In risposta al messaggio di naha1979 del 07/12/2019 alle 20:23:40Capito anche se non sono della zona ...
Hai ragione, ma come ripeto mai avrei immaginato di ritrovarmi in una palude del genere, considerando che il conce in questione è uno dei nomi più conosciuti del mondo camper in zona Bologna. Del resto, ho fatto in seguitoulteriori indagini sulla reputazione di questi signori, e ho trovato ulteriori conferme. Chi è della zona forse avrà già capito di che roba parlo ;-)
In risposta al messaggio di ecostar del 07/12/2019 alle 22:19:25Oddio detta così potrebbe sembrare "il conce ha tutto il diritto di fregare il cliente, il quale ha invece tutto il dovere di controllare che le cose siano in regola". Non mi suona molto bene, ma vabbè...
con tutta sta menata avrai capito che la situazione di tutti i conce è verificabile dal privato ma non lo è il contrario , ti è andata bene ma se andava storta dovevi solo farti un meaculpa mario
www.vivereincamper.com
In risposta al messaggio di naha1979 del 08/12/2019 alle 09:59:11
Oddio detta così potrebbe sembrare il conce ha tutto il diritto di fregare il cliente, il quale ha invece tutto il dovere di controllare che le cose siano in regola. Non mi suona molto bene, ma vabbè...
In risposta al messaggio di ecostar del 08/12/2019 alle 12:45:46ho come l'impressione che tu abbia una certa "simpatia" per i concessionari, non so perché
temo che la vuoi capire solo a modo tuo e a senso unico , nessuno ha diritto di truffare ma tu puoi sapere tutto del conce e sua azienda e il conce nulla o ben poco di tè tranne la tua anagrafe , non credo serva laurea per capirla , comunque questa storia odora molto strana e insolita mario
www.vivereincamper.com
In risposta al messaggio di naha1979 del 08/12/2019 alle 13:05:38non ho particolari simpatie per i conce., ma sostenere che ''cose del genere odorano di normale amministrazione'' mi sembra una ''forzatura'', o forse dipende anche da come ci si presenta al concessionario ,
ho come l'impressione che tu abbia una certa simpatia per i concessionari, non so perché in ogni caso, sono contento che a te questa storia odori strana e insolita, evidentemente non vivi nella stessa Italia in cui vivo io, dove cose del genere odorano come normale amministrazione,da cui le mie famose paranoie...e con questo direi che si può chiudere l'argomento.
In risposta al messaggio di naha1979 del 08/12/2019 alle 13:05:38
ho come l'impressione che tu abbia una certa simpatia per i concessionari, non so perché in ogni caso, sono contento che a te questa storia odori strana e insolita, evidentemente non vivi nella stessa Italia in cui vivo io, dove cose del genere odorano come normale amministrazione,da cui le mie famose paranoie...e con questo direi che si può chiudere l'argomento.
In risposta al messaggio di naha1979 del 07/12/2019 alle 18:36:50Ci stai dicendo che ti sei rivolto ad un concessionario, hai trattato l'acquisto di un camper, e poi hai desistito dal perfezionarlo perché il veicolo era colpito da un fermo amministrativo.
dunque, vediamo...ultimo bilancio aziendale in perdita e fermo amministrativo presente sul mezzo (di cui mi sono accorto fortunatamente per tempo)...dici che sono condizioni sufficienti per i miei ripensamenti? ;-) Stupidoio che non ho fatto tutti i debiti controlli preventivamente, ma da un concessionario di quella portata non me lo sarei mai e poi mai aspettato. Comunque alla fine ho mandato (gentilmente) a fare i il conce (che non ha interesse a fregare il cliente) e ho preso il camper da un'altra parte, da persone BEN più serie.
Fonti
→Codice penale
→LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare
→Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione
→Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa(1)
ne cagiona ladistruzione
o ladispersione
, ovvero neagevola
lasottrazione
o lasoppressione
, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro.autorità amministrativa
o penale. Come nell'articolo precedente (art.334
), il fatto può essere commesso sia dalcustode
terzo della cosa sia dalproprietario
cui sia stata affidata la custodia del bene sequestrato.Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44599 del 29 novembre 2008
)Fonti
→Codice penale
→LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare
→Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione
→Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
sottrae
,sopprime
,distrugge
,disperde
odeteriora
unacosa
sottoposta asequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa(1)
e affidata alla suacustodia
(2)
, al solo scopo di favorire ilproprietario
di essa(3)
, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro.In risposta al messaggio di ezio59 del 09/12/2019 alle 14:03:47ma credo che un camper con fermo amministrativo possa essere anche dato in consegna ad un conc nominandolo custode giudiziario . molto probabile la via più logica poi la messa in vendita presso il con, perchè il tribunale o chi lo detiene ritiene il conc il miglior interlocutore per la gestione di un camper ,ma forse sbaglio...
Visto che siamo su Leggi, il fermo amministrativo comporta la nomina di un custode giudiziario che è responsabile del bene. Se questi non fa il suo dovere ne risponde penalmente Dispositivo dell'art. 335 Codice penale Fonti → Codicepenale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione → Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa (1) ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro. Spiegazione dell'art. 335 Codice penale La norma disciplina la punibilità a titolo di colpa del soggetto cui sia affidata la custodia di cose di cui è stato disposto il sequestro dall'autorità amministrativa o penale. Come nell'articolo precedente (art. 334), il fatto può essere commesso sia dal custode terzo della cosa sia dal proprietario cui sia stata affidata la custodia del bene sequestrato. Cass. pen. n. 44599/2008 Integra il reato di cui all'art. 335 c.p. la condotta del custode di un'autovettura posta sotto sequestro, il quale, senza attendere le disposizioni dell'autorità amministrativa, la consegni a terzi sottraendo in tal modo il mezzo al vincolo cui era stato sottoposto. (Fattispecie in cui il veicolo in sequestro è stato consegnato dall'imputato-custode ad una ditta incaricata della rottamazione ). (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44599 del 29 novembre 2008) Dispositivo dell'art. 334 Codice penale Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione → Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (1) e affidata alla sua custodia (2), al solo scopo di favorire il proprietario di essa (3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da trenta euro a trecentonove euro, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a trecentonove euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia. Direi che non si sta parlando solo di soldi o di noccioline !
In risposta al messaggio di liveline del 09/12/2019 alle 15:03:17Io credo che un'auto (o un camper) con fermo amministrativo possa essere acquistata.
ma credo che un camper con fermo amministrativo possa essere anche dato in consegna ad un conc nominandolo custode giudiziario . molto probabile la via più logica poi la messa in vendita presso il con, perchè il tribunaleo chi lo detiene ritiene il conc il miglior interlocutore per la gestione di un camper ,ma forse sbaglio... ad ogni modo tutta questa storia a dell'assurdo ,ma in italia essendo alla canna del gas oramai non c'e più da meravigliarsi di nulla ,e tocca sempre girare con le spalle al muro per evitare brutte sorprese ... in questo caso mi pare abbiano fatto i furbetti tentando di venderlo all'utente il quale se non avrebbe fatto una propria visura al pra scoprendo il fermo amministrativo pare che gli avrebbero venduto quel camper con un fermo amministrativo come bere un bicchiere di acqua ...il passaggio lo avrebbero fatto in ufficio del conc e zac ! poi una volta acuistato un camper con fermo amministrativo ti attacchi al tram ,perchè il venditore si può parare il kiulo in mille modi ,il venditore lo sapeva, è facoltà dell'acquirente verificare che il mezzo sia libero da fermi o altro..ecc..
In risposta al messaggio di chorus del 09/12/2019 alle 18:03:55Per quanto ne so, una volta fatto il fermo amministrativo è l'Autorità amministrativa che ha in mano la pratica e decide. Poi tutto è possibile. In Italia siamo i maghi dell'impossibile
Io credo che un'auto (o un camper) con fermo amministrativo possa essere acquistata. L'auto non può circolare, ma ritengo possa farlo una volta rimosso il fermo amministrativo, pagando il debito fiscale. Tutto sta comprenderequant'è questo debito fiscale: se fosse inferiore al valore commerciale dell'auto, ciò potrebbe formare oggetto di trattativa, costituendo una riduzione del prezzo almeno pari al debito. In pratica se mi interessa acquistare un'auto con valore commerciale di 100 con un fermo amministrativo del valore di 50, pago 50 al cedente e mi accollo il debito fiscale dell'altro 50. Non sono però un esperto di questo particolare istituto, ho parlato (scritto) per principi, e nella pratica corrente potrei aver detto delle inesattezze.
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2019 alle 09:20:18Penso anch'io che non si possa vendere o meglio effettuare il passaggio di proprietà al Pra , addirittura non si può fare se la revisione è scaduta è successo ai clienti Aci prima di me , gli hanno detto al venditore che prima doveva provvedere alla revisione. Poi in Italia tutto è possibile.
Per quanto ne so, una volta fatto il fermo amministrativo è l'Autorità amministrativa che ha in mano la pratica e decide. Poi tutto è possibile. In Italia siamo i maghi dell'impossibile