autocaravan, lo fa come e quando vuole e soprtatutto dove vuole! E questo dice la Cassazione. Sulla discriminazione il Ministero ha più volte dichiarato che vietare in assenza di aree di sosta appare illegittimo, non dice "è illegittimo", il che vuol dire però che in presenza di AA o di spazi ove la sosta dell'autocaravan è consentita allora il comune può vietare. I comuni possono benissimo consentire in prossimità del centro solo ad autovetture, e relegarci in periferia. Vai a contestare ordinanze simili. Il ministero, lo ha dichiarato lui stesso (ing. Dondolini) non ha poi molto potere per intervenire sui comuni.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 22/10/2006 alle 15:34:22
TheFox
TheFox
12/10/2006 84
Inserito il 22/10/2006 alle: 15:23:08
Per l'art. 5, c.1 Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.. Il competente Ministro (adesso dei Trasporti) si e' avvalso di questa prerogativa il 24.10.2000 ed ha emanato l'apposita Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione., pubblicata sulla G.U. n. 301 del 28.12.2000 . Ritengo opportuno trascrivere qui i seguenti punti: 4.3 Le ordinanze di disciplina della circolazione: compiutezza dell'istruttoria. Meritevoli di attenzione sono i provvedimenti per la regolazione della circolazione che devono essere resi noti attraverso i prescritti segnali stradali, di cui è cenno nell'art. 5, comma 3, del Codice. Gli Enti proprietari di strade, attraverso gli organi competenti, sono tenuti ad emanare le apposite ordinanze previste agli articoli 6 e 7 che, ad avviso di questo Ministero, meritano da parte dei competenti uffici una maggiore cura nella loro istruttoria e formulazione. Lo scrivente, nei limiti delle competenze attribuitegli dall'articolo 37, comma 3 del Codice sui ricorsi gerarchici, ha avuto modo di esaminare i provvedimenti che dispongono la collocazione non sempre idonea della segnaletica a causa di difetti sostanziali, con riverberi sul piano giuridico. Assai frequente è il fenomeno della carente motivazione delle ordinanze cui si associa quello della poca chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni oggetto dei provvedimenti. In tali casi questo Ministero ha dovuto disporre l'annullamento dei medesimi con conseguente disagio per l'amministrazione emittente e con inutile dispendio di risorse economiche. Si segnala, inoltre, tra le carenze istruttorie, che i provvedimenti non sempre sono supportati dalle opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che vengono mosse in sede di ricorso. È evidente che tali carenze fanno presupporre una non sempre ponderata scelta delle misure di traffico adottate in ragione degli obiettivi che si intendono perseguire. A tale proposito si ritiene oltremodo necessario che sia curata la continua formazione ed aggiornamento del personale, in particolare tecnico, degli Enti proprietari di strade. Per tale attività si potrà fare affidamento sull'azione di supporto e coordinamento dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale. 5.1 Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti. Si è avuto modo di rilevare che talvolta i provvedimenti che dispongono l'impiego della segnaletica non tengono adeguato conto delle situazioni preesistenti, di quelle in atto sulle strade limitrofe o dei provvedimenti adottati da altri Enti proprietari di strade e che risultano interferenti con la viabilità dell'area interessata. Ne scaturiscono di conseguenza situazioni di conflitto che potevano evitarsi e con effetti negativi sulla fluidità e sicurezza della circolazione e, di riflesso, sull'opinione pubblica. Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza «sindacale» a norma dell'art. 7. Si citano ad esempioid="red"> il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in regola con i dispositivi previsti dal Codice e pertanto fonte di disturbo acustico; la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altriid="red">; l'imposizione di limiti massimi di velocità localizzati non giustificati dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di sicurezza. Quest'ultimo caso offre lo spunto per richiamare l'attenzione sull'esigenza di valutare attentamente la necessità di imporre limitazioni localizzate. Detta esigenza deve scaturire da carenti caratteristiche permanenti dei tratti stradali interessati e non da particolari condizioni ambientali che si possono presentare solo occasionalmente e rispetto alle quali è obbligo dei conducenti di adeguare la velocità, ai sensi del primo comma dell'art. 141 del Codice, salvo, se del caso, apporre segnali di pericolo e salvo il rispetto di esistenti direttive. Non sembra superfluo ricordare che la presunzione di una maggiore sicurezza, che deriverebbe dall'imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale, è puramente illusoria; l'esperienza insegna, infatti, che divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente disattesi, dando luogo, altresì, ad una diseducativa sottovalutazione di tutta la segnaletica prescrittiva e, talvolta, all'irrogazione di sanzioni che non hanno un reale fondamento. In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti. È dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l'ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare.
TheFox
TheFox
12/10/2006 84
Inserito il 22/10/2006 alle: 15:32:39
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno E RIPETO LETTERA B che è quello che cita la Cassazione. >
> A me hanno insegnato, sin dal tempo del catechismo, che l'infallibilità non è prerogativa umana.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O Nonno
-
Inserito il 22/10/2006 alle: 15:49:31
quote:Originally posted by TheFox
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno E RIPETO LETTERA B che è quello che cita la Cassazione. >
> A me hanno insegnato, sin dal tempo del catechismo, che l'infallibilità non è prerogativa umana.
>
> Conosco la circolare che citi, ma come vedi parla dei divieti espressi non dei divieti impliciti di cui si parla: P-Autovetture. Con il segnale P.Autovetture non sono discriminate solo le autocaravan, quindi tutto il discorso ministeriale cade, nel momento in cui non c'è un divieto esplicito alle autocaravan. Inoltre, SE TIFOSSE SFUGGITO, la Circolare è del 2000 e successivamente ci sono state tre sentenze (2001, 2002, 2003) della Cassazione delle quali il Ministero non prende atto né commenta. Anzi Fabio Di Mita funzionario ministeriale in un articolo apparso sul Il Vigile Urbano, che riprende ampi pezzi di testi in precedenza pubblicati sul sito del Coordinamento (com'è sto fatto? chi ce lo spiega? E' Il coordinamento che scrive per il Ministero? E' Di MIta che scrive per il Coordinamento? E' Una combinazione? C'è un'altra soluzione? Ce la racconta qualcuno?), nel citare due sentenze di Pretori, a suffragio delle sue tesi, non cita né commenta le tre sentenze della Cassazione che decidono diversamente. Pertanto pur condividendo la tesi che il divieto espresso alle autocaravan può essere contestato, occorre anche dire che il Ministero ha quel potere di dare direttive SE INTERPRETA CORRETTAMENTE LE NORME, ma non può interpretare norme in contrasto con la norma stessa. Il supremo organo che può interpretare la legge ai sensi dell'ar. 360 cpcp è la Cassazione e ha già smentito il Ministero interpretando ai sensi dell'art. 360 cpc l'art. 185 nel modo che ho riportato io - nella sentenza del 2001: L'AUTOCARAVAN PUO' ESSERE DISCRIMINATO PERCHE' LO DICE L'ART. 185 STESSO NEL OVE CONSENTITO E NELLA POSSIBILITA' DI TARIFFE DIFFERENZIATE NEI PARCHEGGI. NON LO DICO IO LO DICE LA CASSAZIONE QUANDO RIGETTA IL SECONDO MOTIVO DI RICORSO PER ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE (ART. 360 CPC) appunto! Sulle tesi Ministeriali, come camperista, dovrei confidare anche io, ma non mi tornano con le sentenze della Cassazione e fintanto ché qualcuno non le commenterà dal Ministero o dal Coordinamento, anziché ritritare sentenze vecchie di pretori, che in qualche caso non sono pertinenti, non mi convincerò di tesi diverse da quelle che ho esposto e che ripeto: Il comune se ha AA vieta come gli pare purché con la P-Autovetture; Il Comune se ha spazi di sosta per autocaravan, anche periferici, vieta come gli pare con la P-Autovetture. Non sei d'accordo con quanto sopra? Fatti un giro a Castiglione della Pescaia, a Carrara, Numana, Portofino, Orosei, Santa Teresa di Gallura, Porto San PAolo, La Maddalena, Levanto, Genova, Viareggio, e te ne potrei citare moltissimi altri.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 22/10/2006 alle 16:10:10
TheFox
TheFox
12/10/2006 84
Inserito il 22/10/2006 alle: 16:00:53
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno nei centri abitati il sindaco può - per stare al tema - discriminare tra categorie di utenti (possibilità prevista appunto ai sensi del comma 4 lettera b dell'art. 6). >
> La discriminazione, prevista nel codice e come citi anche tu, riguarda le categorie di utenti e non le categorie di veicoli. Quindi tra utenti civili/militari/religiosi oppure tra utenti alti/bassi oppure utenti di sesso maschile/femminile oppure utenti giovani/anziani oppure utenti con patente A/B/C/D oppure utenti normoabili/diversamente-abili oppure ... etc. Messa da parte la battuta (che mi auguro perdonata dai lettori), le categorie di utenti interessati sono quelli di cui all'art. 122 comma 9 del Regolamento.

Modificato da TheFox il 22/10/2006 alle 16:24:10
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O Nonno
-
Inserito il 22/10/2006 alle: 16:32:16
quote:Originally posted by TheFox
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno nei centri abitati il sindaco può - per stare al tema - discriminare tra categorie di utenti (possibilità prevista appunto ai sensi del comma 4 lettera b dell'art. 6). >
> La discriminazione, prevista nel codice e come citi anche tu, riguarda le categorie di utenti e non le categorie di veicoli. Quindi tra utenti civili/militari/religiosi oppure tra utenti alti/bassi oppure utenti di sesso maschile/femminile oppure utenti giovani/anziani oppure utenti con patente A/B/C/D oppure utenti normoabili/diversamente-abili oppure ... etc.
>
> Tutta la filosofia che vuoi, ma la Cassazione ha argomentato sulle categorie di utenti discriminando tra camper ed autovetture quindi ritengo abbia disciminato tra automobilisti e camperisti o se vuoi tra equipaggi in auto ed equipaggi in camper. Inoltre occorre sapere bene che anche se fossero vere le tesi ministeriali noi in camper potremmo solo sostare (finestrini chiusi, frigo spento, stufa spenta). Ci sono leggi regionali che vietano il campeggio ed una la LR Emilia Romagna sulle infrastrutture ricettive, che vieta il SOGGIORNO fuori dalle strutture ricettive autorizzate. A mio avviso è ora di considerarci TURISTI ITINERANTI e non UTENTI DELLA STRADA che è misera cosa. Il Ministero ed il Coordinamento, sembrano volerci attribuire la qualifica di Utenti della Strada come mi pare recitino alcune missive del coordinamento quanto aprono: Il sottoscritto Vincenzo Niciarelli, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Nazionale ************* **********, associazione portatrice di interessi diffusi degli utenti della strada,... Capito? UTENTI DELLA STRADA. Sta quì l'errore, SECONDO ME, Non non dobbiamo pretendere di stare in parcheggi, con la scusa di sostare mentre invece soggiorniamo (a sbafo secondo i comuni). La Sosta non deve essere un cavallo di troia per stare a sbafo. Dobbiamo pretendere, mettendo qualcosa, AA idonee e confortevoli pagando il giusto. Solo così acquisitiamo dignità. E poi fatti una ed una sola domanda finale: SE TUTTO QUELLO CHE HAI SCRITTO VALE PER NOI, NON PENSI VALGA ANCHE PER I NOMADI? E PENSI CHE I COMUNI, SPECIE QUELLI DEL NORD CHE DA ANNI SI SBATTONO DIETRO QUESTA SITUAZIONE, INTENDANO ACCETTARE UNA LIBERALIZZAZIONE AI CAMPER SAPENDO CHE POI I NOMADI NON SARANNO PIU' REGOLABILI? RICORDATI CHE CIO' CHE CHIEDIAMO PER NOI VALE ANCHE PER LORO, E' LA COSTITUZIONE CHE LO DICE. E' anche per questo che io ripeto che il Ministero, sempre a mio modesto avviso, entra a gamba tesa in una contesa camperisti-comuni, vedendo solo un pezzetto del problema e senza tenere in conto le esigenze anche dei sindaci e di quanti pagano le tasse locali, posto che per i camperisti oggi è già vietato soggiornare (campeggiare rectius) sulla pubblica via e di questo non se ne fa cenno nella circolare ministeriale. Mi sarebbe piaciuto veder commentato in questa sede l'OVE CONSENTITO, i deflussi proprio non del propulsore, la situazione di campeggio... e la sentenze 11278/2001 Cassazione. Ma il ministero ed altri, sull'argomento, PRATICANO UN SILENZIO ASSORDANTE! Se mi sfugge qualcosa fatemelo presente, qui.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 22/10/2006 alle 16:34:52
TheFox
TheFox
12/10/2006 84
Inserito il 22/10/2006 alle: 17:21:25
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Conosco la circolare che citi, ... >
> Non si tratta di una semplice circolare ma di una Direttiva che: 1) è esplicitamente prevista dal legislatore all'articolo 5 del CdS; 2) è stata pubblicata sulla G.U.; 3) costituisce un'estensione della legge (CdS) con la stessa identica valenza. Il Parlamento ha il potere legislativo in Italia, ma puo' delegare (nel corpo di una legge) altri soggetti ad emanare disposizioni che, dal momento della pubblicazione nella G.U., assumono la validita' della legge originaria; non c'è neanche necessità di una successiva ratifica parlamentare, come invece avviene per i decreti-legge emanati dal Governo.

Modificato da TheFox il 22/10/2006 alle 17:37:17
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