Mi sono adeguato all'interpretazione ministeriale perche' sono rispettoso delle istituzioni e delle relative competenze, ma da cittadino
utente della strada ringrazio COL per lo spazio che mi mette a disposizione ed esprimo il mio dissenso con la seguente "lettera aperta".
Al
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri ed il Trasporto Intermodale
ROMA
alla cortese attenzione del Capo Dipartimento dott. ing. Amedeo Fumero
Oggetto: Revisione autocaravan
Mi riferisco alla recente circolare (prot. 36101 del 23 aprile scorso) di codesto Dipartimento, con la quale si e' dato riscontro a
richieste di chiarimento in ordine alla tempistica in base alla quale le autocaravan debbono essere sottoposte a revisione.
Con rammarico manifesto il mio disappunto per una circolare che, a mio avviso, risulta:
1) incongruente nel contenuto;
2) incoerente con precedenti disposizioni ministeriali;
3) in contrasto con la normativa comunitaria;
4) foriera di potenziali contestazioni in àmbito UE;
5) la conseguenza dell'errore in cui incorre la maggior parte degli
addetti ai lavori quando si trova davanti all'applicazione del "Codice della Strada" ad un
veicolo per uso speciale della categoria M,
oltre ad essere in contrasto con le indicazioni ministeriali fornite qui
http://www.trasporti.gov.it/pag...
.
- 1 -
La circolare risulta incongruente nel contenuto perche' si mettono a confronto due normative di differente rango; da una parte la normativa
comunitaria (con la Direttiva-quadro 70/156/CEE nel testo correntemente adeguato) e dall'altra parte la normativa
nazionale (con il D.M. 6 agosto 1998 n. 408).
Il confronto sarebbe congruo se, a fronte della Direttiva 70/156/CEE, si considerasse la Direttiva 96/96/CE sul
controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Il confronto sarebbe parimenti congruo se, a fronte del D.M. 6 agosto 1998 n. 408, si considerasse la definizione di autocaravan di cui all'art. 54 (comma 1, lettera m) del "Codice della Strada".
- 2 -
La circolare risulta incoerente con il D.M. 27 dicembre 2004 e con la circolare n. 302/MOT1 del 24 marzo 2005.
A fronte della disposizione legislativa di cui al comma 2-bis dell'art. 72 CdS:
Durante la circolazione, gli autoveicoliid="green">, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso specialeid="green"> o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.,
codesto Ministero ha precisato, con i due documenti citati, che
la disposizione legislativa non riguarda tutti i veicoli per uso speciale ma soltanto quelli adibiti al trasporto di cose, cioe' soltanto i
veicoli per uso speciale delle categorie N2 ed N3.
A fronte di una espressione di identico contenuto (per la parte che qui interessa):
autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso specialeid="green"> di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg,
utilizzata nel D.M. 408/98 per indicare alcune delle categorie di veicoli da sottoporre a revisione annuale, con la recente circolare si afferma invece che
questa disposizione riguarda tutti i veicoli per uso speciale aventi massa superiore a 3500kg, a prescindere dalla categoria d'inquadramento.
Di conseguenza, in base alla
coincidenza dei veicoli identificati con le espressioni evidenziate in verdeid="green"> nelle disposizioni surrichiamate, e' sbagliata:
- o l'esclusione dall'applicazione delle strisce retroriflettenti;
- o l'inclusione tra i veicoli soggetti alla revisione annuale,
per i
veicoli per uso speciale di categoria M1 e massa superiore a 3500 kg.
- 3 -
La circolare e' in contrasto con la normativa comunitaria di cui alla Direttiva 96/96/CE ed in particolare con il relativo Allegato I
Categorie di veicoli soggette al controllo tecnico e periodicita' dei controlli.
In Italia l'autocaravan rientra nella categoria di veicoli di cui al
punto 6 del predetto allegato:
Veicoli a motore destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non e' superiore a otto, per i quali la periodicita' e' prevista in
Quattro anni dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni due anni.
L'autocaravan, in quanto veicolo
destinato al trasporto di persone, non rientra tra i veicoli di cui ai
punti 2 e 5 del predetto allegato, come purtroppo indicato nella circolare in questione.
Con la "lettura" di una disposizione contraria alla normativa comunitaria nel D.M. 408/98, la circolare crea la situazione paradossale per cui lo stesso D.M., con la parte che recepisce la Direttiva 96/96/CE, disapplica la propria disposizione nell'interpretazione fornita con la circolare.
- 4 -
La circolare risulta foriera di potenziali contestazioni in àmbito UE perche', in base alla stessa ed all'art. 135/c.6 del CdS, i servizi di polizia stradale sono legittimati a contestare la "scaduta revisione" ad un autocaravan da oltre 3500kg immatricolato nel novembre 2004 in un altro Stato UE e fermato per un controllo nel corso della prossima stagione estiva, posto che quello Stato abbia recepito - senza modifiche - l'Allegato I alla Direttiva 96/96/CE.
In assoluto non e' neanche da escludere l'apertura di una procedura di infrazione per il nostro paese.
- 5 -
Quando il vigente "Codice della Strada" e' stato emanato
e fino al 1998,
TUTTI i veicoli per uso speciale (ex art. 54/1/g) erano inquadrati in categoria N, in quanto assimilati ai
veicoli destinati al trasporto di cose.
Tali erano considerati, ad esempio, anche i veicoli di cui all'art. 203 del Regolamento (comma 2):
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti.
L'autocaravan, pur avendo una speciale carrozzeria, era stato invece collocato a parte nell'art. 54 (alla lettera m del comma 1) perche' il legislatore ne aveva voluto evidenziare la destinazione d'uso
al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
E' assolutamente pacifico che, per gli articoli 80 e 142 del CdS/1992 dove vengono citati i
veicoli per uso speciale ed almeno fino al 1998,
la disposizione ivi contenuta riguardasse soltanto i veicoli di cui all'art. 54/1/g (cat. N) ma non il veicolo di cui all'art. 54/1/m (cat. M), come confermato anche nella circolare n. 28/97 (prot. 4501/4383) del 20 marzo 1997 con specifico riferimento alle revisioni.
Nel 1998 (con la Direttiva 98/14/CE in adeguamento alla Direttiva-quadro 70/156/CEE):
- l'autocaravan diventa ufficialmente
veicolo per uso speciale e
resta classificato in categoria M;
- autoambulanze, autofunebri e veicoli blindati restano
veicoli per uso speciale e
vengono classificati nella categoria M, per sottolinearne la precipua destinazione al
trasporto di persone.
Tralascio, perche' ininfluenti alla citazione, le ulteriori particolarita' della materia come riepilogate nella circolare prot. 4708-MOT2/C del 26 novembre 2002.
Dal 1998 altre tre tipologie di veicoli per uso speciale (in aggiunta all'autocaravan) dovrebbero quindi considerarsi escluse dalle disposizioni che il legislatore ha previsto, per questi veicoli, nel testo 1992 degli artt. 80 e 142 del "Codice della Strada".
Succede invece che dal 1998, per la gran parte degli "addetti ai lavori", l'autocaravan e' diventato soggetto alle disposizioni del CdS/1992 relative ai
veicoli per uso speciale, dopo esserne stato escluso dal 1992 al 1998 per precisa volonta' del legislatore.
- Conclusione -
Per un veicolo l'
uso speciale e' soltanto un tipo di carrozzeria nell'àmbito della categoria di appartenenza, come e' puntualmente precisato nell'Allegato II alla Direttiva-quadro 70/156/CEE.
Di conseguenza, in presenza di disposizioni normative
differenziate per categorie di veicoli, si dovrebbe fare riferimento alla categoria di inquadramento e non al tipo di carrozzeria, per l'individuazione dei veicoli soggetti.
Auspico che una prossima circolare ministeriale possa fornire, in sostituzione della recente circolare prot. 36101, la corrispondenza tra la "descrizione estesa" dei veicoli, come espressa nell'articolo 1 del D.M. 408/98, e la categoria internazionale di inquadramento (
in analogia alle disposizioni di codesto Ministero relative all'art. 72/2-bis e citate nel precedente punto 2), come dal seguente prospetto:
Comma 1a: categorie M2, M3 (punto 1);
Comma 1b: categorie N2, N3 (punto 2);
Comma 1c: categorie O3, O4 (punto 3);
Comma 2_: categoria N1 (punto 5);
Comma 3_: categoria M1 (punto 6),
dove sono indicati tra parentesi i punti corrispondenti dell'Allegato I alla Direttiva 96/96/CE.
- Conclusione alternativa -
Qualora in Italia si volesse introdurre il controllo tecnico con periodicita' annuale per i veicoli di cat. M1 con massa massima superiore a 3500kg, si dovrebbe fare ricorso alle "eccezioni" di cui all'articolo 5 della citata Direttiva 96/96/CE:
Nonostante le disposizioni degli allegati I e II, gli Stati membri possono:
- anticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio [omissis];
- ridurre l'intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori;
[omissis].
Si dovrebbe cioe' far luogo all'emanazione di un apposito Decreto Ministeriale che, ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2) CdS, disponga:
- la revisione con periodicita' annuale per i veicoli M1 con [F.2]>3500 (tutti, oppure soltanto quelli con [J.2]=SA),
immatricolati in Italia;
- la salvaguardia della periodicita' 4+2 per gli stessi veicoli
immatricolati in un altro Stato UE, quando siano in circolazione in Italia.
- * -
Mi scuso per il tempo che la lettura delle mie considerazioni ha sottratto ai doveri d'ufficio e porgo distinti saluti.id="Verdana">