CamperOnLine
  • Veicoli
    • Veicoli
    • Produttori
    • Listino Euro
    • Cataloghi
    • Camper nuovi e usati Vendita
    • Operatori
    • Fiere
    • Noleggio
    • Rimessaggi
    • Le prove di CamperOnLine
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Primo acquisto
    • Area professionisti
  • Accessori
    • Accessori e Prodotti
    • Camping Sport Magenta accessori
    • Produttori
    • Antenne TV
    • Ammortizzatori
    • GPS
    • Pneumatici
    • Rimorchi
    • Provati da Voi
    • Fai da te Faidate
    • Occasioni accessori di privati
  • Viaggi
    • Viaggi in camper
    • Eventi
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • Foto
    • I vostri video
    • Partenza
    • Check list
    • Traghetti Traghetto
    • Trasporti
  • Sosta
    • Cerca Strutture
    • Sosta
    • Aree sosta camper
    • Campeggi
    • Agriturismi con sosta camper
    • App Camperonline App
    • 10 Consigli utili per la sosta
    • Area strutture
  • Forum
    • Tutti i Forum
    • Sosta
    • Gruppi
    • Compagni
    • Italia
    • Estero
    • Marchi
    • Meccanica
    • Cellula
    • Accessori
    • Eventi
    • Leggi
    • Comportamenti
    • Disabili
    • In camper per
    • Altro Camper
    • Altro
    • Extra
    • FAQ
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
  • Community
    • Area Utenti
    • COL
    • CamperOnFest
    • Convenzioni Convenzioni
    • Amici
    • Furti
    • Informativa Privacy
    • Lavoro
  • COL
    • Le Novità
    • News
    • Newsletter
    • Pubblicità
    • Contatto
    • Ora
    • RSS RSS
  • Magazine
  • Video
  • Italiano
    • Bienvenue
    • Welcome
    • Willkommen
  • Accedi
CamperOnLine
Camping Sport Magenta
  1. Home
  2. Forum
  3. Normative

usufruire della assicurazione su veicolo acquistat

Nuovo
Rispondi
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Cerca
App Camperonline
Guarda-il-nuovo-video-CamperOnTest
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltro Extra
curega231
curega231
-
Inserito il 26/06/2011 alle: 18:54:16
Salve, devo acquistare un camper usato sul quale esiste una già una assicurazione (pagata fino a ottobre) che il venditore vuole cedermi perché a lui non interessa più. Io posso acquisire la sua assicurazione semplicemente con il passaggio di proprietà? oppure dobbiamo fare una comunicazione alla assicurazione per cambiare l'intestatario del premio assicurativo? qualcuno mi può aiutare cortesemente.
IZ4DJI
IZ4DJI
rating

12/11/2006 46229
Inserito il 26/06/2011 alle: 19:22:57
mi sa che ti conviene che il venditore si tiene la sua polizza di cui chiederà il rimborso della parte non goduta, e tu fai quella che più ti piace. Tanto, col fatto che cambia intestatario, cambia anche la classe di merito e quindi non pagherai certo come chi lo ha adesso. Se hai un altro camper tieni la classe di merito del tuo precedente, se è il primo, parti da zero (non si passa la classe tra auto e camper). Comunque, assolutamente va comunicato alla compagnia.

Modificato da IZ4DJI il 26/06/2011 alle 19:24:18
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7242
Inserito il 26/06/2011 alle: 21:46:53
In virtù di quanto disposto dall'art. 171 Codice delle Assicurazioni
quote:171. Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante. 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienanteid="size6">, uno dei seguenti effettiid="blue">: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirenteid="blue">; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio. 2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazioneid="red">. 3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttiveid="red">>
> se acquisti il veicolo il venditore può decidere di cederti anche il relativo contratto di assicurazione e di ciò informerà la compagnia. Il tutto implica che passano all'acquirente tutti i diritti e gli obblighi dell'assicurato, ivi compreso l'obbligo di pagare i premi che scadano posteriormente alla data dell'alienazione. Ciò del resto è previsto in via generale per la assicurazione contro i danni anche dall'art. 1918 c.c..
quote:1918. Alienazione delle cose assicurate. L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione. I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.id="blue"> Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.>
> Infine, vista la lettera dell'art. 134 del citato Codice delle Assicurazioni
quote:134. Attestazione sullo stato del rischio. omissis 3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo.>
> quando scadrà il contratto la Compagnia dovrà rilasciare a te, quale proprietario del veicolo, l'attestato di rischio con la classe di merito maturata. A riprova di ciò vi è anche quanto precisato dall'ISVAP con propria circolare
quote:ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo CIRCOLARE 17/05/05 N. 555/D Oggetto: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto – disciplina del bonus/malus. omissis Art. 2 – Criteri di individuazione della classe di merito CU 1. Per i veicoli di cui al precedente art. 1 sino ad ora sforniti della classe di merito CIP, l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri fissati a seguito delle risultanze del tavolo tecnico costituito tra rappresentanti delle imprese di assicurazione e delle Associazioni di Consumatori (2) e di seguito riportati. In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito 14id="blue">; >
> è evidente che se il "vecchio" proprietario, avendo ceduto il contratto, deve ripartire dalla 14^ classe il "nuovo" continua con la classe di merito maturata sul veicolo da egli acquistato.

Modificato da ippocampo2009 il 26/06/2011 alle 21:48:34
Pienzo
Pienzo
-
Inserito il 26/06/2011 alle: 22:12:13
Salve, e fatto il passaggio e il pagamento, per tornare in giornata a casa,con il camper acquistato si può con l'assicurazione del vecchio propietario? Grazie a tutti. Vincenzo
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 26/06/2011 alle: 23:23:02
Quando ho acquistato l'ultimo camper il proprietario mi ha lasciato quasi un anni di polizza pagata dato che lui non doveva riacquistare un camper e non gli interessava niente di recuperare il premio non goduto.Dopo aver effettuato il passaggio del mezzo siamo andati presso una filiale della vit...ass... dove lui era assicurato e abbiamo fatto la voltura della polizza.L'assicuratrice mi ha detto subito che essendo un subentro il contratto andava a morire alla sua scadenza naturale e che non avendo mio lo storico del bonus-malus non avevo diritto alla classe di merito del vecchio proprietario.Aggiungo anche che non mi è stato chiesto un cent. Per Pienzo: mi è capitato con il penultimo camper di rientrare a Cagliari da Brescia con l'assicurazione ancora a nome del vecchio proprietario il quale mi ha lasciato la polizza in originale e una fotocopia del tagliando assicurativo.L'unico problema e che si trova un agente pignolo ti puo' elevare una contravvenzione di 38 euro per non aver il tagliando originale ma il mezzo risulta assicurato.

Modificato da antonellino il 26/06/2011 alle 23:26:23
IZ4DJI
IZ4DJI
rating

12/11/2006 46229
Inserito il 27/06/2011 alle: 00:06:25
cioè non ho capito.... se compero un mezzo il venditore può decidere di obbligarmi a subentrare nel suo contratto? Ma mantengo la stessa classe di merito fino alla scadenza naturale o si applica la mia? e se non ne ho una si trasforma in 14a dovendo quindi pagare di più. Almeno ho il diritto di non comperare il camper? Nel caso volessero impormi qualcosa che io non richiedo, rinuncerei senz'altro all'acquisto del camper, anche se regalato....questione di principio.
frank001
frank001
30/04/2011 22
Inserito il 27/06/2011 alle: 15:31:27
Se ti cede la polizza gratuitamente, te lo consiglio, si va dalla compagnia e si fa la "cessione del contratto di assicurazione", cambia soltanto il nome del proprietario. La polizza dura fino alla scadenza della copertura e poi termina automaticamente. Altrimenti ti consiglio di iniziare con un contratto assicurativo a tuo nome, con la tua classe di merito. Frank
mad marco
mad marco
22/10/2008 1148
Inserito il 27/06/2011 alle: 15:56:48
Ciao, se il venditore vuole cedere la polizza dovete entrambi comunicarlo all'assicurazione che emetterà una polizza nuova (a me sembra che la polizza sarà nella classe di partenza, ma potrei sbgliarmi o ogni compagnia decidere come vuole). Di sicuro la cosa va comunicata e non si può girare con la copia. in caso di incidente la compagnia pagherà i danni ma avrà il diritto di rivalersi in tutto o in parte su uno dei due.
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 27/06/2011 alle: 23:30:34
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/06/2011  00:06:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non so se mi sono spegato male io...ma il venditore non mi ha obbligato a subentrare al suo posto, ma essendoci ancora piu' di 10 mesi di polizza pagata mi ha chiesto se la volevo che a lui non interessava recuperare niente ed essendo in scadenza la polizza del mio vecchio camper ho deciso di tenerla fino allo scadere.Per quanto riguarda la classe riparto dalla 14 ma essendo anche la vecchia polizza in 12^ classe la differenza di prezzo sulla rc non arriva a 10 euro.Prima con rca + europ ass pagavo 185 euro ed ora aggiungendo anche il ricorso da terzi per l'incendio pago 210 euro l'anno.
IZ4DJI
IZ4DJI
rating

12/11/2006 46229
Inserito il 27/06/2011 alle: 23:57:05
ah, allora avevo capito male...[:I] Però, se hai una classe 12a già sul camper, con l'attestato di rischio della polizza vecchia, non ti modificano la classe della polizza in cui subentri? Non per i 10 euro, ma per non perdere due classi.
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 28/06/2011 alle: 22:37:02
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/06/2011  23:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Quando ho venduto l'altro camper ho ceduto (andando in agenzia) al nuovo proprietario il mese che mi rimaneva di assicurazione essendo il nuovo acquisto gia' assicurato.
presscb
presscb
24/06/2009 37
Inserito il 29/06/2011 alle: 05:10:27
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 26/06/2011  21:46:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Nell'ultima frase del tuo intervento "è evidente che se il "vecchio" proprietario, avendo ceduto il contratto, deve ripartire dalla 14^ classe il "nuovo" continua con la classe di merito maturata sul veicolo da egli acquistato" hai invertito le cose (scusate se lo riporto in questo modo ma non ho alcuna dimestichezza con le "quote" delle parti di messaggio). Con la cessione di contratto alla scadenza del medesimo, oltre a non esserci i 15 giorni di mora, non viene nemmeno rilasciato l'attestato di rischio pertanto il "nuovo" proprietario dovrà fare una nuova polizza in classe di ingresso (come da codice delle assicurazioni e come da circolare ISVAP riportata) oppure, se ne sussistono i requisiti, usufruendo della legge Bersani. Il "vecchio" proprietario invece potrà usufruire della classe di merito maturata e riferita all'ultima annualità assicurativa completata. Saluti.
Pienzo
Pienzo
-
Inserito il 30/06/2011 alle: 09:07:46
Un saluto a tutti. In pratica, spero di aver capito correttamente, volendo, il venditore può decidere se a lui non interessa più l'assicurazione del suo camper appena venduto, può, recandosi insieme al compratore dal suo assicuratore, e passare il contratto assicurativo al nuovo intestatario, con la stessa modalità di oneri e diritti, stessa classe ecc. ecc, fino alla scadenza naturale. Poi, il nuovo propietario, come nel mio caso, che è residente parecchio distante, per ovvi motivi logistici, fare anche un'altra assicurazione con un'altra compagnia, o anche la stessa, mantenendo la stessa classe ecc. ecc. Correggetemi se ho scritto corbellerie. Grazie e buone vacanze, Vincenzo
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 30/06/2011 alle: 12:55:46
quote:Risposta al messaggio di Pienzo inserito in data 30/06/2011  09:07:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il venditore puo' cederti il residuo del suo contratto fino all sua naturale scadenza ma non hai diritto ad acquisire la sua classe di merito.Non si ha diritto neanche ai 15 giorni di copertura dopo la scadenza.Quindi una volta scaduta la polizza dovrai partire dalla 14^ classe.
Pienzo
Pienzo
-
Inserito il 30/06/2011 alle: 13:02:11
quote:Risposta al messaggio di antonellino inserito in data 30/06/2011  12:55:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Antonellino, sei stato chiaro. Vincenzo
Nuovo
Rispondi
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Cerca
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltro Extra
Come-scegliere-il-camper
MobilTech
Camper Ducato FIAT
CamperOnLine - Copyright © 1998-2021 - P.Iva 06953990014

Accedi

Nuovo utente

Vuoi eliminare il messaggio?

Sottoscrizione

CamperOnLine

Buongiorno gentile utente,

da oltre 20 anni Camperonline offre gratuitamente tutti i suoi servizi
grazie agli inserzionisti che ci hanno dato la loro fiducia, permettici di continuare il nostro lavoro disattivando il blocco delle pubblicità.

Grazie della collaborazione.

Il messaggio è in fase di inserimento.