quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 17/02/2014 14:50:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Non c'è nessuna tolleranza in quanto l'art. in specie del CDS è il 169/(punto 3+7).Fa fede la carta di circolazione se il peso sulla carta di circolazione è 3500, il carico in supero è multato con ammenda da 159 a 639 euro. Rik "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna...
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 17/02/2014 16:59:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non siamo poi cosi' amanti del fuoco, anche se al primo agosto accendiamo i falo' [:)][:D][:D], guarda il link [url] http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19960142/index.html#app1 ci sono espresse tutte le contavvenzioni. per il peso guardate al punto 3 in avanti RufusArras
quote:Risposta al messaggio di hasso inserito in data 17/02/2014 18:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> è evidente che vi è un buco normativo in quanto un ducato se utilizzato come furgone ha una tolleranza mentre se è utilizzato come camper no? l'articolo 167 nasce per un autoveicolo che in modo naturale non è pensato per il sovrappeso. Inoltre il cds non recepisce la tolleranza derivante dal errore della bilancia.
quote:Risposta al messaggio di hasso inserito in data 17/02/2014 18:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si esatto. L'articolo per il trasporto persone, animali e cose è il 169 che non prevede tolleranza alcuna. La tolleranza viene applicata solo per il trasporto merci (Art 167). Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/02/2014 19:53:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Come ho scritto sopra la normativa attuale non è adeguata a gestire i mezzi come i camper. L'art. 169 è come sovrannumero/sovrappeso avendo sempre ipotizzato come l'accertamento visivo del sovrannumero e dell'eccessivo trasporti di bagagli. Il legislatore ha solo ipotizzato un possibile sovrappeso per i "camion" è quindi lo ha normato con le "necessarie" tolleranze. Come scrivevo sopra qual'è la differenza tecnica del ducato usato come furgone o come camper? Questa non chiarezza è materia per gli avvocati.
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 17/02/2014 17:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non ci sono tolleranze per trasporto persone, se poi la polizia da una tolleranza di suo, per evitare ricorsi, non è la regola ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'unica trasgressione possibile nel nostro paese è l'obbedienza alla regole
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 17/02/2014 20:10:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non esiste una strumento di misura senza tolleranza! Non è l'Ufficiale di Polizia che la deve decidere ma il legislatore. Trova il comma applicabile nell'articola 169! Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore. 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione (Vedi il comma 2-sexies dell'art. 213 del CdS nel testo aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115). 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici (Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), in vigore dal 14 aprile 2006). 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (Comma così modificato dall'art. 86, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 6674 (Comma così modificato dall'art. 86, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Vedi, anche, il comma 2-sexies dell'art. 213 del CdSnel testo aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115). 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI (Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32. 1034). 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 (Comma così modificato dall'art. 86, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335 (Comma così modificato dall'art. 86, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 17/02/2014 19:04:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> infatti, questo e' il link (svizzero) dove trovi tutte le sanzioni, dal posteggio all'uso della motocicletta.[;)] RufusArras
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 17/02/2014 20:20:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Certo, rileggendo noto che ho fattoun pò di confusione, la tolleranza è quella stabilita per legge In particolare la aratura degli strumenti e quella (non ufficiale) che persona ti concede (a questo mi riferivo, c'è chi dirà vabbè e chi dirà male) Di fatto confermo che per il trasporto persone si applica la 169. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'unica trasgressione possibile nel nostro paese è l'obbedienza alla regole
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 17/02/2014 21:28:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io ho riomologaro il mezzo patente C e le targhette vengono sostituite. Dal punto di vista sicurezzanon cambia nulla macon la patente B non si possono guidare automezzi con massa complessiva a pieno carico di 3500 kg. Dura lex sed lex ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'unica trasgressione possibile nel nostro paese è l'obbedienza alla regole
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 17/02/2014 14:50:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Cris. Argomento amplissimamente dibattuto qui su Camperonline: usa la funzione "trova" e potrai farti una idea della problematica. A mio modestissimo parere, oggi come oggi nessuno puo' affermare con certezza se il sovrappeso sia applicabile o meno ai nostri veicoli. Ho pregato piu' di una volta gli amici delle opposte "fazioni" (sovrappeso si/sovrappeso no) a riportare almeno qualche sentenza in materia ma al tutt'oggi non mi risulta alcuna replica. Indipendentemente da quanto precede, per quanto mi riguarda, sto sempre nei 3.500 chili previsti dalla carta di circolazione del mio camper.
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 17/02/2014 20:03:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il camper è un mezzo di categoria M1 e quindi si applica la stessa normativa delle autovetture. Il dubbio su quale articolo applicare è già stato fugato assegnando la categoria M1 ai camper. La differenza tra i due è la diversa categoria di appartenenza e quindi il diverso uso. Nel caso delle merci si ipotizza una difficile misurazione da parte di chi effettua il carico e quindi viene concessa una tolleranza (immagina un carico di sabbia che si bagna perché incomincia a piovere durante il viaggio). Per i veicoli di classe M1 (il mio camper e la mia Panda) questa agevolazione non è stata introdotta. Marco.