Buon giorno , copio e incollo questa notizia
Aggiornamento per i veicoli dotati di serbatoi gpl per l’alimentazione dei servizi di bordo. In sintesi:
- Serbatoio gpl per i servizi già installato permanentementesull’autocaravan qualora sulla carta di circolazione non sia menzionata la presenza del serbatoio: Suggerimento, quanto prima recarsi direttamente alla MCTC oppure da un officina autorizzata per collaudo e prova, facendolo trascrivere sulla carta di circolazione.
- Nuovo montaggio permanente di un serbatoio gpl per i servizi: Suggerimento, recarsi da un installatore che provveda alla MCTC per collaudo e prova, facendolo trascrivere sulla carta di circolazione.
- Nuovo montaggio permanente di un serbatoio gpl per i servizi e per la trazione: Suggerimento, consultare prima il costruttore del motore per sapere se il motore può essere alimentato anche con il gpl. Nel caso di risposta positiva recarsi da un installatore che provveda alla MCTC per collaudo e prova, facendolo trascrivere sulla carta di circolazione.
REVISIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI
Introdotto il certificato di revisione: più sicurezza stradale e prevenzione per eventuali frodi nella compravendita di veicoli.
Il presente articolo è prodotto grazie alla continua attività e ai comunicati dell'ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) che ringraziamo e che invitiamo a sostenere. Una delle novità è l'obiettivo di contrastare eventuali manomissioni infatti i
l numero dei chilometri del veicolo sarà scritto nel certificato di revisione. I links utili:
https://www.aduc.it/articolo/ve...
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https://sosonline.aduc.it/sched...
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https://sosonline.aduc.it/norma...
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Ecco le nuove regole relativamente alla revisione obbligatoria dei veicoli, introdotte dal decreto ministeriale 214/2017 in recepimento della direttiva europea 2014/45/UE che abroga e sostituisce il Dm 408/1998. Le novità rilevanti sono l’introduzione del certificato di revisione che deve riportare una serie specifica di dati tra cui la lettura del contachilometri e dell’attestato, rilasciato quando la revisione ha esito positivo. Le nuove disposizioni regolano anche a livello europeo i controlli uniformi da effettuare e le possibili carenze riscontrabili, che potrebbero anche determinare il divieto di circolazione del veicolo. Sono coinvolti tutti i veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h e, quindi, anche le autocaravan quale veicolo a motore avente una speciale carrozzeria ed attrezzata permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (categoria M1). I controlli periodici vanno effettuati presso i centri abilitati, pubblici o privati, ovvero gli uffici della motorizzazione civile o le officine autorizzate.
Per le autocaravan la frequenza è diquattro anni dopo la data di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione, e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata fatta l’ultima revisione. La revisione può essere anche ordinata dagli organi di polizia stradale in qualsiasi momento, tutte le volte che sorgano dubbi sull’esistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti. Stessa cosa in caso di incidente stradale, qualora i danni subiti dal veicolo mettano in dubbio la sua sicurezza (in questi casi si parla di revisione straordinaria). L’allegato I del decreto ministeriale fissa in modo preciso quali parti debbano essere controllate e come. L’ispezione, in termini generali, è finalizzata ad assicurare che un veicolo possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie. Vengono sottoposte a controllo tecnico alcune parti (freni, sterzo, assi, ruote, sospensioni, telaio eccetera) e vengono anche effettuati accertamenti sulle emissioni e prove di velocità. Per ciascun elemento sottoposto al controllo possono essere rilevate delle carenze di diversa gravità, ovvero difetti tecnici o non conformità, alcune delle quali possono determinare anche il divieto di utilizzare il veicolo sulle strade pubbliche.
L’esito del controllo viene riportato sul certificato di revisione e sulla carta di circolazione. Si possono avere casi diversi:
· esito positivo, con rilascio di un attestato;
· esito negativo senza esclusione dalla circolazione: il veicolo può continuare a circolare fino a un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione ma deve subire un nuovo controllo dopo il ripristino dell’efficienza prescritta. Sulla carta viene infatti posta la dicitura «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese»;
· esito negativo per anormalità o difetti riscontrati tali da compromettere la sicurezza della circolazione, o tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico: in questo caso in veicolo non può circolare ma può solo essere condotto, nella stessa giornata, a riparazione. La revisione deve essere poi ripetuta. Sulla carta di circolazione è apposta la dicitura «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina».
I centri abilitati per le revisioni rilasciano, al termine delle stesse, un certificato di revisione/verbale di controllo tecnico che deve contenere determinati elementi: numero di identificazione dei veicolo (numero VIN o del telaio), targa, luogo e data del controllo, lettura del contachilometri al momento del controllo, categoria del veicolo, carenze individuate e livello di gravità, risultato del controllo tecnico, data del successivo controllo o scadenza del certificato attuale (se questa informazione non è fornita con altri mezzi), nome dell’organismo che effettua il controllo e firma (oppure dati dell’ispettore responsabile). Una copia del certificato deve essere rilasciata alla persona che ha portato il mezzo a fare la revisione. Ai veicoli che superano il controllo viene rilasciato un attestato dove è indicata la data entro la quale deve avvenire il controllo successivo. Sono validi gli attestati di qualsiasi Stato membro per i propri veicoli.
In caso di re-immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro dell'Unione europea, il certificato di revisione rilasciato da tale Stato è riconosciuto valido in Italia a condizione che tenga conto della frequenza dei controlli in Italia. In caso di dubbio, deve essere verificata la validità del certificato di revisione prima di riconoscerlo. Il certificato di revisione rimane valido in caso di trasferimento di proprietà del veicolo relativamente al quale è stato rilasciato un valido attestato di controllo tecnico periodico. Le informazioni contenute nei certificati devono essere inoltrate, da parte dei centri di revisione, al Ministero dei trasporti per valutazioni dello stesso, con conservazione in un archivio per almeno 48 mesi. Il dato di lettura del contachilometri è messo a disposizione degli ispettori per via elettronica. La sanzione pecuniaria a carico di chi circola con un veicolo non revisionato fissate dal Codice della Strada (articolo 80) varia da 169 a 679 euro, raddoppiata se la revisione risulta omessa più di una volta. Il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione, e quindi può arrivare solo fino al centro di revisione. La sanzione non si applica se il veicolo circola dopo la scadenza della precedente revisione ma viene dimostrato che la nuova revisione è stata prenotata entro i termini di legge. Ciò vale, attenzione, solo se la prenotazione è stata effettuata presso un centro di controllo pubblico e se la carta di circolazione non è stata revocata, sospesa o ritirata. Eventuali prenotazioni fatte dopo i termini di legge non consentono invece la circolazione ma solo la conduzione del veicolo alla visita di revisione.
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