quote:Risposta al messaggio di rosaland inserito in data 13/07/2011 20:40:25 (> Nei quiz per la patente il segnale è così descritto: "Il pannello integrativo raffigurato indica che il segnale al quale è abbinato vale solo per i veicoli rappresentati" Non sono un esperto ma penso che in quel caso la sosta è consentita solo ai veicoli rappresentati dal disegno, e quindi esclude i furgoni ed ovviamente anche i camper, ma ripeto non ne sono sicuro al 100%Visualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.viaggiincamper.com
http://www.toyotablu4x4.org
quote:Risposta al messaggio di rosaland inserito in data 13/07/2011 20:40:25 (> Esattamente, i camper, appartenendo alla stessa categoria M1 delle autovetture ed inoltre in base all'art. 185 CdS e cosi' come chiaramente indicato in piu' occasioni dai Ministeri competenti ultima delle quali la circ. nr. 277 del 15/01/2008 del Min Interni inviata a tutti i Prefetti d'Italia, possono sostare nei parcheggi segnalati da tale cartello. Di cio' se ne e' discusso in piu' occasioni in questo forum ed inoltre inVisualizza messaggio in nuova finestra
) Siccome da ricerche effettuate su questo forum, non mi sembra che questa distinzione possa valere, stamattina ho voluto confrontare i libretti di circolazione del camper e quello dell'auto. Alla lettera "J" entrambi portano la categoria M1. >
https://forum.camperonline.it/#...
c'e' anche un ricorso vinto a Grosseto proprio a tal riguardo Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 13/07/2011 22:30:29 (> Non mi risulta che la circolare che citi affermi quanto vorresti. È nettamente contraria a divieti relativi alle sole autocaravan (in quanto assimilabili agli «altri veicoli», come dice l'art. 185, non alle autovetture), ma non mi pare proprio che si pronunci in merito a segnali come quelli di cui si parla. Per il resto, siamo sempre lì. Se si trova un divieto che appare illegittimo, che si fa? Se un vigile ci impone di spostarci anche se l'imposizione appare arbitraria, che si fa? Ignorare il divieto espone a una sanzione. Siamo davvero disposti a ricorrere da soli sopportando spese maggiori della sanzione? Discutere coi vigili è semplicemente inutile, perché non possono sostituirsi né a un ministero né a un giudice e sono comunque tenuti a far rispettare un'ordinanza anche se un ministero o un giudice non avrebbero difficoltà a dichiararla illegittima. Ho esposto la mia personale soluzione in unVisualizza messaggio in nuova finestra
) Esattamente, i camper, appartenendo alla stessa categoria M1 delle autovetture ed inoltre in base all'art. 185 CdS e cosi' come chiaramente indicato in piu' occasioni dai Ministeri competenti ultima delle quali la circ. nr. 277 del 15/01/2008 del Min Interni inviata a tutti i Prefetti d'Italia, possono sostare nei parcheggi segnalati da tale cartello. >
altro topic
.quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 13/07/2011 22:30:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Li ho interrogati e secondo loro non potevo parcheggiare perchè il mio Van non è un'autovettura. Ho cercato di capire come mai nelle multe lo descrivono come "autoveicolo Fiat", ma poi non può parcheggiare perchè non è un'autoveicolo. La risposta è stata che loro hanno queste disposizioni e che per maggiori chiarimenti dovevo parlare con il loro superiore. Mah... >> Non conosco il codice della strada della Croazia. Può darsi che non sia troppo diverso dal nostro e, in questo caso, può forse essere utile tenere presente che "autovettura" e "autoveicolo" non sono la stessa cosa. Secondo il nostro CdS (art. 54) gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote e si distinguono in autovetture, autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan ecc. Quindi, ad esempio, un autotreno è un autoveicolo ma non è certo un'autovettura...
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 13/07/2011 23:49:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi spiace ma non ti capisco ... [:(] Il "succo" del discorso e' che i camper in tali parcheggi contrassegnati da tale segnaletica possono sostare (ovviamente se non sbordano dallo stallo) e in caso di multa quello che si puo' fare e' ben noto ovvero ricorso presso il GdP o Prefetto (con tutti i "contro" di cui si e' gia' discusso) Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 14/07/2011 09:41:14 ovviamente se non sbordano dallo stallo>> Mmmm, quanti camper conosci che soddiferebbero questo requisito? Io col mio 5,25x2,15m a volte faccio fatica, ma ormai la maggior parte dei camper in circolazione è prossimo o supera i 7 metri (per 2,30/2,35 di larghezza). Voglio vederti a non sbordare!
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 14/07/2011 12:14:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vero (purtroppo), ma di parcheggi con stalli adeguati se ne trovano ancora. Il ragionamento e' a parer mio invece "inverso" : degli stalli adeguati per i camper (ma non solo , vedasi p.e. SUV, furgoncini, ...) dovrebbero sempre esser messi a disposizione dalle amm. comunali (cosi' come tra l'altro indicato in piu' occasioni dai Ministeri competenti ultima delle quali la circ. nr. 277 del 15/01/2008 del Min Interni) vedasi p.e. come fato nelle citta' "civili" quali p.e. Ferrara nel parcheggio ex-mof a 2 (forse solo 1) passi dal centro Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 14/07/2011 11:54:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il numero 30, accanto alla lettera P di parcheggio, altro non è che l'indicazione che quello è il parcheggio numero 30 (ci saranno anche i P 1, P 2 ...P 29). E' una indicazione utile al Comune quando deve fare ordinanze/modifiche/circolari etc e serve a specificare che - ad esempio - al parcheggio n.30 viene istituito il mercato comunale la domenica mattina, oppure che è autorizzata la sosta di veicoli d'epoca per manifestazione... Spero di aver chiarito. [:)]
quote:Risposta al messaggio di rosaland inserito in data 14/07/2011 16:38:20 (> Indica che il parcheggio e' consentito ai veicoli di categoria M1 comprendente sia le autovetture che anche i camper. Inoltre, come gia' ho scritto, inVisualizza messaggio in nuova finestra
)>
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c'e' anche un ricorso vinto a Grosseto proprio a tal riguardo. Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di rosaland inserito in data 14/07/2011 19:20:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai posta Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 14/07/2011 09:41:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Mi spiace ma non ti capisco ... >> Ivano, è molto semplice. Scorrendo la sentenza del giudice di pace di Grosseto si legge: «Di tale avviso, peraltro, lo stesso Ministero dell'interno, che, con direttiva n. 0000277 del 15 gennaio 2008, ha considerato "frutto di eccesso di potere" l'ordinanza sindacale "che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro"». Voglio dire che è sicuramente legittima l'ordinanza che limiti un parcheggio alle sole autovetture (art. 54 CdS, comma 1, lettera a), a condizione che la stessa sia motivata da questioni di (peso e/o di) ingombro e che, per ciò stesso, valga non solo nei confronti delle autocaravan, ma anche di veicoli di analogo (peso e/o) ingombro. Lo riconosci anche tu quanto dici: «Il "succo" del discorso e' che i camper in tali parcheggi contrassegnati da tale segnaletica possono sostare (ovviamente se non sbordano dallo stallo)». Se "sbordano", non possono sostare. E lo dici tu, non io. Quello che è sicuramente illegittimo è un divieto limitato alle autocaravan ma non esteso ad altri veicoli di analogo peso e ingombro (ad esempio, autocaravan no ma furgoni sì). Quando però il divieto vale per qualsiasi veicolo diverso dalle autovetture, bisognerebbe entrare nel merito delle motivazioni dell'ordinanza. Se le motivazioni sono valide (esempio chiaro: un parcheggio multipiano con rampe d'accesso di altezza limitata e con strutture portanti non idonee a sopportare il peso di autoveicoli diversi dalle normali autovetture), il divieto è legittimo. Se le motivazioni sono vaghe e pretestuose, ci si può opporre. E qui si torna al punto. Come? Ormai le norme di procedura sono tali da scoraggiare decisamente il ricorso individuale, perché finisce per costare più dell'importo della sanzione. Ci si può identificare con Don Chisciotte e opporsi da soli perché appare una nobile causa (ma il Comune ride perché, visto l'attuale regime istituzione e legislativo, vista cioè l'abolizione dei CORECO, non farà altro che reiterare l'ordinanza anche dopo che sarà stata dichiarata illegittima), oppure si può ricordare che l'unione fa la forza e iscriversi a un'associazione di consumatori o di camperisti che risulti attiva nel contrastare simili abusi.
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 14/07/2011 22:51:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ok, cosi' ti capisco ... [;)] Ivano PS: riguardo agli stalli adeguati, sempre il Ministero fa presente che ne devono (dovrebbero) essere messi a disposizione anche con dimensioni adeguate per i camperid="blue">
quote:Risposta al messaggio di rosaland inserito in data 13/07/2011 20:40:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Senza fare tanti voli pindarici occorre fare riferimento agli articoli 6 e 7 del CdS che parlano di "limitare la circolazione di tutte o di alcune categorieid="brown"> di veicoli per accertate e motivate esigenze di..." Parla di CATEGORIE. Quindi Camper e Autovetture appartengono ALLA STESSA CATEGORIA. La discriminazione è palese. Il cartello in oggetto indica solo una SPECIFICA CATEGORIA ovvero la M1. Se arrivano le contravvenzioni si ricorre. Verissimo che ora i ricorsi al Giudice di Pace costano più di prima, ma è altrettanto vero che in sede giudiziaria si può chiedere che non vengano assegnate le SPESE COMPENSATE e che la parte soccombente paghi tutte le spese legali della parte vincente!