In risposta al messaggio di chorus del 07/02/2020 alle 07:09:38
Se approvata, la modifica legislativa sarà la seguente: E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi. Tu comela interpreti? Far uso per te è tenerli accesi, con una delle loro innumerevoli funzioni attiva, in bella vista, ma non toccarli? Andrò a vedere se la relazione alla proposta di legge dà qualche indicazione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 07/02/2020 alle 14:14:14Secondo me la modifica proposta è coerente con la rubrica dell'art. 173.
Piu' il legislatore si intestardisce ad aggiungere dettagli, piu' viene scavata la fossa all'effettiva finalita' della norma perche' spuntano fuori, come funghi, gli azzeccagarbugli che cominciano a dissertare propriosui dettagli: questo si, questo no, etc. A mio sommesso avviso si dovrebbe semplicemente valorizzare l'esistente norma di carattere generale ieri ricordata da IZ4DJI (ex art. 141 ed in parte art. 169) ed eliminare l'intero art. 173, il cui primo comma dovrebbe opportunamente confluire nell'art. 119.
In risposta al messaggio di chorus del 08/02/2020 alle 07:26:46
Secondo me la modifica proposta è coerente con la rubrica dell'art. 173. Sul piano della regolamentazione o, se vuoi, per rincarare la dose, sul piano dell'educazione stradale, ritengo assolutamente opportuno normare l'utilizzo di questi strumenti di normale e generale utilizzo quotidiano: basta osservare cosa succede quando si è fermi in coda ai semafori.
In risposta al messaggio di TheDevil del 08/02/2020 alle 18:18:18E ovviamente non si possono usare
Siamo entrambi avidi ed esigenti ricercatori di definizioni. Una volta che il legislatore spara quella raffica di devices, risulta necessario inserire anche un altro comma: Ai fini del presente articolo si intende,con il termine: «apparecchio radiotelefonico», ... ; «smartphone», ... ; «computer portatile», ... ; «notebook», ... ; «tablet», ... . Perche', altrimenti, verra' sempre fuori qualche azzeccagarbugli che affermera': il miiiio device (alphabetagamma, importato da Marte, esemplare unico, etc. etc.) non rientra tra quelli specificati dal legislatore. Io propendo sempre per una norma di carattere generale (con poche essenziali parole) e lascio poi al giudice di valutare se il caso specifico, che ha originato una sanzione, risponda all'intenzione del legislatore di vietare comportamenti contrari a quelli previsti nella norma. A puro tìtolo esemplificativo nel caso di specie: Il conducente di un veicolo deve astenersi da qualsiasi attivita' diversa dalla guida. Ogni conducente deve avere costantemente la completa padronanza del proprio veicolo, in modo da potersi conformare alle esigenze della prudenza ed effettuare tempestivamente tutte e sole le manovre attinenti alla guida.
In risposta al messaggio di marinox del 10/02/2020 alle 17:47:48Il problema non è farsi vedere (cosa buona e giusta); il problema è che in caso di incidente se hai apportato delle modifiche illegali al mezzo, potresti passare dei guai a livello assicurativo.
sul mio camper che ha le posizioni sempre accese ho installato anche due luci led da 10 cm di lunghezza sul davanti e x non dimenticarmi di farmi vedere anche due sul retro rosse specialmente nelle gallerie farsi vedere è cosa saggia . la spesa è il minimo ,il risultato è ottimo . carlo