quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 02/06/2011 19:55:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> è proprio per quello che chiedevo informazioni... a noi in giro per l'Italia e L'Europa non è mai capitato, per la nostra area di Morasco in Val Formazza (deduco che tu ci sia stato la scorsa estate), i carabinieri del vicino comando ci hanno obbligato a farle. Parlo in prima persona perchè faccio parte dello sci club che lo gestisce con dei volontari. Grazie per la risposta Buona estate e buoni viaggi Lella
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qui sopra la legge regione lombardia in materia dovresti cercare quella del piemonte ma saranno uguali confermo che bisogna fare le schedine ciaoquote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 04/06/2011 18:33:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la legge regionale piemontese è la Legge regionale 31 agosto 1979, n. 54. all'art. 13 recita"Il titolare e l'eventuale suo rappresentante nella gestione sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nella presente legge, nel T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e di ogni altra disposizione comunque prevista dalle norme legislative e regolamentari vigenti...;"
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 04/06/2011 21:46:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> conosco la legge regionale del Piemonte in materia ed è per questo che ripeto occorre vedere il "contratto"...se si tratta di "complessi ricettivi turistici all'aperto" di cui all'art. 1, così come meglio specificati nel successivo art. 2 "Sono complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi e i villaggi turistici", vista la lettera dell'art. 5
quote:Per allestire uno dei complessi indicati all'art. 1 deve essere presentata domanda al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 54 e seguenti della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56. >> l'interessato deve avanzare istanza al comune per l'allestimento, quindi, una volta allestito il complesso,ai sensi dell'art. 7
quote:1. Chiunque intende esercitare uno dei complessi di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.>> deve presentare la D.I.A. al comune...forse che lella55 ha fatto tutto ciò? in caso così non fosse allora dovremmo ritenere che l'area, di proprietà comunale, sia una "semplice" pertinenza stradale per cui non sottoposta a tale legge e che la "gestione" affidata al club concerne esclusivamente la cura e manutenzione della stessa. In sostanza, senza l'ordinanza istitutiva di tale area attrezzata e/o il contratto di "affidamento" non è possibile dare una risposta corretta...