In risposta al messaggio di enzodc del 03/05/2017 alle 12:37:51
Mi era sfuggita questa novità. Vuol dire che non si potrà più andare direttamente alla revisione, come ho sempre fatto? Quale è esattamente la norma? Ho trovato questa cosa solo per sup. a 35 q.li!
Quale è esattamente la norma?
Non esiste alcuna norma (ne' comunitaria ne' nazionale) che disponga il rilascio delle
dichiarazioni di assunzione di responsabilita' in ordine alla manutenzione di un veicolo, preliminare all'esecuzione di un
controllo tecnico ex Direttiva 2009/40/CE (in vigore fino al 19 maggio 2018).
Ne' per i veicoli "under" ne' per quelli "over" 3500kg.
La Direttiva 2010/48/UE ha rinnovato l'elenco degli elementi di ciascun veicolo da sottoporre a controllo, sulla base - tra l'altro - delle seguenti considerazioni:
Il controllo tecnico dei veicoli a motore dovrebbe coprire tutti gli elementi specifici attinenti alla progettazione, alla costruzione e all’equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo. Pertanto, laddove necessario, è opportuno inserire requisiti specifici per particolari categorie di veicoli.
Gli Stati membri hanno esteso ad altre categorie di veicoli l’obbligo del controllo tecnico periodico di cui all’articolo 5, lettera e), della direttiva 2009/40/CE.
Ai fini di un’ulteriore armonizzazione dei controlli è opportuno inserire norme e metodi per dette categorie di veicoli.
È opportuno che i controlli siano effettuati utilizzando le tecniche e attrezzature attualmente disponibili e senza l’uso di strumenti per smontare o rimuovere qualsiasi parte del veicolo.
Oltre agli elementi relativi all’affidabilità, alla sicurezza e alla protezione dell’ambiente, il controllo deve riguardare anche l’identificazione del veicolo in modo da garantire l’applicazione di controlli e norme corretti, la registrazione dei risultati del controllo e l’applicazione di altri requisiti di legge.
Cfr.
http://eur-lex.europa.eu/legal-... .
E' dall'esecuzione dei controlli previsti in detto elenco (recepito nell'ordinamento nazionale con DM 13-10-2011) che la competente autorita' nazionale (gli UMC in Italia) verifica la rispondenza del veicolo ai requisiti di idoneita' alla circolazione.
Ed e' altresi' evidente che detta rispondenza non puo' che ottenersi attraverso una adeguata e tempestiva manutenzione, senza che gli interessati ne dèbbano rilasciare esplicita dichiarazione.
Badate bene, con questa circolare non viene disposto il rilascio delle citate "dichiarazioni" ma viene semplicemente presentato il nuovo modello TT2100 per chiedere il controllo tecnico dei veicoli a motore.
Peccato che l'informazione non sia ancora pervenuta al Portale dell'Automobilista, dove ancora figura il modulo di cui al link
https://www.ilportaledellautomo... .
In contrasto con le disposizioni comunitarie e probabilmente sollecitato da istanze sindacali interne, il MIT si e' inventato di suddividere il carico di lavoro per ogni
controllo tecnico di un veicolo a motore, attribuendone una parte (i controlli di cui alla colonna D) all'esterno delle proprie strutture, con una giustificazione assolutamente pretestuosa:
"Nella colonna D sono invece riportati i controlli visivi con mano d'opera che non possono essere svolti dagli operatori durante l'attivita' di revisione perche' il controllo degli stessi presuppone lo smontaggio di alcune parti del veicolo [...] o l'utilizzo di attrezzatura specifica non presente in sede di revisione.
La verifica di detti elementi sara' pertanto effettuata dall'officina che esegue la manutenzione ordinaria e/o straordinaria del veicolo e sara' opportunamente certificata dalla stessa sul retro del nuovo modello TT2100 come esplicitato al successivo punto 5."
Dopo quasi sei anni dal recepimento della Direttiva 2010/48/UE il MIT non si e' ancora attrezzato con gli strumenti occorrenti ad osservare doverosamente ed applicare diligentemente le disposizioni comunitarie ma ha surrettiziamente attribuito tale òbbligo alle officine con una circolare.
Solo che non e' sufficiente una circolare ministeriale (strumento ad esclusivo uso interno) ma ci vuole un decreto, da pubblicare in G.U. e da inserire negli atti normativi della Repubblica italiana, che ... non ci puo' essere perche' si porrebbe in contrasto con il comma 8 dell'art. 80 CdS con il quale il legislatore ha limitato l'esecuzione "esterna" del
controllo tecnico periodico ai veicoli fino a 3500 kg.
Nella "giustificazione" ministeriale sopracitata la disposizione:
La verifica di detti elementi sara' pertanto effettuata dall'officina che esegue la manutenzione ordinaria e/o straordinaria del veicolo costituisce di per se' inosservanza del dettato normativo espresso dal legislatore.
Il prossimo 20 maggio scade il termine per il recepimento della Direttiva 2014/45/UE; vediamo quando il MIT avra' trovato il tempo per unificare ed aggiornare le norme nazionali in materia di
controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e dei rimorchi, ancora basate fondamentalmente sul DM 408 del 1998.
Cfr.
https://forum.camperonline.it/t... (che risulta purtroppo di difficile lettura perche' un'improvvida scelta editoriale ha soppresso i comandi di interlinea e di accapo nei messaggi archiviati del forum).