In risposta al messaggio di nicolino 1 del 26/11/2019 alle 22:49:51Questa copertura direi di no. Mi pare alquanto esplicita.
ciao a tutti secondo voi una dicitura assicurativa scritta cosi copre in caso di grandine gli oblò in plexiglass ROTTURA CRISTALLI Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione L'Impresa assicura i cristalli ed i plexiglassdel veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) ed i danni causati in occasione di furto tentato o consumato. Il limite massimo di indennizzo, per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli/plexiglass danneggiati e previa esibizione di fattura, è indicato in polizza. Articolo 2 - Esclusioni La garanzia non opera e, quindi, non sono indennizzabili: i danni ai cristalli/plexiglass consistenti in rigature, segnature, screpolature e simili; i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli/plexiglass; i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere; i danni subiti dai cristalli/plexiglass posti sul tetto del veicolo. La garanzia non opera anche in caso di danni conseguenti a: partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari. nicolino 1
In risposta al messaggio di nicolino 1 del 26/11/2019 alle 22:49:51ART.2 ESCLUSIONI "i danni subiti dai cristalli/plexiglass posti sul tetto del veicolo"
ciao a tutti secondo voi una dicitura assicurativa scritta cosi copre in caso di grandine gli oblò in plexiglass ROTTURA CRISTALLI Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione L'Impresa assicura i cristalli ed i plexiglassdel veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) ed i danni causati in occasione di furto tentato o consumato. Il limite massimo di indennizzo, per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli/plexiglass danneggiati e previa esibizione di fattura, è indicato in polizza. Articolo 2 - Esclusioni La garanzia non opera e, quindi, non sono indennizzabili: i danni ai cristalli/plexiglass consistenti in rigature, segnature, screpolature e simili; i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli/plexiglass; i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere; i danni subiti dai cristalli/plexiglass posti sul tetto del veicolo. La garanzia non opera anche in caso di danni conseguenti a: partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari. nicolino 1