In risposta al messaggio di Ivan1971 del 29/04/2020 alle 11:39:32azzz hai ragione la tanta voglia di andare al camper mi ha annebbiato la vista
io leggo VELIVOLI
In risposta al messaggio di immortale1 del 29/04/2020 alle 12:55:51mettigli un'elica...anzi 2, così fai un bimotore e sei.
azzz hai ragione la tanta voglia di andare al camper mi ha annebbiato la vista
In risposta al messaggio di Tatona del 30/04/2020 alle 22:52:22Solo se è nella stessa provincia.
Emilia Romagna : si puo' fare !! Ordinanza del 30.4.20 di Bonaccini Dal 4/5 Finalmente potremo andare al rimessaggio. Spero per tutti che si adegueranno altre regioni : tutto sommato sara' un'operazione che potremo fare tutti in assoluta sicurezza. Elisabetta
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/05/2020 alle 11:14:41quindi si può intendere anche che si potrebbe uscire da solo in camper entro la propria provincia ?
dall ordinanza Emilia Romagna 30/04/2020 valida da 04/05/2020
In risposta al messaggio di himmer80 del 01/05/2020 alle 13:48:21Perché da soli ?
quindi si può intendere anche che si potrebbe uscire da solo in camper entro la propria provincia ?
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/05/2020 alle 14:22:08..tengo.familia allargata...
Ultimo Dcpm.in vigore dal 4 maggio. Con la miscela delle parole:poter ritornare alla propria residenza e congiunti ,cosa accadrà un gran casino. Siccome che la totalità delle seconde case vacanza è intestato ad un componentedel nucleo familiare,consente a costui che regolarmente domicilia in famiglia di poter andare al suo luogo di residenza, contestualmente ,quindi di essere raggiunto dai congiunti. Esempio: la nonna ha la residenza nella seconda casa,ma regolarmente vive in città con il nonno,vedremo quindi nonna andare al mare con la sua macchinina,con tanto di permesso a bordo già compilato e documento di identità mi sto recando al mio luogo di residenza. A qualche centinaio di metri dietro segue nonno ,stessa modalità ,suo bel permessino con indicato l'indirizzo della nonna che raggiunge in quanto congiunto,ma non finisce qui: la fila delle auto continua con i figli, i nipoti,gli zii ,i cugini, i fidanzati vari,ecc.si da il caso che uno dei coniugi o dei figli si è separato è ha creato una nuova famiglia anche loro sono autorizzati in quanto congiunti con la nonna,per finire nonna dice la nipote prediletta,ho un nuovo fidanzato,siamo da tempo fidanzati,é tempo di presentartelo,posso venire a trovarti?certamente piccina mia.Credetemi non è finita. ma Conte le sa ste cose? Roberto
In risposta al messaggio di salito del 01/05/2020 alle 13:58:16perchè nell'ordinanza è scritto a chiare lettere che si può andare al camper entro la propria provincia individualmente ,ma poi hanno anche aggiunto che si deve rientrare in giornata ,quindi se esci non ci puoi dormire dentro ma rientrare alla propria residenza in giornata ... ancora non ci mollano per uscire con il camper
Perché da soli ?
In risposta al messaggio di lebreton del 01/05/2020 alle 19:01:30Ma se neanche nella seconda casa si può dormire ...
Ho letto da qualche parte che il camper è considerato come seconda casa e si puo' andare in giro solo in libera e restandoci dentro , ma è vero?
In risposta al messaggio di giorgioste del 01/05/2020 alle 20:14:04E poi, cosa ci andrebbe a fare da solo?
Ma se neanche nella seconda casa si può dormire ...
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/05/2020 alle 14:22:08Semplicemente che sarebbe ora di finirla con queste assurde limitazioni infatti se la famigliola descritta appartiene alla categoria "congiunti" possono incontrarsi e che differenza fa tra incontrarsi in una casa piuttosto che in un'altra? Ricordo che ambedue le case sono di legittima proprietà che su ambedue si pagano le tasse ecc e quindi hanno il diritto di poterle utilizzare (o siamo all'esproprio che una volta si diceva proletario) una volta che la fase 1 sia superata. Poi guardando le cose se con la fase 2 i figli ad esempio possono andare a trovare i genitori, anche i genitori possono andare a trovare i figli. Certo che Conte le conosce e sa anche come aggirare la Costituzione facendo dei DCPM ogni 15 o 21gg o inventarsi di richiedere a mezzo TV (nel DCPM non c'è scritto) di autocertificare ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 che vi invito a leggere.
Ultimo Dcpm.in vigore dal 4 maggio. Con la miscela delle parole:poter ritornare alla propria residenza e congiunti ,cosa accadrà un gran casino. Siccome che la totalità delle seconde case vacanza è intestato ad un componentedel nucleo familiare,consente a costui che regolarmente domicilia in famiglia di poter andare al suo luogo di residenza, contestualmente ,quindi di essere raggiunto dai congiunti. Esempio: la nonna ha la residenza nella seconda casa,ma regolarmente vive in città con il nonno,vedremo quindi nonna andare al mare con la sua macchinina,con tanto di permesso a bordo già compilato e documento di identità mi sto recando al mio luogo di residenza. A qualche centinaio di metri dietro segue nonno ,stessa modalità ,suo bel permessino con indicato l'indirizzo della nonna che raggiunge in quanto congiunto,ma non finisce qui: la fila delle auto continua con i figli, i nipoti,gli zii ,i cugini, i fidanzati vari,ecc.si da il caso che uno dei coniugi o dei figli si è separato è ha creato una nuova famiglia anche loro sono autorizzati in quanto congiunti con la nonna,per finire nonna dice la nipote prediletta,ho un nuovo fidanzato,siamo da tempo fidanzati,é tempo di presentartelo,posso venire a trovarti?certamente piccina mia.Credetemi non è finita. ma Conte le sa ste cose? Roberto
In risposta al messaggio di alexbio del 02/05/2020 alle 10:39:38Credo che il principio sia quello di evitare la migrazione degli infettati... se tutta la famiglia si trasferisce nella stessa casa le probabilità che vada in giro, per la spesa o per passeggiare o per altro, sia decisamente maggiore rispetto a farci andare una persona, che ci deve andare con lo scopo di manutenere la casa, nom di andarci a vivere o fare il turista.
Semplicemente che sarebbe ora di finirla con queste assurde limitazioni infatti se la famigliola descritta appartiene alla categoria congiunti possono incontrarsi e che differenza fa tra incontrarsi in una casa piuttostoche in un'altra? Ricordo che ambedue le case sono di legittima proprietà che su ambedue si pagano le tasse ecc e quindi hanno il diritto di poterle utilizzare (o siamo all'esproprio che una volta si diceva proletario) una volta che la fase 1 sia superata. Poi guardando le cose se con la fase 2 i figli ad esempio possono andare a trovare i genitori, anche i genitori possono andare a trovare i figli. Certo che Conte le conosce e sa anche come aggirare la Costituzione facendo dei DCPM ogni 15 o 21gg o inventarsi di richiedere a mezzo TV (nel DCPM non c'è scritto) di autocertificare ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 che vi invito a leggere.
https://www.youtube.com/@peterv...
In risposta al messaggio di Vince82 del 03/05/2020 alle 19:13:06Regione Lombardia, ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, art. 1.2 si può andare a fare manutenzione!
In Lombardia sembra non esserci nulla a riguardo. Si attenderà il 18 maggio nella speranza che le cose vadano meglio e non peggio.