In risposta al messaggio di salito del 04/02/2020 alle 14:43:56Io dei link di TheDevil sto parlando.
I link li ha messi the devil ..se poi uno non va a leggerli... dice che si può con determinate regole scritte in italiano come desideri ma vanno letti ...
In risposta al messaggio di giorgioste del 04/02/2020 alle 15:24:04Ovvio che se uno vuol pensar male arriva alle conclusioni... Il furbo ci monta i fari abbaglianti in numero di cinque sul lato dx e undici sul sx sul posteriore listessi ma li cambia ilvetro e ne mette di verde pisello più rosa pua quelli della lampara ma leggete quel che c'è scritto e basta
Io dei link di TheDevil sto parlando. Ammetto che non ho letto attentamente tutte le centinaia di pagine, ma l'unico punto che in parte può essere coerente con quanto dici, è a pag. 41, quando parla delle luci di posizioniposteriori (penso siano quelle a cui ti riferisci), dove c'è: 6.10. Luce di posizione posteriore (regolamento n. 7) 6.10.1. Presenza Dispositivi delle categorie R, R1 e R2: obbligatoria. 6.10.2. Quantità Due. 6.10.2.1. Tranne il caso in cui siano installate luci di ingombro, su tutti i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, O2, O3, e O4 è possibile installare due luci di posizione facoltative. Quindi ne deduco che non puoi aggiungere luci a tuo piacimento, ma ne puoi aggiungere due e solo se non ci sono le luci di ingombro e se il mezzo è in una di quelle categorie. Se il tuo camper rispetta quelle caratteristiche e ti riferivi a quello (mi sembrerebbe strano ma ti bastava dirlo), va bene. Se ti riferivi ad altro, fammi sapere dove c'è scritto, perché tutto il resto che ho letto mi fa pensare ad altro.
In risposta al messaggio di giorgioste del 04/02/2020 alle 15:24:04Se leggete il documento che ho linkato io è più semplice : sulle categorie M1 ( la stragrande maggioranza se non la totalità dei nostri camper ), dietro NON puoi aggiungere proprio nulla e davanti UNA coppia di fari supplementari, in alcune condizioni ( non devono già esserci di serie, ad esempio ) e rispettando misure ben precise. Poi, come detto, ognuno è libero di fare come meglio crede senza dover dar retta a me.
Io dei link di TheDevil sto parlando. Ammetto che non ho letto attentamente tutte le centinaia di pagine, ma l'unico punto che in parte può essere coerente con quanto dici, è a pag. 41, quando parla delle luci di posizioniposteriori (penso siano quelle a cui ti riferisci), dove c'è: 6.10. Luce di posizione posteriore (regolamento n. 7) 6.10.1. Presenza Dispositivi delle categorie R, R1 e R2: obbligatoria. 6.10.2. Quantità Due. 6.10.2.1. Tranne il caso in cui siano installate luci di ingombro, su tutti i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, O2, O3, e O4 è possibile installare due luci di posizione facoltative. Quindi ne deduco che non puoi aggiungere luci a tuo piacimento, ma ne puoi aggiungere due e solo se non ci sono le luci di ingombro e se il mezzo è in una di quelle categorie. Se il tuo camper rispetta quelle caratteristiche e ti riferivi a quello (mi sembrerebbe strano ma ti bastava dirlo), va bene. Se ti riferivi ad altro, fammi sapere dove c'è scritto, perché tutto il resto che ho letto mi fa pensare ad altro.
In risposta al messaggio di dielle6971 del 04/02/2020 alle 16:29:32Io ci credo. E anche quanto ho trovato nell'altro link lo confermerebbe.
Se leggete il documento che ho linkato io è più semplice : sulle categorie M1 ( la stragrande maggioranza se non la totalità dei nostri camper ), dietro NON puoi aggiungere proprio nulla e davanti UNA coppia di farisupplementari, in alcune condizioni ( non devono già esserci di serie, ad esempio ) e rispettando misure ben precise. Poi, come detto, ognuno è libero di fare come meglio crede senza dover dar retta a me. Buona giornata a tutti !
In risposta al messaggio di giorgioste del 04/02/2020 alle 16:36:13Semplicemente chi la pensa diversamente adesso si trova a fare i conti col fatto che non si poteva aggiungere nulla posteriormente ma la verità scotta ed il non essersi informato correttamente anche e di più. Mai ammettere, dunque una propria lacuna, meglio glissare con risposte evasive, fuorvianti ed a volte al limite del ridicolo.
Io ci credo. E anche quanto ho trovato nell'altro link lo confermerebbe. E il fatto che chi la pensa diversamente non dà risposte precise, aumenta la convinzione
In risposta al messaggio di Gege01 del 05/02/2020 alle 11:55:16Se vai un poco indietro nei post, trovi un mio link ad un documento di facile lettura. Ne condenso una parte, quella che ti interessa, qui sotto :
Approfitto per chiedere: le disposizioni linkate valgono anche per le luci di retromarcia? Perché avrei intenzione di aggiungere 2 luci supplementari per la retromarcia per illuminare meglio la zona dietro al camper. Sicuramente valgono per le posizioni, stop e indicatori di direzione, ma le luci di retromarcia??
In risposta al messaggio di Gege01 del 05/02/2020 alle 11:55:16Ops, come non detto...non si capisce nulla dall'immagine caricata, scusami. Se scarichi il documento dal link che dicevo e guardi a pagina 22-23 hai tutto cio' che cerchi
Approfitto per chiedere: le disposizioni linkate valgono anche per le luci di retromarcia? Perché avrei intenzione di aggiungere 2 luci supplementari per la retromarcia per illuminare meglio la zona dietro al camper. Sicuramente valgono per le posizioni, stop e indicatori di direzione, ma le luci di retromarcia??
In risposta al messaggio di dielle6971 del 05/02/2020 alle 16:00:25Coincide anche con quanto scritto sull'altro documento (Regolamento n. 48 UNECE ) a pagina 30.
Ops, come non detto...non si capisce nulla dall'immagine caricata, scusami. Se scarichi il documento dal link che dicevo e guardi a pagina 22-23 hai tutto cio' che cerchi Davide
In risposta al messaggio di chorus del 06/02/2020 alle 17:30:13Dissento. Cosa ha di radiotelefonico un IPAD senza SIM telefonica usato esclusivamente come navigatore ? Allora lasciamo a casa tutto, anche i telefoni.
Per non disperdere inutilmente le discussioni, rispondo qui a borgo49, che ha aperto un nuovo argomento. Credo tu ti riferisca alla PDL 219 che, dopo uno stop di alcuni mesi, ha ricominciato l'iter parlamentare. C'è laproposta di modificare il secondo comma dell'art. 173 del cds come segue: Al comma 2, dopo le parole apparecchi radiotelefonici sono inserite le seguenti smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi. Tale secondo comma esordisce in questo modo: E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici. Dunque, per rispondere al tuo quesito, secondo il tenore letterale della norma proposta la risposta è SI, non puoi usare l'IPAD come navigatore. Tuttavia seguiamo con interesse queste modifiche: da quanto scritto sulla stampa la loro approvazione ed entrata in vigore dovrebbero essere imminenti. Ciao!
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/02/2020 alle 20:00:28Scusa Tommaso, allungare una mano sul « ginocchio «della moglie mentre si guida é reato ?
che io sapppia, il conducente deve avere sempre le due mani libere e stare sempre attento alla strada. Quindi con qualsiasi attrezzo elettronico, anche qualsiasi navigatore, è sempre stato vietato modificare impostazionio immettere dati con il veicolo in movimento, bisogna accostare, impostare cio che si vuole e poi durante la guida al massimo guuardare ogni tanto lo schermo e ascoltare la voce, ma senza premere tasti. A regola cio vale per tutto, possiamo cambiare canale dell autoradio, ma secondo me non sarebbe lecito aprire la custodia di un CD e inserirlo durante la guida. Molte autoradio, con veicolo in movimento, consentono solo pochissime funzioni, poi tutti fanno togliere il blocco e fanno cio che vogliono, ma non si potrebbe. Come pure non sarebbe lecito prendere una bottiglia e bere o mangiare un panino mentre si guida perchè sono attività che occupano almeno una mano e non per un attimo. Io mi faccio anche scartare caramelle e cioccolatini dalla moglie mentre guido...e niente Mon Chery per il tasso alcolico Secondo me se uno ha il tablet fissato sulla plancia e non ci traffica mentre guida, ma guarda la mappa e ascolta la voce, tenendo le mani sul volante è consentito come se fosse un navigatore nativo del veicolo.
In risposta al messaggio di ezio59 del 06/02/2020 alle 18:27:39Se approvata, la modifica legislativa sarà la seguente:
Dissento. Cosa ha di radiotelefonico un IPAD senza SIM telefonica usato esclusivamente come navigatore ? Allora lasciamo a casa tutto, anche i telefoni.
In risposta al messaggio di chorus del 07/02/2020 alle 07:09:38Interpreto che è vietato usarli impegnando le mani. Ho visto gente che guidava con tablet, notebook e altro sul volante. Se sono fissi e fanno da navigatore non vedo la differenza tra gli impianti di serie come le 2Din o i navigatori con sim.
Se approvata, la modifica legislativa sarà la seguente: E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi. Tu comela interpreti? Far uso per te è tenerli accesi, con una delle loro innumerevoli funzioni attiva, in bella vista, ma non toccarli? Andrò a vedere se la relazione alla proposta di legge dà qualche indicazione.
In risposta al messaggio di ezio59 del 07/02/2020 alle 09:54:07Nel sito della Camera è disponibile la documentazione riguardante l'iter parlamentare della PDL.
Interpreto che è vietato usarli impegnando le mani. Ho visto gente che guidava con tablet, notebook e altro sul volante. Se sono fissi e fanno da navigatore non vedo la differenza tra gli impianti di serie come le 2Din o i navigatori con sim.
In risposta al messaggio di chorus del 07/02/2020 alle 11:58:31è scritto da gente che va in giro con l'autista. Speriamo che qualcuno lo renda capibile per noi poveri umani.
Nel sito della Camera è disponibile la documentazione riguardante l'iter parlamentare della PDL. L'art. 2 della PDL rubrica: Disposizioni per la sicurezza stradale, nel dossier che illustra tale articolo, nella parte chequi interessa, è scritto quanto segue: La lettera e) modifica l'art. 173 del codice, relativamente al divieto del conducente dei veicoli di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ... si introduce espressamente il divieto di uso di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante. Come poi verrà applicata questa norma una volta approvata non è dato saperlo, ma l'allontanamento delle mani temporaneo non è chiaro capire se siano entrambe o una soltanto.