Inserito il 29/05/2006 alle: 22:45:44
Ciao a tutti,
di seguito una significativa sentenza a favore dei camperisti per quanto riguarda gli abusi/illeciti perpetrati da parte delle amm. comunali relativamente alla limitazione della circolazione e sosta delle autocaravan.
Ciao,
Ivano.
19 aprile 2000
Sentenza Cabras
SENTENZA n. 9/99, fascicolo 117/98, cronologico 852, 26 gennaio 1999, Pretura di circondariale di Oristano
CAPPI LUCA contro COMUNE DI CABRAS
Era impugnata l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Sindaco del Comune di Cabras, pronunciata il 13 gennaio 1998, prot. n. 337/ord. n. 02, notificata il 21 gennaio 1998, con la quale era stato ingiunto di pagare la somma di £ 706.800 a titolo di sanzione amministrativa per infrazione all’Ordinanza n. 40/97.
IL FATTO
In data 10 agosto 1997, verso le ore 01.30, il Cappi si recava in località IS ARUTAS con la propria autocaravan e, al pari di altri autoveicoli, parcheggiava su un piazzale asfaltato nel rispetto del Codice della Strada. Una volta in sosta, come consentito dal Codice della Strada utilizzava le strutture interne per il riposo notturno. A bordo, insieme al Cappi, vi era la moglie, un figlio di 6 anni e un figlio di 3 anni. La circolazione stradale nel piazzale era disciplinata dal Codice della Strada e non era installata alcuna segnaletica di limitazione alla circolazione stradale. Verso le ore 5 del mattino venivano svegliati di soprassalto da persone che urlavano all’esterno. Con evidente apprensione Cappi si affaccia all’esterno constatando che, alle cinque di mattina, c’erano tre vigili urbani (due uomini e una donna) che davano la sveglia alle famiglie che riposavano all’interno dell’autocaravan solo per contestargli un illecito amministrativo: la violazione dell’ordinanza sindacale n. 40/97. Per focalizzare l’azione di detti vigili urbani, vale l’esempio di un vigile urbano che si ritenesse autorizzato a suonare il campanello di una civile abitazione (alle cinque la mattina) per contestare ad un cittadino di aver parcheggiato la propria autovettura in divieto di sosta. Vista l’ora, i bimbi a bordo rimasero visibilmente scossi dallo svegliarsi di soprassalto. Uscito dal veicolo il Cappi dichiara ai vigili urbani che era pronto a spostarsi per evitare il protrarsi della spiacevole situazione. Loro, indefessi, chiedono i documenti, redigono il verbale, informano il Cappi che la spiacevole situazione è dipesa dal suo comportamento in quanto a 500 metri c’era un campeggio aperto 24 ore su 24. Contestano solo il pernottamento in quanto, per la sosta diurna "chiudono un occhio" essendo impegnati a distribuire alle famiglie che giungono in autocaravan una fotocopia dell’ordinanza n. 40/97 con il suggerimento di recarsi al vicino campeggio. Visto l’importo della sanzione (700.000 lire) quasi tutte le famiglie in autocaravan si recano in campeggio per la notte, nonostante lo stesso campeggio non abbia sbocchi sul mare. Il Cappi fa notare che in una autovettura parcheggiata nello stesso piazzale vi sono a dormire due cittadini Nordafricani e, pertanto, è assurdo contravvenzionare con 700.000 lire la loro sosta (veicolo opportunamente attrezzato di bagno e cucina) prevista dal Codice della Strada e permettere che la stessa azione si possa svolgere in una autovettura (veicolo non attrezzato a ricevere i bisogni fisiologici notturni e mattutini). Il Cappi fa notare che nel piazzale non vi è alcuna segnaletica di limitazione alla circolazione stradale e/o ad altra azione ma i vigili rispondono che la segnaletica è installata all’inizio del Comune. Il Cappi provvede a scattare delle fotografie per confermare che per centinaia di metri intorno al parcheggio non vi è alcuna segnaletica verticale che indica la limitazione inerente l’ordinanza contestata. La prima segnaletica indicata dai vigili urbani il Cappi la rintraccia in un parcheggio sterrato ubicato a più di 200 metri da dove aveva parcheggiato: una segnaletica in violazione di legge in quanto, presumibilmente installata nel 1997, era priva dei dati previsti all’articolo 77 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada ed era priva del numero e della data dell’ordinanza sindacale. Il Cappi provvede, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale ************* **********, ad attivare una serie di corrispondenze tese a far revocare l’atto nella visione di autotutela d’ufficio. Il sindaco respinge l’istanza, non risponde in modo esaustivo ai quesiti posti, inviando l’ingiunzione oggetto del ricorso.
Memoria presentata all’udienza 26 maggio 1998
Al fine di addivenire ad un equo giudizi, a integrazione di quanto già rappresentato negli atti depositati, si ritiene necessario presentare la presente memoria.
Per meglio comprendere il fatto in discussione è opportuno individuare i due aspetti salienti,
fonte dell’ordinanza in discussione.
Il primo aspetto è l’effetto del dispositivo dell’ordinanza, indubbiamente diretto alla circolazione stradale dell’autoveicolo definito "autocaravan".
A tal proposito, vale premettere che, come ripetuto dal Ministero Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale (in particolare, la lettera Prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67 datata 05 marzo 1997 diretta al Sindaco di Riva del Garda) riguardo al concetto di strada e circolazione s’intende " ... a norma del 1° comma dell’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, per "strada" si intende l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Per il termine "circolazione" vale la definizione di cui al punto 9), comma 1 dell’art. 3 del Codice. Ai sensi del Codice, non è la proprietà l’elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì l’uso pubblico, anche di fatto, dell’area aperta alla circolazione. Per inciso tale definizione si ritrova anche all’art. 2 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione stradale (DPR 393/59)".
Ciò premesso l’area in questione rientra nella disciplina del Codice della Strada e non vi può essere alcun dubbio, infatti, che l’ordinanza del Sindaco sia stata pronunciata in aperta violazione di legge.
Il potere del Sindaco di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, e quindi, di limitare la circolazione e sosta, è previsto solo ed esclusivamente dal Codice della Strada al 3° comma dell’art. 5, alla lettera b del 4° comma dell’art. 6 e alla lettera a del 1° comma dell’art. 7.
Ebbene, tali norme prevedono che le limitazioni ed i divieti .... per determinate categorie di utenti possano essere imposte con ordinanze motivate solo ed esclusivamente in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.
Il provvedimento de quo, in aperta violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, opera un’inammissibile discriminazione all’interno degli utenti della circolazione stradale e viola un principio sancito dall'art. 185 del Codice della Strada.
Il legislatore è intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra camperisti e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, prima con la Legge n. 336/91 e poi, abrogandola, reinserendola in toto nel nuovo Codice della Strada del 1992. Una normativa chiara che trova il conforto anche da parte del Pretore di Venezia - Sezione Staccata di Portogruaro che, con sentenza n. 51/97 accoglie il ricorso del camperista e condanna il sindaco di Caorle al pagamento delle spese.
Un provvedimento come quello in questione potrebbe essere ammesso, in astratto, soltanto per comprovate e motivate esigenze di circolazione stradale. La fattispecie in esame, invece, evidenzia una non congrua valutazione della situazione di fatto facente capo ad un’indimostrata attività istruttoria, comunque sommaria e non esauriente. Si vieta la circolazione alle autocaravan e lo si consente alle autovetture (con un massimo di 9 posti) quindi ad autoveicoli ad ampia dimensione: una inspiegabile e contraddittoria discriminazione.
In parole povere, il sindaco ha emanato un’ordinanza che viene a sostituire una norma dello Stato che disciplina proprio quel fenomeno al quale l’ordinanza fa riferimento.
Il Ministero Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale è intervenuto più volte (lettere prot. 2569 e prot. 5520 datate 4 luglio 1997) confermando che un sindaco non può vietare in maniera indiscriminata l’accesso e la sosta alle autocaravan in quanto sia l’autovettura e sia l’autocaravan sono autoveicoli inseriti nell’art. 54 del Codice della Strada.
Uno schema estratto dai mensili Quattroruote e Autocaravan del Gennaio 1997, pubblicato a pagina 25 del bimestrale inCAMPER n 53 del 1997, dimostra inequivocabilmente come sul mercato esistono autovetture di grossa cilindrata di dimensioni pari, se non addirittura superiori, a quelle d'alcune autocaravan.
Vale l’occasione per ricordare che la presenza delle autocaravan in un parcheggio non limita le possibilità di sosta alle autovetture ma, probabilmente, può creare delle difficoltà di manovra e di sistemazione per i diversi usi relativi ai due tipi di autoveicolo. Una constatazione oggettiva che è facilmente superabile riservando una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan: in tal modo, le due categorie di autoveicoli non interferiranno fra di loro e ne risulterà un parcheggio più ordinato e capiente.
Vietare la sosta in assoluto alle autocaravan in una zona, senza una specifica e valida motivazione da luogo a un contenzioso che vede il Comune soccombente, infatti, si ricorda che il bollo (ora tassa sulla proprietà) venne istituito giustificandolo come corrispettivo dovuto per acquisire il diritto di circolare sul suolo pubblico (ndr: la sosta è l’aspetto statico della circolazione dinamica).
Alla luce di quanto sopra, il sindaco supera e viola l’art. 185 del Codice della Strada allorquando vieta la sosta alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, perchè non sussiste diversità in relazione alle esigenze della circolazione e/o alle caratteristiche strutturali delle strade tra i due autoveicoli;
A confermare la corretta interpretazione del Codice della Strada, è intervenuto il legislatore, infatti, sul bimestrale inCAMPER n. 56/settembre-ottobre 1997 troviamo l’intervista rilasciata a Roma, 8 maggio 1997, dal Senatore Franco Fausti ("padre" della Legge n. 336/1991). In detta intervista, in particolare a pagina 8, il legislatore, con la sua "interpretazione autentica", chiarisce oltre ogni dubbio che limitazioni alla circolazione e sosta alle sole autocaravan non sono ammissibili perchè il riservare un parcheggio alle sole autovetture, in assenza dei requisiti previsti all’art.118 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ha lo scopo di superare quanto previsto all’art. 185 del Codice della Strada.
Per quanto riguarda l’inciso dove consentita (comma 2 dell’art. 185 del C.d.S.) è opportuno ricordare che è inserito dove il legislatore definisce la differenza tra il sostare e il campeggiare, pertanto, eventuali tentativi tesi a estrapolarlo, dandogli valenza diversa, evidenziano - quantomeno - una sommaria conoscenza dell’argomento.
Per quanto concerne la lettera h, punto 1, dell’art.7 del C.d.S. (istituzione di aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan) vale ricordare che fu introdotta dal legislatore per consentire ai Pubblici Amministratori, che desideravano promuovere il turismo e la Protezione Civile, di presentare varianti e/o Piani Regolatori. In parole povere, si tratta di una norma destinata a promuovere e non a impedire la circolazione alle autocaravan, pertanto, eventuali tentativi tesi a darne una valenza diversa, evidenziano - quantomeno - una sommaria conoscenza dell’argomento. Detto aspetto è stato altresì confermato dal legislatore Sen. Franco Fausti ("padre" della Legge n. 336/1991 e, quindi, da ritenersi una "interpretazione autentica") nell’intervista rilasciata a Roma, 8 maggio 1997, poi pubblicata sul bimestrale inCAMPER n. 56/settembre-ottobre 1997
Per concludere il primo aspetto, è palese che il sindaco ha emanato un’ordinanza che, venendo a sostituire una norma dello Stato che disciplina proprio quel fenomeno al quale l’ordinanza fa riferimento, evidenzia la violazione di legge proprio per SVIAMENTO DI POTERE: l’Amministrazione comunale ha perseguito la finalità di impedire la sosta alle autocaravan, ponendosi in contrasto con le finalità pubbliche che il Nuovo Codice della Strada gli affida nel ricordare che le autocaravan non devono essere discriminate.
Il secondo aspetto è l’eventuale attribuzione d’urgenza all’ordinanza n. 40/97 di Cabras e, quindi, per la sua "straordinarietà", capace di derogare a norme dispositive di legge.
Occorre premettere che, conformemente all’indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale, tra i presupposti di legittimità di ordinanze contingibili e urgenti, vi è tra gli altri obblighi, quello della efficace pubblicazione del provvedimento nei casi in cui lo stesso non abbia carattere individuale.
Essendo evidente che l’ordinanza in questione ha una portata generalizzata a tutti gli utenti del territorio comunale e, come tale, doveva essere portata adeguatamente a conoscenza degli utenti e resa conoscibile agli stessi. Al contrario, la circolazione stradale nel piazzale asfaltato ove è stata elevato il verbale era disciplinata dal Codice della Strada e non vie era installata alcuna segnaletica di limitazione alla circolazione stradale. Infatti, l’opponente e i suoi familiari, svegliati verso le ore 5 del mattino (un orario micidiale per svegliare le persone alloggiate all’interno del veicolo, al fine di contestare un illecito amministrativo che poteva vedere la redazione del verbale anche in loro assenza) vedeva gli addetti della Polizia Municipale impegnati a distribuire alle famiglie in autocaravan una fotocopia dell’ordinanza n. 40/97. Una volta appresa la limitazione le famiglie si erano rese disponibili ad allontanarsi ma la Polizia Municipale elevava i verbali e richiede una particolare attenzione il suggerimento, fornito dagli addetti alla Polizia Municipale a dette famiglie, di recarsi al vicino campeggio. Risulta ovvio che, preso atto dalla fotocopia fornita dell’importo della sanzione (700.000 lire), quasi tutte le famiglie in autocaravan aderivano all’autorevole suggerimento, recandosi nel campeggio anche se non avevano bisogno di tale struttura che, tantopiù, non aveva sbocchi sul mare.
Vale precisare che nel piazzale non vi è alcuna segnaletica verticale di limitazione alla circolazione stradale e/o inerente l’ordinanza contestata. La prima segnaletica inerente la contestazione è installata all’inizio del Comune. Altra segnaletica era stata rinvenuta dall’opponente, solo dopo indicazione della Polizia Municipale, in un parcheggio sterrato ubicato a più di 200 metri da dove aveva parcheggiato.
Anche in questo caso, l’opponente constatava una segnaletica in violazione di legge, che la Polizia Municipale doveva verbalizzare per la relativa rimozione, in quanto priva dei dati previsti all’articolo 77 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, in particolare priva del numero e della data dell’ordinanza sindacale istitutiva del divieto.
E’ incontroverso che l’opponente, aveva parcheggiato il proprio veicolo non avendo percezione d'illecito in quanto era assente la segnaletica stradale inerente la limitazione contestata.
E’ configurabile la cosiddetta "buona fede" in quanto la mancata coscienza dell'illiceità deriva non dall'ignoranza dalla legge ma da un elemento positivo, cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità.
Quale comune cittadino, non fornito di specifiche competenze, l’opponente ha assolto al dovere d’informazione con la normale ed ordinaria diligenza, attraverso un corretto espletamento di mezzi d'informazione e da una accurata ispezione del luogo.
A confermare detto aspetto, troviamo la sentenza n. 22/97 - n. 395/96 RAC - n. 162 cronol. del VicePretore Onorario di Tempio Pausania - Sezione distaccata di La Maddalena, che ha accolto il ricorso presentato dai camperisti Carresi Stefano e altri contro il Sindaco di La Maddalena e condannato il sindaco al pagamento delle spese di giudizio. Di rilievo le motivazioni e, in particolare, quella conclusiva dove si legge "I ricorrenti infatti sostengono, e la loro affermazione è rimasta incontroversa, la totale assenza di cartelli stradali indicanti l’assunto divieto di campeggio, con la conseguenza che non può loro ascriversi l’inosservanza di una norma, di carattere locale, non debitamente resa conoscibile dell’Autorità Amministrativa, tenuta peraltro a tale onere. Con ciò si ritiene di annullare le ordinanze ingiunzioni opposte e condannare la soccombente Autorità Amministrativa a rifondere le spese di giudizio".
In via generale, l’autorità amministrativa, nell’esercizio delle sue ampie potestà pubbliche, nel valutare gli interessi pubblici e privati in gioco, può comprimere degli interessi ma deve fornire una ampia e dettagliata motivazione delle ragioni della propria scelta, garantendo in tal modo all’azione amministrativa la dovuta trasparenza al cospetto dei cittadini/utenti.
A inficiare quanto sopra, l’ordinanza si appalesa del tutto priva di motivazione, in particolare in ordine ai criteri che hanno indotto l’amministrazione ad emanarla, ne detti criteri sono ricavabili aliunde, pertanto ogni disquisizione risulta puramente accademica difronte al muro impenetrabile che si presenta all’interprete nel tentativo di valutare la condotta dell’Amministratore medesimo. Una ordinanza che sembra perseguire un fine, sconosciuto all’opponente, diverso da quello pubblico, perchè risulta incomprensibile come un fine pubblico, al di là del mero richiamo e non suffragato da alcuno specifico riferimento, possa essere perseguito accogliendo dei generici pareri. Un muro di gomma che l’opponente ha tentato di superare inoltrando quesiti specifici al sindaco ma, lo testimoniano le corrispondenze in atti, il sindaco si è rifiutato di chiarire quanto segue dichiarando che sono "notizie riservate:
il tempo specifico del procedimento la Legge n. 537/93 (Carichi di Lavoro);
quali ordinanze hanno disciplinato la circolazione delle autocaravan dal 1992;
dove era ubicata la segnaletica stradale verticale inerente l’ordinanza 40/97 e in quale data è stata installata;
quale era l’orario di servizio dei i vigili urbani che hanno elevato il Verbale la Legge n. 537/93 (Carichi di Lavoro)
quanti erano i campeggi ubicati nel territorio comunale e se l’amministrazione comunale aveva provveduto a verificare che gli stessi abbiano ottemperato a quanto previsto dall’art. 214 del DPR 610/96.
Tutelare uno specifico interesse pubblico di carattere igienico-sanitario, trova nell’art. 32 della Costituzione il suo più alto riconoscimento, ma, contrariamente ai noti provvedimenti contingibili ed urgenti adottati in materia di igiene pubblica, siamo in presenza di un’ordinanza con motivi che non sono certo riconducibili, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore a quelle accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
L’ordinanza n. 40/97 accomuna le autocaravan (autoveicoli) alle roulotte (rimorchi) e le tende (attrezzature) quando fin dal 1985 la Circolare n. 983/1985 del Ministero Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17/86, invitava l'amministratore pubblico a NON attivare discriminazioni contro le autocaravan, a non accomunarle alle caravan (roulotte) ed a ricordarle con il termine autocaravan anziché camper o altro. Nel 1986, l’allora Ministro dei Lavori Pubblici affrontò tale pretesto chiarendo (punto D, pagina 22 della G.U. n. 17/1986) " la sosta dei veicoli va ricompresa nella nozione tecnica ed in quella giuridica di circolazione stradale ... provvedimenti a carico delle sole autocaravan non sono ammissibili ... e mai dunque in termini puramente discriminatori rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso e/o ingombro. ... la possibilità che le autorità competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di incidere, in certa misura, sulla libera circolazione delle autocaravan ... solo richiamandosi a distinte e specifiche discipline normative ... ove si riscontrasse l’assoluta necessità di precludere l’accesso alle autocaravan ... il relativo provvedimento sarà di competenza del prefetto per motivi di esclusiva sicurezza pubblica ... Si ribadisce - in conclusione -che al contrario in nessun caso potrà procedersi in base a divieti di circolazione e sosta sulle strade, che si possano configurare come effettiva azione aprioristica di indiscriminata repressione, dato che le autocaravan hanno la medesima libertà di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari ingombro, cui sono perfettamente equiparate ai fini della dinamica della circolazione".
Essendo pacifico che, l’autoveicolo di cui all’art. 54, comma 1, lettera a) (autovettura) può trasportare fino a 9 persone (senza avere a bordo alcun servizio destinato ad accogliere eventuali necessità fisiologiche dei trasportati) mentre l’autocaravan ne può trasportare sole fino a 7, un eventuale presunto pericolo connesso a scarichi reflui può essere attribuito più alla presenza di gitanti in autovettura che alla presenza di famiglie in autocaravan.
L’opponente, nella corrispondenza in atti, ha inutilmente evidenziato al sindaco come nello stesso piazzale vi fosse parcheggiata una autovettura (veicolo non attrezzato a ricevere i bisogni fisiologici notturni e mattutini) utilizzata da due cittadini Nordafricani come dimora e, contrariamente alle autocaravan, proprie a tali situazioni potevano essere oggetto della sorveglianza degli appartenenti alla Polizia Municipale al finse di prevenire problematiche di igiene pubblica del territorio.
La richiamata produzione di rifiuti solidi risulta, altresì, attribuibile più ad una autovettura (nove persone trasportate con poco spazio a bordo dove mettere eventuali sacchetti di raccolta) che all’autocaravan (7 persone trasportate e contenitori interni per la raccolta di rifiuti solidi) e, quindi, un eventuale divieto di sosta doveva essere diretto a tutti gli autoveicoli (autovetture, autocaravan, ecc..) e non finalizzato esclusivamente alle autocaravan.
Non è assolutamente comprensibile come sia giustificabile che un presunto illecito, a causa di una impossibilità di pattugliamento, consenta di impedire la fruizione del territorio a famiglie che circolano in autocaravan.
Vale sottolineare che, nell’ordinanza n. 25/96 di Orosei, il sindaco ricorda che ".. sono stati aperti 4 campeggi in loc. Sa Curcurica, Sa Prama e Marzellinu ..." dimenticando, ancora una volta, che le autocaravan sono autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio. Analogo richiamo fatto dal Sindaco di Orbetello circa l’esistenza di un camping regolarmente autorizzato fece ritenere al Pretore di Orbetello (motivazione sentenza n. 24/94, rac. 3374/92, cron. 603/94, datata 03.04.94, depositata il 16.03.1994, accoglimento dell’opposizione all’ordinanza prefettizia) che il provvedimento sindacale si risolveva " ... nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio".
Alla luce di quanto sopra, l’ordinanza ha l’evidente effetto di impedire la circolazione stradale alle autocaravan, obbligandole a fruire di una struttura privata.
Le autocaravan, per il loro allestimento, sono proprio gli unici autoveicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica, pertanto, l’ordinanza non un atto "contingibile ed urgente" e, quindi, per la sua "straordinarietà", capace di derogare a norme dispositive di legge.
In merito alla motivazione ".. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ..." non può essere attribuibile alla circolazione delle famiglie in autocaravan, come riconosciuto nelle seguenti occasioni:
25 giugno 1982, sentenza del Pretore di Recanati che accoglie il ricorso di Mario Mei contro il Comune di Porto Recanati, dichiarando illegittima e di nessun effetto l'ingiunzione. Nella motivazione rileva: "...i camper, muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio".
3 aprile 1994, con sentenza n. 24/94 - rac. 3374/92 - cron. 603/94 - depositata il 16.03.1994, il pretore d'Orbetello accoglie l'opposizione presentata dal Sig. Giuseppe Gulisano di Roma e condanna il Sindaco del Comune d'Orbetello annullando l'ordinanza n. 97 del 20.04.1991. Nella motivazione si legge: "... l'autocaravan... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio .. .autoveicoli ... dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio ... a servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio".
Vale l’occasione per ribadire che il cittadino, per evitare un danno immediato (mancata fruizione di una parte del territorio ove si giunge dopo un oneroso viaggio) e per evitare di dover subire una grave discriminazione (come spiegare ai familiari e/o ai figli giunti con una autocaravan che non possono parcheggiare in uno stallo di sosta mentre, sempre nello stesso stallo, è consentito ad altre famiglie giunte con una autovettura?), non può che rispettare la norma dello Stato e, quando contravvenzionato, chiedere al Giudice Ordinario non di annullare l’ordinanza sindacale, compito questo del Giudice Amministrativo, bensì di disapplicare l’ordinanza stessa nel caso concreto di cui si discute, perchè siamo in presenza di un atto non conforme alla legge e/o viziato da eccesso di potere e/o da disparità di trattamento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 2248 del 20 marzo 1865.
In merito alla dichiarazione "divieto di campeggio ed attendamenti" non può essere attribuibile alla circolazione delle famiglie in autocaravan, come riconosciuto nelle seguenti occasioni:
6 marzo 1985, con sentenza n. 19 - 220/84/R.A.C. - depositata il 5 giugno 1985, il pretore d'Orbetello accoglie l'opposizione presentata dalla Travel Rent e condanna il Sindaco del comune d'Orbetello. Nella motivazione si legge: "L'opposizione proposta è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta ... il camper ed i mezzi omologhi (autocaravan, ecc...) non possono essere disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad essi non è applicabile un generico divieto di campeggio ... ".
4 settembre 1985 il Ministro dei Lavori Pubblici, rispondendo all’ennesimo quesito di un camperista, dichiara " ... le autocaravan sono autoveicoli che non possono essere discriminati per il solo fatto di dare ricovero durante la notte, E’ chiaro che non sono ammessi divieti discriminatori nei confronti delle autocaravan. ... L’unica strada da conseguire nel caso di contravvenzione è quella di farsi elevare verbale, contestare il provvedimento davanti al Pretore competente ed esaminare la possibilità di denunciare i funzionari prepotenti.".
1986, il Ministro dei Lavori Pubblici chiarì l’ambito delle limitazioni: i sindaci potevano attivare limitazioni riferendosi all’art. 4 del D.P.R. n. 393/1959 (Vecchio Codice della Strada). A pagina 22 della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1986, punto D - Disciplina della circolazione stradale nei centri abitati - il Ministro ricorda: " la sosta dei veicoli va ricompresa nella nozione tecnica ed in quella giuridica di circolazione stradale ... provvedimenti a carico delle sole autocaravan non sono ammissibili ... e mai dunque in termini puramente discriminatori rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso e/o ingombro. ... la possibilità che le autorità competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di incidere, in certa misura, sulla libera circolazione delle autocaravan ... solo richiamandosi a distinte e specifiche discipline normative ... ove si riscontrasse l’assoluta necessità di precludere l’accesso alle autocaravan ... il relativo provvedimento sarà di competenza del prefetto per motivi di esclusiva sicurezza pubblica ... Si ribadisce - in conclusione -che al contrario in nessun caso potrà procedersi in base a divieti di circolazione e sosta sulle strade, che si possano configurare come effettiva azione aprioristica di indiscriminata repressione, dato che le autocaravan hanno la medesima libertà di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari ingombro, cui sono perfettamente equiparate ai fini della dinamica della circolazione".
24 febbraio 1988, con sentenze n° 157 e 158, il T.A.R. della Liguria condanna il Sindaco di Sestri Levante gravandolo delle spese e onorari di giudizio. Importanti i motivi della decisione, tra tutti: " ... l'autocaravan è un veicolo che, ove utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (COMPRESA LA SOSTA) va assimilato per caratteristiche alle autovetture ed agli autobus, qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta, deve essere sorretto da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi ed alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti. Né, d'altra parte, sembra eludibile l'esigenza di una congrua e specifica motivazione anche con riguardo alle residue categorie di veicoli contemplate nell’ordinanza impugnata (caravans, carrelli e rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili alle autovetture ai sensi della precitata disciplina, fruiscono comunque, in linea generale, di omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti connaturali al normale esercizio del cosiddetto turismo itinerante), limitabili solo in presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d'interesse pubblico (fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte politico/amministrative volte a selezionare forme di turismo più o meno gradite e remunerative)."
18 aprile 1990, sentenza n. 26, il Pretore di Grosseto accoglie il ricorso di Caruso contro Comune di Orbetello. Significative le motivazioni: " Il generico divieto di campeggio NON E' APPLICABILE. I camper e gli altri mezzi analoghi non possono essere disciplinati e classificati come ordinari mezzi attraverso i quali si può praticare il campeggio per cui non può essere ad essi applicato un generico divieto di campeggio".
3 aprile 1994, con sentenza n. 24/94 - rac. 3374/92 - cron. 603/94 - depositata il 16 marzo 1994, il pretore d'Orbetello accoglie l'opposizione presentata dal Sig. Giuseppe Gulisano di Roma e condanna il Sindaco del Comune d'Orbetello annullando l'ordinanza n. 97 del 20.04.1991. Nella motivazione si legge: "... l'autocaravan... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio .. .autoveicoli ... dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio ... a servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio".
Vale l’occasione, per chiarire che alle famiglie in autocaravan non può essere addebitata alcuna turbativa inerente l’ordine e sicurezza pubblica perchè l’Ordine Pubblico costituisce la tutela dei principi che vanno ricercati nell’ordinamento giuridico per cui esso è tutto ciò che è indispensabile per l’ordinato svolgimento della vita sociale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato dell’Ordine Pubblico la seguente nozione: "Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico"
Un concetto più ristretto di Ordine Pubblico è quello di Sicurezza Pubblica e questa si realizza allorché sono salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini.
L’Ordine Pubblico inteso come bene, e quindi, come oggetto di tutela, può essere utilizzato legittimamente soltanto nella sua accezione materiale. Come tale, e cioè in termini di pubblica tranquillità, è del resto assunto ad oggetto di tutela in diverse fattispecie del codice penale, e può essere inteso come limite a quelle manifestazioni esteriori delle libertà che più direttamente aggrediscono la convivenza pacifica.
Per quanto sopra detto, in via generale, a chi viaggia a bordo di veicoli provvisti di targa (tantomeno, alle famiglie che viaggiano in autocaravan), in quanto facilmente individuabili e sanzionabili ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, può essere attribuita una particolare pericolosità per l’Ordine Pubblico.
Per quanto sopra detto, l’ordinanza 40/97 del Comune di Cabras evidenzia:
difetto di motivazione e di istruttoria. Il provvedimento si appalesa del tutto privo di motivazione, in particolare in ordine ai criteri che hanno indotto l’amministrazione ad emanare l’ordinanza in questione, ne detti criteri sono ricavabili aliunde, pertanto ogni disquisizione risulta puramente accademica difronte al muro impenetrabile che si presenta all’interprete nel tentativo di valutare la condotta dell’Amministratore medesimo;
sviamento dell’interesse pubblico e dalla causa tipica. L’ordinanza sembra perseguire un fine, sconosciuto all’opponente, diverso da quello pubblico;
imparzialità, disparità di trattamento. Il provvedimento de quo, in aperta violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, opera un’inammissibile discriminazione all’interno degli utenti della circolazione stradale e viola un principio sancito dall'art. 185 del Codice della Strada. Il legislatore è intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra camperisti e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara;
travisamento, contraddittorietà ed illogicità, errata valutazione dei presupposti, errata ovvero mancata valutazione di situazioni di fatto e carenza di istruttoria. Un provvedimento come quello in questione potrebbe essere ammesso, in astratto, soltanto per comprovate e motivate esigenze di circolazione stradale. La fattispecie in esame, invece, evidenzia una non congrua valutazione della situazione di fatto facente capo ad un’indimostrata attività istruttoria, comunque sommaria e non esauriente. Si vieta la circolazione alle autocaravan e lo si consente alle autovetture (con un massimo di 9 posti) quindi ad autoveicoli ad ampia dimensione: una inspiegabile e contraddittoria discriminazione, si adducono motivazioni inesatte in fatto ed il provvedimento è quindi contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità.
Visto che l’opponente ha segnalato al sindaco l’opportunità di revocare l’atto, archiviando il Verbale di Accertamento, nella visione d'autotutela dell’amministrazione, alla luce delle deduzioni e della documentazione fornita, in particolare:
la lettera prot. 5456 datata 16.01.1997, a firma del Capo dell’Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale/Ministero dei Lavori Pubblici, che ricorda al sindaco di La Maddalena (caso similare) che l’ordinanza n. 61/1991 merita una rivisitazione (termine gentile per non dire revoca) alla luce delle vigenti disposizioni di legge;
la sentenza n. 22/97 - n. 395/96 RAC - n. 162 cronol. del VicePretore Onorario di Tempio Pausania - Sezione distaccata di La Maddalena, che ha accolto il ricorso presentato dai camperisti Carresi Stefano e altri contro il Sindaco di La Maddalena e condannato il sindaco a pagare £ 1.523.000 di spese processuali più gli oneri accessori; ricordando che era comune interesse evitare assurdi ed onerosi contenziosi;
facendo espresso riferimento a tutte le altre deduzioni, conclusioni ed eccezioni formulate nei precedenti atti di parte, termina chiedendo l’accoglimento della proposta opposizione con il conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e vittoria di spese.
LA SENTENZA, i motivi della decisione
L'OPPOSIZIONE E' FONDATA E VIENE PERTANTO ACCOLTA.
Con il primo motivo di ricorso, già descritto in premessa, il Cappi lamentava che l'ordinanza sindacale, sulla base della quale era stata elevata la contravvenzione, andrebbe a sostituire una norma statale - in particolare l'art. 185 del N.C.d.S. - disciplinando la circolazione stradale e l'uso del veicolo denominato "autocaravan".
Nel procedimento ex art. 22 della Legge 689/81 il Pretore può conoscere incidenter tantum, ai fini dell'eventuale loro disapplicazione, ai sensi dell'art. 5 della Legge abolitrice del contenzioso amministrativo, degli atti amministrativi integrativi della norma la cui violazione è posta a fondamento della sanzione amministrativa irrogata sicchè deve essere incidentalmente esaminata l'ordinanza sindacale del Comune di Cabras n. 40/97.
Rileva innanzitutto il Pretore che se è pur vero che l'art. 185, comma 7, N.C.d.S. e l'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., sono unicamente diretti a disciplinare la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e parcheggio (oltre che nei campeggi), degli impianti "igienico sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli …", è altrettanto indiscusso che tali norme non impongono affatto che la sosta ed il parcheggio di autocaravan e caravan avvengano solamente nelle aree a ciò attrezzate.
Tali norme devono essere lette alla luce del primo comma dell'art. 185 N.C.d.S. citato, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli e del secondo comma in base al quale "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …".
Orbene, nel caso che ci occupa, è pacifico che il divieto imposto dall'ordinanza sindacale n° 40/97 costituisse un generico divieto di campeggio (vedi punto 1 dell'ordinanza) in quanto accomunava le autocaravan a tende, roulottes e attrezzature simili.
Allo stesso modo è altrettanto pacifico che l'autocaravan del Cappi non poggiasse sul suolo se non con le ruote. Tale ultima circostanza può essere agevolmente ricavata in considerazione del fatto che il Cappi ha dichiarato espressamente a verbale "di non aver posizionato i piedini di stazionamento" e che, né gli agenti accertatori al momento della contestazione dell'infrazione, né alcun rappresentante del Comune di Cabras nel corso del presente giudizio, ha mai contestato quanto assunto dal ricorrente.
Pertanto, essendo le autocaravan disciplinate alla stessa stregua degli altri autoveicoli per quanto attiene alla circolazione (concetto in cui è ricompreso anche quello di sosta), le stesse non possono essere considerate come ordinari mezzi con i quali viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad esse non è applicabile un generico divieto di campeggio quale quello stabilito dal punto 1 dell'ordinanza sindacale n° 40/97 del Comune di Cabras.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto si rileva che effettivamente, come lamentato dal ricorrente, la segnaletica verticale era apposta in violazione di legge in quanto priva dei dati richiesti dall'art. 77 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ed in particolare era priva del numero e della data dell'ordinanza sindacale istitutiva del divieto. Di ciò è stata fornita la prova a mezzo di documentazione fotografica (agli atti) e l'assunto è rimasto incontroverso non essendo mai stato contestato dall'amministrazione opposta.
Da ciò consegue che non può al Cappi essere ascritta l'inosservanza di una norma, a carattere locale, non debitamente resa conoscibile dall'autorità amministrativa, tenuta peraltro a tale onere.
Fermo quanto già osservato, pare infine opportuno sottolineare che se anche si volesse considerare il divieto di campeggio, imposto per mezzo della irregolare segnaletica verticale sopracitata, come generico divieto di sosta applicabile a tutti gli autoveicoli, e quindi anche alle autocaravan, nessuna violazione sarebbe ascrivibile al Cappi poiché, ai sensi dell'art. 120, 1° comma, lettera a, del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S., nelle strade urbane il generico divieto di sosta, in assenza di iscrizioni integrative, vige dalle ore 8.00 alle ore 22.00 mentre il verbale con cui è stata elevata la contravvenzione riporta come ora dell'accertamento quella delle 5.25 del 10 agosto 1997.
Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene pertanto di dover accogliere il ricorso proposto da Cappi Luca e di revocare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna il Comune di Cabra a rifondere al Cappi Luca le spese del presente giudizio che si liquidano equitativamente in complessive £ 1.300.000, oltre IVA e CPA.
Oristano, 26 gennaio 1999
Il Vice Pretore Onorario
Dott. Giorgio Ferrara