http://www.iusreporter.it/Testi...
Io un occhiata la darei lo stesso... Saluti DinoREquote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 05/08/2011 12:27:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>[:D][:D][:D], ma il posto che dici te, se non sbaglio dovrebbe trovarsi svoltando alla prima a destra e poi sempre diritto...esatto, verso proprio l'Isola che non c'è[:D][:D][:D]. Benvenuto in Italia fratello[;)]
quote:Risposta al messaggio di Bru e Mo inserito in data 05/08/2011 20:59:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Manda immediatamente una raccomandata per bloccare la garanzia e per informare del ritrovamento da parte di professionisti di vizi occulti taciuti appunto al momento della vendita, poi passate le vacanze procedi di conseguenza, ma inizia a tutelarti altrimenti è come pulirsi il *****.o con i coriandoli... Daniele
quote:Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.>> e se effettivamente lo stato del veicolo è tale da inficiarne la sicurezza credo che il Giudice applicherà anche quanto previsto dal secondo comma dell'art. 517-bis c.p.
quote:Art. 517-bis. Circostanza aggravante. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stessoid="blue">.>>
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 05/08/2011 21:37:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La diffamazione c'è se tu inventi un problema che non esiste, quando il problema c'è se lo esponi non c'è nessun reato...l'unica cosa è mantenere i termini della discussione senza cadere nelle ingiurie, ma questo è un'altro reato. Signori ci vogliono le [8][8] per essere uomini, se oltre a piangere sul forum cominciamo tutti ad essere meno omertosi citando nome e indirizzo di questi concessionari firmando il thread forse le cose cambiano, altrimenti rimane un lamento da forum senza nessun seguito.
quote:Risposta al messaggio di casalecchio inserito in data 08/08/2011 12:23:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La diffamazione va provata tanto quanto le tue ragioni, se a una pesa certificata il tuo mezzo pesa tot e tu pubblichi la notizia su un forum, un blog o sulle pagine di un giornale fatti denunciare per diffamazione, certo i legali del costruttore ti minacciano querele ma su una notizia vera e certificata non te la faranno mai. Che le cause civili in italia siano un percorso poco praticabile sono il primo a dirlo, proprio per questo credo che abbiano più paura della cattiva pubblicità che di una causa civile.